CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 luglio 2025
Cassazione n. 05051/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19160-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1298/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/03/2024 R.G.N. 260/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] durante le ferie R.G.N.19160/2024 Cron. Rep. Ud.17/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] (in sigla EAV) s.r.l. contro la sentenza del Tribunale di Benevento n. 839/2021, che, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], previa declaratoria di nullità dell’accordo regionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’accordo nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui escludevano dalla retribuzione normale da assumere quale base di calcolo per la quantificazione della retribuzione spettante per i giorni di ferie le indennità perequativa e compensativa a.r. 2011, il buono pasto e l’indennità di turno, aveva dichiarato il diritto del ricorrente al computo delle predette indennità nella base di calcolo dellaretribuzione dei giorni di ferie; per l’effetto, aveva condannato l’[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, a titolo di differenze retributive per il periodo 1.8.2014-30.4.2018, dell’importo lordo di € 2.915,33, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale richiamava anzitutto i principi espressi da questa Corte nella sent. n. 13425/2019 (e poi in Cass. n. 22401/2020), che aveva analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa e alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa delle voci retributive variabili; e, considerati gli accordi collettivi applicabili, riteneva che l’interpretazione di tali norme collettive induceva a ritenere che tutte le indennità precedentemente riconosciute ed assorbite nelle indennità perequativa e compensativa erano attribuite per compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte, nell’ottica di una omogeneizzazione del costo del lavoro con abolizione delle precedenti indennità e riconoscimento ai lavoratori dell’indennità perequativa e dell’indennità compensativa. 2.1. Quindi, osservava che, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1362 c.c.), oltre che la ratioispiratrice della disciplina aziendale, non poteva che concludersi che l’indennità perequativa/compensativa – quantificata in considerazione di valori non collegati all’effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR –era senza dubbio collegata all’esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria. 2.2. Infine, per la Corte la ricostruzione così operata non introduceva certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale. 3. Avverso tale decisione, l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 4. L’intimato ha resistito con controricorso. 5. Il Consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c. novellato, con atto depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto la definizione del ricorso per cassazione nel senso della sua complessiva infondatezza con rilevanti profili di inammissibilità. 6. Con atto depositato telematicamente il 24.7.2025, il difensore della ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. 7. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la “nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia su una domanda oggetto di appello, con violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”. Assume che “la Corte di Appello ha omesso di pronunciarsi sulla parte dell’atto di appello con cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo all’accoglimento della domanda del lavoratore con riferimento alla legittimità dell’inserimento dei ticket mensa nel calcolo della retribuzione normale, quale parametro per la determinazione dell’indennità di ferie”. 2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento al motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata formulata in appello, di riduzione della somma maturata a favore del lavoratore mediante lo scomputo dalla retribuzione feriale dei 4 giorni di permesso usufruiti annualmente dal lavoratore ex art. 29 del CCNL del 2015 e/o violazione dell’art. 111 c. 1 Cost. per vizio o inadeguatezza della motivazione inriferimento al motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. sulla inclusione nel calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore anche dei 4 giorni di permesso”. 3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione e/o applicazione dell’art. 29 del CCNL del 2015 in riferimento al motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nella parte in cui non esclude dal computo complessivo delle giornate di ferie i 4 giorni di permesso”. 3. Il primo motivo è infondato. 4. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., essendo la stessa astrattamente configurabile da parte del giudice di appello solo ove sia allegata la totale carenza di considerazione di una domanda o di una eccezione – e non di una mera allegazione difensiva –sottoposta al suo esame con la formulazione di uno specifico motivo di gravame, e sempre che il medesimo giudice abbia mancato completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, indispensabile alla soluzione del caso concreto (ex multisCass. n. 20555/2017). 5. Ebbene, nella specie, dal testo della decisione qui gravata emerge che la Corte territoriale aveva dato conto che la domanda del lavoratore riguardava (oltre che la indennità perequativa e quella compensativa) anche “il ticket mensa” “perché strettamente legato alle modalità di svolgimento delle mansioni”, che il Tribunale aveva accolto la domanda come proposta, e che l’appellante aveva impugnato sotto vari profili la sentenza di primo grado. 