CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 06874/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Teramo per il reato dì cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7, cod. pen. Lamenta l'insussistenza della contestata aggravante, con conseguente estinzione del reato per remissione di querela, nonché il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di L'Aquila sulle medesime doglianze riproposte con l'odierno ricorso (p.2), la ricorrente si limita a censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta, confronto qui del tutto mancante, avendo la ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai Giudici di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il