CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 32651/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorson. 10632/2019 R.G. promosso da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: ), in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino 2/a, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: ), in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliatopresso il suo studio in Roma, viale Mazzini 73, sc. B, int. 2, in virtù di procura speciale in atti; controricorrente e nei confronti di Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: ), elettivamente domiciliat a presso la Delegazione della Regione Puglia in Roma,via Barberini 36, in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso l ’ordinanza della Corte d’appello di Bari n. cron. 3 627 /201 8 , pubblicata il 18/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:SOCIETA] notificava a [OSCURATO:PERSONA] la determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio e il decreto di occupazione di urgenzaper l’esecuzione dei lavori del “Grande progetto di adeguamento ferroviario dell’area metropolitana nordbarese, linea Bari-Barletta.” [OSCURATO:PERSONA] comunicava di non accettare l’indennità provvisoria e, costituitosi il Collegio tecnico di cui all’art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001, con il parere favorevole di due componenti su tre, veniva determinata l’indennità definitiva in € 75.000,00, oltre all’indennità di occupazione, ritenendo la maggioranza dei tecnici nominati che le aree espropriat e , non essendo liberamente edificabili, esprimessero , comunque, possibilità legali ed effettive di edificazione “indiretta”. Seguiva, poi, l’emanazione del decreto definitivo di esproprio n. 1/2016 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnavala stima operata dal Collegio, chiedendo la rideterminazione dell’indennità di esproprio e di occupazione. Riteneva che il fondo dovesse essere stimato secondo il valore agricolo, con esclusione di qualsivoglia vocazione edilizia.Nel costituirsi, [OSCURATO:PERSONA] eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto mera concessionaria, chiedendo il rigetto dell’opposizione. La Corte d’appello disponeva C.T.U. e, all’esito, accoglieva l’opposizione determinando l’indennità di esproprio in € 753,00 e l’indennità di occupazione in € 110,00, con gli interessi legali decorrenti, per l’indennità di esproprio, dalla data del decreto di esproprio e, per l’indennità di occupazione , a decorrere da ciascuna annualità. In ordine all’eccezione di difetto di legittimazione attiva, la Corte di merito evidenziava che la [OSCURATO:SOCIETA]. era concessionaria della costruzione e dell’esercizio della [OSCURATO:PERSONA]Barletta, in virtù del r.d. n. 2358 del 1925, del d.m. Trasporti n. 365/1995 del 20/06/1995 ed anche del Contratto di servizio, sottoscritto con la Regione Puglia il 14/12/2009, rep. 010999 del 17/12/2009. Riteneva, quindi, che, nel giudizio di opposizione alla stima, il concessionario, quale soggetto attivo del rapporto espropriativo, diviene unico titolare dal latopassivo di tutte le obbligazioni indennitarie che a quel rapporto si ricollegano e, quindi, l’unico legittimatopassivo nelle corrispondenti controversie. Aggiungeva, inoltre, che, con determina dirigenziale dell'Assessorato ai Trasporti n. 118/2011 e con determinazione dell’Autorità espropriante regionale n. 326 del 31/05/2013 , alla [OSCURATO:SOCIETA]. era stata conferita, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6, comma 8, d.P.R. 327 del 2001 e dell’art. 3 l.r. Puglia n. 3 del 2005, la delega all’esercizio delle potestà espropriative strumentali alla realizzazione dei lavori e, pertanto, quale parte del rapporto espropriativo, era legittimata a proporre opposizione alla stima. Nel merito, la Corte territoriale rilevava che l’espropriazione aveva riguardato il fondo di proprietà della ricorrente, sito nel Comune di Andria, distinto nel [OSCURATO:PERSONA] al foglio 38, particella 375, con qualità seminativo e superficie mq 597, precisando che, all'esito del frazionamento del 24/06/2016,la particella 375 aveva assunto i nuovi identificativi 5918 e 5919, aventi rispettivamente superficie di 272 mq e 325mq. La Corte evidenziava, poi, che dalla relazione peritale emergeva quanto segue: il fondo era ubicato nel Comune di Andria nella zona Nord/Est dell'abitato, prospiciente la linea ferroviaria esercitata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., accessibile attualmente da viabilità realizzata nell'ambito del “[OSCURATO:PERSONA] adeguamento ferroviario dell'area metropolitana barese”, dalla via Bisceglie e , in passato , da strada interpoderale percorribile dalla stessa via Bisceglie; alla data del 14/11/2014 il terreno risul tava incolto ; l 'area di forma pseudo - rettangolare avevauna superficie topografica di mq 597,00 circa, con il lato più lungo parallelo ed in contiguità alla strada ferrata ; s otto i l profilo urbanistico, Il terreno ricadeva in Zona F9 del P.R.G., disciplinato, quindi, dagli artt. 2.15 e 3.4 delle relative N.T.E., rispettivamente riferite allaclassificazione di cui al capo II "zone di uso