5.1. La stessa Corte, quindi, come chiaramente espresso nel dispositivo di sentenza, ha rigettato l’appello e, per l’effetto, ha confermato la sentenza impugnata, e, in apertura dei “motivi della decisione”, ha giudicato l’appello “infondato”, specificando che: “Tutte le censure sollevate dall’appellante possono essere affrontate unitariamente”. 6. A fronte di tanto, e del rilievo che tutta una prima parte di motivazione è dedicata ad illustrare a quali condizioni voci retributive variabili debbano rientrare nella retribuzione da erogare durante le ferie, non è consentito concludere che i giudici di secondo grado abbiano completamente mancato di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di rigetto del motivo di appello che riguardava il ticket mensa. 6.1. Per completezza va rilevato che questa Corte, nell’ambito dello stesso filone di controversie in cui rientra il giudizio di cassazione che ci occupa, si è pronunciata nei medesimi termini di cui sopra su motivo di ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. identico al primo motivo del ricorso in esame in Cass., sez. lav., ord. 9.6.2025, n. 15363, richiamata nella parte motiva della proposta di definizione accelerata di cui s’è detto in narrativa. 7. Giova a questo punto anteporre l’esame del terzo motivo di ricorso. Difatti, tale censura, formulata esclusivamente in chiave di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., riguarda sul piano del diritto sostanziale la medesima questione (del computo, contestato dalla ricorrente, nelle giornate di ferie dei 4 giorni di permesso), che nel secondo motivo di ricorso è dedotta in chiave di errores in procedendo con i mezzi di cui ai n. 4) e n. 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c. 7.1. Invero, nell’ambito degli ormai numerosi precedenti di questa Corte attinenti alle cause in tema di retribuzione durante le ferie, in cui era parte [OSCURATO:SOCIETA]. (puntualmente richiamati nella motivazione della proposta di definizione), Cass., sez. lav.,ord.28.3.2025, n. 8200 (pure cit. in detta proposta), ha giudicato infondato un motivo di ricorso (in quel caso incidentale), sovrapponibile al terzo motivo ora in esame. In particolare, in tale ordinanza è stato considerato che, “ai sensi dell’articolo 5 l. 260/49 come sostituito dall’art. 1 l. n. 90/54, e dell’art, 29 dell’accordo nazionale 2015 e dell’accordo collettivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la disciplina delle festività soppresse prevede la retribuzione delle stesse quando esse non possono essere godute e prevede la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie, sicché la soluzione è consequenziale alla inclusione delle dette indennità nel trattamento retributivo delle ferie (da operarsi ai sensi di quanto statuito nella sentenza n. 25850 del 2024 di questa Sezione, che ha richiamato la necessaria applicazione della nozione europea di ferie annuali retribuite ed il principio affermato nella giurisprudenza comunitaria di diretta applicazione circa il pieno mantenimento della retribuzione nei periodi di riposo (v., tra le altre, sentenze CGUe Williams e altri, del 13.12.18, c-155/10, e To.He. del 13.12.2018, c-385/17)” (in termini analoghi in motivazione Cass. n. 8160/2025, pure cit. nella ridetta proposta). Inoltre, Cass., sez. lav., ord. 9.6.2025, n. 15362 (anche questa cit. nella proposta), aveva considerato che: 6.1. Del resto, la disposizione che la ricorrente principale richiama in proposito, ossia l’art. 29 del CCNL del 2015, in tema di Festività soppresse, prevedeva testualmente che, in luogo delle indicate festività soppresse o differite “sono attribuiti 4 giorni di ferie o permesso retribuito da aggiungersi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal CCNL”, sicché i 4 giorni in questione non necessariamente si configurano come “permessi retribuiti” e possono essere goduti anche a titolo di ferie, per andare ad “aggiungersi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal CCNL”, vale a dire, a seconda dell’anzianità di servizio, periodi annuali di 25 o 26 giorni. E, come si è visto, le domande accolte si riferivano a giornate di ferie annuali a tale titolo godute . 8. Pertanto, il terzo motivo è infondato. 9. E tale infondatezza nel merito giuridico sulla questione sostanziale oggetto di tale censura comporta l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso per difetto d’interesse concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile della ricorrente a vederlo esaminato e deciso da questa Corte. Tanto a prescindere dall’incerta formulazione di quel motivo, che oscilla tra la deduzione di un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e la denuncia di un’anomalia motivazionale, prima indicata come “inadeguatezza della motivazione”, poi quale “motivazione apparente” (v. pag. 15 del ricorso), e fatta qui valere con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. (invece che con quello appropriato di cui al n. 4) dello stesso comma: cfr., da ultimo, Cass., sez. un., 5.3.2024, n. 5792). 10. In definitiva, in conformità alla suddetta proposta, il ricorso dev’essere rigettato. 11. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Inoltre, ai sensi dell’art. 380 bis, ult. comma, c.p.c. novellato, siccome il giudizio di legittimità viene definito in conformità alla proposta di cui sopra, devono essere applicati il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. nei termini specificati in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge, e distrae in favore del difensore del controricorrente;condanna, altresì, la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, della somma di € 1.000,00, ex art. 96, comma terzo, c.p.c., ed al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 1.000,00, ex art. 96, comma quarto, c.p.c. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p