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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36651/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5110/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 88, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], nonché da quest’ultimo anche in proprio, elettivamente domiciliatiin Roma, Via E.Q.

Visconti n. 99 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – N. 5110/21R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata, n. 86/2020depositata in data 9.7.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 1 2 . 10 . 2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: -l’A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] 88 e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. della Basilicata aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 2/2019, emessa dalla C.T.P. di Matera, che aveva a sua volta annullato gli avvisi di accertamento notificati all’A.S.D. e al Satriano, per l’anno d’imposta 2011; -l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; -il Consigliere relatore ha proposto la decisione del ricorso per come comunicato a lle parti, ma i ricorrenti, prima dell’odierna adunanza camerale, hanno fatto pervenire istanza ex art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, chiedendo la sospensione del giudizio; Ritenuto che: -debba quindi prendersi atto dell’istanza di cui sopra, che è accoglibile, con conseguente rinvio a nuovo ruolo, restando il processo sospeso fino al 16.1.2023, in attesa che l’Agenzia delle Entrate adotti le proprie determinazioni nel termine previsto dalla legge; P.Q.M. sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo disponendone la trasmissione alla Sezione Tributaria.

Roma, così deciso nella camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5110/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 88, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], nonché da quest’ultimo anche in proprio, elettivamente domiciliatiin Roma, Via E.Q. Visconti n. 99 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – N. 5110/21R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata, n. 86/2020depositata in data 9.7.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 1 2 . 10 . 2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: -l’A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] 88 e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. della Basilicata aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 2/2019, emessa dalla C.T.P. di Matera, che aveva a sua volta annullato gli avvisi di accertamento notificati all’A.S.D. e al Satriano, per l’anno d’imposta 2011; -l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; -il Consigliere relatore ha proposto la decisione del ricorso per come comunicato a lle parti, ma i ricorrenti, prima dell’odierna adunanza camerale, hanno fatto pervenire istanza ex art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, chiedendo la sospensione del giudizio; Ritenuto che: -debba quindi prendersi atto dell’istanza di cui sopra, che è accoglibile, con conseguente rinvio a nuovo ruolo, restando il processo sospeso fino al 16.1.2023, in attesa che l’Agenzia delle Entrate adotti le proprie determinazioni nel termine previsto dalla legge; P.Q.M. sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo disponendone la trasmissione alla Sezione Tributaria. Roma, così deciso nella camer
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