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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 21391/2023

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.15709/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma al viale Rossini n. 26; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - Inammissibilità sopravvenuta r.g. n.15709/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 671 / 1 /201 5 , pronunciata in data 21/10/2014 , depositata in data 18/12/2015, non notificata; udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 27/06/2023, svoltasi exart. 23, comma 8- bis , d.l. 28 /10/ 2020, n. 137, conv . dalla l. 18/12/2020, n. 176, prorogato dall’art. 8 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 198 conv. dalla l. 24/02/2023, n. 14, tenuta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento n. 08020120005730477 relativa a Irpef anno 2006 davanti alla Commissione tributaria provinciale di Perugia, deducendo di non aver mai ricevuto il prodromico avviso di accertamento.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pe rugia rigettava il ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributari a regionale dell’ Umbria rigettava l’appellodella contribuente.

In particolarei giudici di secondo grado evidenziavano la validità della notifica dell’avviso prodromico alla cartella, effettuata a mani di [OSCURATO:PERSONA] che si era qualificata addetta alla casa,senza che la madre della contribuente, presso il cui domicilio era avvenuta la notifica, nulla deducesse in contrario; riteneva: a) che i documenti attestanti la notificazione fossero stati legittimamente depositati in fotocopia ; b) chela menzione dell’ufficio postale dal quale era stato spedito l’avviso era ricavabile dall’ultima pagina dell’avviso stesso; c) che l’in dirizzo presso il quale era avvenuta la notificazione era esposto sugli atti r.g. n.15709/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] notificati, rendendosi quindi irrilevante l’indagine sul luogo in cui era avvenuta la consegna del plico, indagine superfluaperché la ricevente si era dichiarata addetta alla casa e convivente con la madre della contribuente nello stesso domicilio di quest’ultima; d) che il foglio di servizio onlinedi [OSCURATO:PERSONA] relativo all’avviso di consegna, pur non avendo valore sostitutivo della cartolina di ricev i mento , valeva comunque a rafforzare il riscontro della notifica; e) che la parte infine non aveva prodotto prova della denuncia querela spiccata contro la persona che aveva ritirato il plico. 4.

Contro tale sentenza propone ricorso l a contribuente in base a tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

La causa è stata trattata all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , svoltasi exart. 23, comma 8- bis , d.l. 28 /10/ 2020, n. 137, conv . dalla l. 18/12/2020, n. 176, prorogato dall’art. 8 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 198 conv. dalla l. 24/02/2023, n. 14, per la quale la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primomotivo di ricorso, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 7 della l. n. 890 del 1982, dell’art.139 cod. proc. civ., cui fa espresso rinvio l’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, e dell’art. 1335 cod. civ. , evidenziando la violazione dell’art. 3, poiché non era indicato l’ufficio postale da quale era stata spedita la copia da notificare; dell’art. 4, non recando alcuna indicazione dell’indirizzo, della via e del numero civico; dell’art. 7, laddove la CTR ha dato rilievo al foglio di servizio onlin e al fine di ritenere compiutamente provata la ricezione; dell’art. 139 cod. proc. civ., laddove ha ritenuto valida la notificazione effettuata a mani di persona addetta alla casa di un familiare del destinatario; dell’art. 1335 cod. r.g. n.15709/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] civ., laddove non operava, in assenza di tali elementi , alcuna presunzione di conoscenza.

Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma n. 5 cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito della presenza di prova della denuncia penale nei confronti della persona che aveva ricevuto la notificazione.

Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non aver pronunciato la CTR sul motivo di appello relativo alla nullità dell’avviso di accertamento per mancanza di firma.

2. Occorre premettere che nella memoria depositata telematicamentela ricorrente ha evidenziato di aver definito la lite ai sensi dell’art. 11 d.l. n. 50 del 2017 conv. in l. n. 96 del 2017 , chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, sul presupposto di aver anche notificato un’analoga istanza di estinzione del giudizio all’Avvocatura dello Stato.

Dispone l’art. 11, comma 1, del predetto testo normativo che Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui r.g. n.15709/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602.

Poiché la ricorrente ha prodotto soltanto una istanza di estinzione del giudizio ed un estratto ruolo attestante il saldo zero ma non la domanda di definizione agevolata e le ricevute di pagament o d egli importi dovuti, non può ritenersi perfezionata la fattispecie estintiva collegata alla definizione suddetta, non rimane ndo che dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, con compensazione delle spese dilite.

3. Non è applicabile il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, la cui ratio va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse) (Cass. nn. 13636/2015; 3542/2017; 24081/2018).

