CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 07657/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la pena, lungi dall'essere stata quantificata sulla scorta di criteri illogici, è stata determinata tenuto conto del giudizio di equivalenza tra l'aggravante della premeditazione e le concesse circostanze attenuanti generiche; Ritenuto, infatti, che la Corte territoriale - con motivazione congrua e non manifestamente illogica - ha spiegato le ragioni per le quali ha fissato la pena base in anni ventiquattro (poi ridotta ad anni sedici per la scelta del rito) ed ha espresso il giudizio di equivalenza delle generiche rispetto alla premeditazione, dando particolare rilievo alla accurata preparazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], alle efferate modalità esecutive dello stesso, alla progressione criminosa del Vicorito ed al movente dell'omicidio medesimo; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023.