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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 36868/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio.

Ritenuto in fatto

1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa da quel Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, che ha accolto l'istanza avanza da [OSCURATO:PERSONA] e ha 4 dichiarato estinta la pena dell'arresto di due mesi e dell'ammenda di euro 15.000,00.

A fondamento del ricorso deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, in quanto l'ordinanza sarebbe del tutto priva di ogni riferimento fattuale e giuridico, non comprendendosi quale sia l'istituto applicato, non ricorrendo i presupposti per dichiarare estinta la pena ex art. 173 cod. pen., e neppure per l'applicazione dell'indulto.

2. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

3. Il difensore ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile in quanto proposto in violazione degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4 cod. proc. pen. in ragione della mancata proposizione dell'opposizione dinanzi al Tribunale, nonché per mancanza di specificità del ricorso.

In subordine ha dedotto e argomentato l'infondatezza del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va qualificato come opposizione.

2. In relazione alla dichiarazione di estinzione del reato e della pena, l'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., dispone che il giudice dell'esecuzione decide senza formalità, secondo la procedura prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Avverso il relativo provvedimento è previsto che il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, in tal modo introducendosi una fase procedimentale da svolgersi con l'osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema definito dall'art. 666 cod. proc. pen. (fra molte, Sez. 5, n. 1235 del 20/9/2002, dep. 14/1/2003, Lucci, Rv. 223126Sez. 1, n. 1439 del 5/3/1996, Kandian, Rv. 204310 - 01; Sez. 1, n. 1106 del 4/3/1994, P.M. in proc.

Magarotto, Rv. 196874).

Secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, avverso il rQUI 4 ra provvedimentorded giudice dell'esecuzione, sia che questi 'abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente ex art.666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre opposizione.

In caso contrario, infatti, ove si riconoscesse la ricorribilità diretta per cassazione, il ricorrente sarebbe privato della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che l'interessato non è stato in grado di sottoporre nella prima istanza di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità (Sez. 1, n. 11239 del 03/03/2020, Dashi, Rv. 278854 - 01 Sez. 1, n. 25226 del 13/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263975 - 01; Sez. 1, n. 37343 del 26/9/2007, Olivieri, Rv. 237508).

3. Il ricorso va, pertanto, qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale giudice dell'esecuzione.

PQM Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 febbraio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa da quel Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, che ha accolto l'istanza avanza da [OSCURATO:PERSONA] e ha 4 dichiarato estinta la pena dell'arresto di due mesi e dell'ammenda di euro 15.000,00. A fondamento del ricorso deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, in quanto l'ordinanza sarebbe del tutto priva di ogni riferimento fattuale e giuridico, non comprendendosi quale sia l'istituto applicato, non ricorrendo i presupposti per dichiarare estinta la pena ex art. 173 cod. pen., e neppure per l'applicazione dell'indulto. 2. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 3. Il difensore ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile in quanto proposto in violazione degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4 cod. proc. pen. in ragione della mancata proposizione dell'opposizione dinanzi al Tribunale, nonché per mancanza di specificità del ricorso. In subordine ha dedotto e argomentato l'infondatezza del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va qualificato come opposizione. 2. In relazione alla dichiarazione di estinzione del reato e della pena, l'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., dispone che il giudice dell'esecuzione decide senza formalità, secondo la procedura prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Avverso il relativo provvedimento è previsto che il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, in tal modo introducendosi una fase procedimentale da svolgersi con l'osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema definito dall'art. 666 cod. proc. pen. (fra molte, Sez. 5, n. 1235 del 20/9/2002, dep. 14/1/2003, Lucci, Rv. 223126Sez. 1, n. 1439 del 5/3/1996, Kandian, Rv. 204310 - 01; Sez. 1, n. 1106 del 4/3/1994, P.M. in proc. Magarotto, Rv. 196874). Secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, avverso il rQUI 4 ra provvedimentorded giudice dell'esecuzione, sia che questi 'abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente ex art.666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre opposizione. In caso contrario, infatti, ove si riconoscesse la ricorribilità diretta per cassazione, il ricorrente sarebbe privato della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che l'interessato non è stato in grado di sottoporre nella prima istanza di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità (Sez. 1, n. 11239 del 03/03/2020, Dashi, Rv. 278854 - 01 Sez. 1, n. 25226 del 13/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263975 - 01; Sez. 1, n. 37343 del 26/9/2007, Olivieri, Rv. 237508). 3. Il ricorso va, pertanto, qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale giudice dell'esecuzione. PQM Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 febbraio 2023.
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