P.Q.M. dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.15709/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma al viale Rossini n. 26; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - Inammissibilità sopravvenuta r.g. n.15709/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 671 / 1 /201 5 , pronunciata in data 21/10/2014 , depositata in data 18/12/2015, non notificata; udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 27/06/2023, svoltasi exart. 23, comma 8- bis , d.l. 28 /10/ 2020, n. 137, conv . dalla l. 18/12/2020, n. 176, prorogato dall’art. 8 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 198 conv. dalla l. 24/02/2023, n. 14, tenuta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento n. 08020120005730477 relativa a Irpef anno 2006 davanti alla Commissione tributaria provinciale di Perugia, deducendo di non aver mai ricevuto il prodromico avviso di accertamento. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pe rugia rigettava il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributari a regionale dell’ Umbria rigettava l’appellodella contribuente. In particolarei giudici di secondo grado evidenziavano la validità della notifica dell’avviso prodromico alla cartella, effettuata a mani di [OSCURATO:PERSONA] che si era qualificata addetta alla casa,senza che la madre della contribuente, presso il cui domicilio era avvenuta la notifica, nulla deducesse in contrario; riteneva: a) che i documenti attestanti la notificazione fossero stati legittimamente depositati in fotocopia ; b) chela menzione dell’ufficio postale dal quale era stato spedito l’avviso era ricavabile dall’ultima pagina dell’avviso stesso; c) che l’in dirizzo presso il quale era avvenuta la notificazione era esposto sugli atti r.g. n.15709/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] notificati, rendendosi quindi irrilevante l’indagine sul luogo in cui era avvenuta la consegna del plico, indagine superfluaperché la ricevente si era dichiarata addetta alla casa e convivente con la madre della contribuente nello stesso domicilio di quest’ultima; d) che il foglio di servizio onlinedi [OSCURATO:PERSONA] relativo all’avviso di consegna, pur non avendo valore sostitutivo della cartolina di ricev i mento , valeva comunque a rafforzare il riscontro della notifica; e) che la parte infine non aveva prodotto prova della denuncia querela spiccata contro la persona che aveva ritirato il plico. 4. Contro tale sentenza propone ricorso l a contribuente in base a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. La causa è stata trattata all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , svoltasi exart. 23, comma 8- bis , d.l. 28 /10/ 2020, n. 137, conv . dalla l. 18/12/2020, n. 176, prorogato dall’art. 8 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 198 conv. dalla l. 24/02/2023, n. 14, per la quale la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primomotivo di ricorso, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 7 della l. n. 890 del 1982, dell’art.139 cod. proc. civ., cui fa espresso rinvio l’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, e dell’art. 1335 cod. civ. , evidenziando la violazione dell’art. 3, poiché non era indicato l’ufficio postale da quale era stata spedita la copia da notificare; dell’art. 4, non recando alcuna indicazione dell’indirizzo, della via e del numero civico; dell’art. 7, laddove la CTR ha dato rilievo al foglio di servizio onlin e al fine di ritenere compiutamente provata la ricezione; dell’art. 139 cod. proc. civ., laddove ha ritenuto valida la notificazione effettuata a mani di persona addetta alla casa di un familiare del destinatario; dell’art. 1335 cod. r.g. n.15709/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] civ., laddove non operava, in assenza di tali elementi , alcuna presunzione di conoscenza. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma n. 5 cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito della presenza di prova della denuncia penale nei confronti della persona che aveva ricevuto la notificazione. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non aver pronunciato la CTR sul motivo di appello relativo alla nullità dell’avviso di accertamento per mancanza di firma. 2. Occorre premettere che nella memoria depositata telematicamentela ricorrente ha evidenziato di aver definito la lite ai sensi dell’art. 11 d.l. n. 50 del 2017 conv. in l. n. 96 del 2017 , chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, sul presupposto di aver anche notificato un’analoga istanza di estinzione del giudizio all’Avvocatura dello Stato. Dispone l’art. 11, comma 1, del predetto testo normativo che Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui r.g. n.15709/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602. Poiché la ricorrente ha prodotto soltanto una istanza di estinzione del giudizio ed un estratto ruolo attestante il saldo zero ma non la domanda di definizione agevolata e le ricevute di pagament o d egli importi dovuti, non può ritenersi perfezionata la fattispecie estintiva collegata alla definizione suddetta, non rimane ndo che dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, con compensazione delle spese dilite. 3. Non è applicabile il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, la cui ratio va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse) (Cass. nn. 13636/2015; 3542/2017; 24081/2018). P.Q.M. dic
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