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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46592/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo - concernente la nullità o inutilizzabilità del verbale di sequestro e di perquisizione - è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello chiarito che i predetti atti non sono affetti da alcun vizio, dovendosi solo risolvere il contrasto in ordine al loro contenuto che costituisce questione di merito, correttamente decisa dando prevalenza al verbale di sequestro, il che determina la manifesta infondatezza anche del secondo motivo relativo all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ; ritenuto che i restanti motivi - concernenti il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e il complessivo trattamento sanzionatorio - sono manifestamente infondati, non confrontandosi con le puntuali considerazioni svolte dalla Corte di appello, che ha illustrato i motivi, immuni da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, posti a fondamento del giudizio di gravità e della conseguente determinazione della pena ed esclusione delle invocate attenuanti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo - concernente la nullità o inutilizzabilità del verbale di sequestro e di perquisizione - è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello chiarito che i predetti atti non sono affetti da alcun vizio, dovendosi solo risolvere il contrasto in ordine al loro contenuto che costituisce questione di merito, correttamente decisa dando prevalenza al verbale di sequestro, il che determina la manifesta infondatezza anche del secondo motivo relativo all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ; ritenuto che i restanti motivi - concernenti il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e il complessivo trattamento sanzionatorio - sono manifestamente infondati, non confrontandosi con le puntuali considerazioni svolte dalla Corte di appello, che ha illustrato i motivi, immuni da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, posti a fondamento del giudizio di gravità e della conseguente determinazione della pena ed esclusione delle invocate attenuanti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46592/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris