CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46447/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natc01 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che con unico motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. non avendo il giudice di merito valorizzato l'incensuratezza, la giovane età e dello stato emotivo, elementi posti alla base della concessione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che con memoria ex art. 611 cod.proc.pen. la ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso replicando alla descrizione della causa di inammissibilità Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha escluso la causa di esclusione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. in ragione della reiterazione della condotta, protrattasi per tutta la durata dell'accertamento, nei confronti di tre agenti, in una pubblica via alla presenza di più persone, non rilevando l'occasionalità dell'incidente stradale, provocato dalla stessa imputata. Né vi è contraddizione tra la concessione delle attenuanti generiche e diniego della causa di non punibilità, essendo diversi i presupposti; per le ragioni sopra esposte, il ricorso è da ritenere inammissibile; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. ricorrente al pagamento delle spese Dichiara inammissibile il ricorso e condanna processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 20