Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 07988/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIcEato avviso alle par----tig udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso - avverso la sentenza, in data 25 marzo 2021, con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale, in data 24 settembre 2015, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 condannandola per l'effetto alla pena di mesi otto di reclusione - è stato proposto personalmente da quest'ultima, senza l'articolazione dei motivi.

Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D.

Cass., n. 272010).

Inoltre, a norma dell'art. 591 cod. proc. pen., l'impugnazione, e quindi anche il ricorso per cassazione, è inammissibile in caso di inosservanza della disposizione che impone l'articolazione di motivi.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIcEato avviso alle par----tig udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso - avverso la sentenza, in data 25 marzo 2021, con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale, in data 24 settembre 2015, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 condannandola per l'effetto alla pena di mesi otto di reclusione - è stato proposto personalmente da quest'ultima, senza l'articolazione dei motivi. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Inoltre, a norma dell'art. 591 cod. proc. pen., l'impugnazione, e quindi anche il ricorso per cassazione, è inammissibile in caso di inosservanza della disposizione che impone l'articolazione di motivi. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A
Sentenza Cassazione n. 07988/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris