CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26670/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura complessivamente la motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. risultano generici in quanto privi di una reale articolata critica; considerato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), nonché che è inammissibile per genericità dei motivi il ricorso se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che, comunque, su detti punti esaustiva risulta la motivazione della Corte di merito che ha fornito risposta alle identiche censure formulate in sede di gravame (pag. 4 sentenza impugnata, quanto alla rappresentata assenza di elementi da cui far discendere lo stato di bisogno nella non dimostrata giustificazione secondo cui si sarebbe assentata per andare a lavorare per mantenere la famiglia, pag. 5, quanto ad esclusa scarsa offensività), reiteratamente riprodotte in sede di legittimità c:on conseguente inammissibilità del ricorso anche sotto detto profilo. rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così