CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27852/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta proporzionalità e adeguatezza della misura applicata e anche quanto all’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. in merito alla mancata concessione dell’autorizzazione ad andare a lavorare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In un unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta proporzionalità e adeguatezza della misura applicata e anche quanto all’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. in merito alla mancata concessione dell’autorizzazione ad andare a lavorare. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce esclusivamente alla completezza e logicità della motivazione, è infondata. 2.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile e più in generale può ritenersi fondato solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile ed eventualmente fondato, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02). 2.2. Nel caso di specie il Tribunale, dato diffusamente conto delle indagini effettuate ed evidenziata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, ha indicato gli elementi sui quali si fonda la conclusione in termini di attualità delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura cautelare disposta. Il giudice del riesame, con il riferimento alla condotta tenuta dall’indagato, che ha messo a disposizione del gruppo organizzato il proprio spid e quello della moglie, al tempo nel corso del quale la si è articolata l’attività e ai contatti illeciti intrattenuti non solo con Nappi ma anche con altri soggetti, infatti, ha esposto in termini adeguati e coerenti le ragioni per le quali ha ritenuto che il pericolo di reiterazione dei reati può essere tutelato esclusivamente con la misura degli arresti domiciliari escludendo qualsiasi possibilità di movimento, ciò anche considerata la presunzione di cui all’art. 12, comma 4-bis, d.lgs n. 286 del 1998 (cfr. pagine da 31 e seguenti). La motivazione del provvedimento impugnato, pertanto, non è sindacabile e le censure contenute nel ricorso sono infondate per cui si impone il rigetto dell’impugnazione. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorren