CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30279/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 10 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala, in data 15 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 116, commi 15 e 17, D.Igs. 285/1992. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di ricettazione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, che alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata ha difatti correttamente ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., tra i quali l'ingiusto profitto, che nella ricettazione di un ciclomotore appare in re ipsa, potendo esso emergere anche solo considerando le singole componenti del veicolo, a nulla rilevando, ai fini dell'esclusione della colpevolezza, l'effettivo valore del bene, peraltro frutto di una valutazione insindacabile in questa sede. Con riguardo al dolo, la Corte di appello ha correttamente richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, per la configurabilità del delitto di ricettazione, l'elemento psicologico può essere integrato anche dal dolo eventuale, ovverosia quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, Sentenza n. 25439 del 21/04/2017, Sarr., Rv. 270179 - 01; Sez. U., n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 e Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515). Considerato che anche la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., si limita a riproporre questioni sulle quali la corte di appello ha fornito adeguata risposta, sottolineando a pagina 3 come sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, peraltro puntualmente richiamato, non potesse essere concessa l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, trattandosi di profilo del quale già il tribunale aveva tenuto conto per il riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità ex art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., e risultando dunque la prima circostanza assorbita in quest'ultima (cfr., tra molte, Sez. 2 - , Sentenza n. 2890 del 15/11/2019 Ud., dep. il 2020, Rv. 277963 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. New