pubblico" e capo III "zone a vincolo speciale" ; l e norme tecniche dì esecuzione non prevedevano per l'area in questione nessun indice o parametro dìedificabilità né suggerivano indici di post-fabbricabilità; si trattava di suolo sottoposto al contenuti dell’art. 49 d. P.R. n. 753 del 1980, ai sensi del quale «lungo itracciati delle linee ferroviarie è vietata costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi/n proiezione orizzontale, minore di trenta metri da/limite della zona dioccupazione della più vicina rotaia.» Sulla scorta di tali osservazioni, il CTU, nella relazione di stimaed anche nei successivi chiarimenti, condivisi dalla Corte d’appello, aveva escluso che ricorressero possibilità legali ed effettive dell'edificazione in considerazione degli artt. 3.4 delle N.T.E. edell’art. 49 d.P.R. n. 753 del 1980, come confermato dalla destinazione urbanistica stabilita dal P.R.G., ove le N.T.E. al capo II art. 2.15, relativo alla zona omogenea F), imprimevano alla zona una destinazione connessa all'esercizio ferroviario esistente o di previsione ed ai relativi servizi, attuabili solo con iniziativa pubblica, previa approvazione di piano particolareggiato esteso all’intera zona omogenea F9, come definito dall'art 2.8 delle N.T.E..La generica utilizzazione intermedia (ad es. parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti) , dunque, non erapraticabile per il fondo espropriato, essendo preclusa l'emissione del titolo edilizio abilitativo, necessario per la sua realizzazione. D’altronde, al momento del sopralluogo connesso all'esproprio, non era stata accertata una utilizzazione dell’immobile differenteda quella agricola, sicché l'unico intervento ammissibile per il terreno in oggetto avrebbe potuto essere la realizzazione di una recinzione lungo il proprio perimetro, previo atto d'obbligo con il Comune diAndria. Anche per la stima, la Corte territoriale richiamava la CTU, che aveva acquisito tutti gli elementi conoscitivi ed informativi utili e aveva svolto indaginidi natura tecnica ed economica, esaminando il mercato di riferimento, quello della compravendita, anche attraverso interviste a mediatori del settore immobiliare e, operando la valutazione sia con metodo sintetico-comparativo sia con metodo per punti di merito, era pervenuto a conclusioni convergenti, fatte proprie dalla Corte di merito. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Lo ps Maria, affidato a due motividi doglianza. Gli intimati si sono difes i con controricorso ed hanno anche depositato memoriedifensive. Anche laricorrente ha depositato memoria difensiv a . RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta l a violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., degli artt. art. 3, comma 1, lett. d), e 54 d.P.R. n. 327 del 2001, in relazione all’art. 2967 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. perché la Corte d’appello ha escluso il difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA]. , senza considerare che non vi era prova dell’efficacia della delega ad essa conferita dalla Regione (ente espropriante e promotore dell’espropriazione), perché , per espressa previsione dell ’art. 2, comma 2, della determina regionale n. 326 del 31.05.2013 (recante delega di potestà espropriative), tale delega avrebbe acquistato efficacia subordinatamente alla notifica dell'atto di accettazione del legale rappresentante della concessionaria, con la precisazione che, in mancanza di tale notifica, le potestà espropriative sarebbero rimaste in capo all’UfficioRegionale Espropri. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001, in relazione all’art. 2, lett. f), d.m. n. 1444 del 02/04/1968 (nella parte riguardante le “parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti”)e in relazione al combinato disposto degli artt. 2.15, 2.13 e 2.1 delle N.T.E. del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Andria, nonché dell’art. 51 d.P.R. n. 753 del 1980, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., oltre che la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 d.P.R. n. 753 del 1980, perché la Corte d’appello non ha considerato che la norma di P.R.G. ammette la realizzazione di servizi e impianti e i loro ampliamenti,che certamente includono la realizzazione di volumetrie destinate aservizio della ferrovia, tanto da potersi serenamente affermare che trattasi di servizi alla stessa stregua dei servizi disciplinati dall’art. 2, lett.f), d.m. n. 1444 del 02/04/1968 (cc.dd. ''parti del territorio destinate a d attrezzature ed impiantidi interesse generale"), essendo vietata nella zona F9 solo l'edilizia residenziale.In ogni caso, secondo la ricorrente, la Corte d’appello non ha tenuto conto che le zone di rispetto ferroviario, più ampie rispetto a quelle metropolitane, non erano inedificabili in assoluto, ma in senso relativo, essendo sempre derogabili per qualsivoglia edificazione ritenuta non in contrasto con l'esercizio ferroviario, fermo restando che il divieto di edificazione non poteva che essere limitato ad una profondità di mt. 6,00 dalla rotaia. La ricorrente, in via meramente prudenziale e tuzioristica, ha criticatoanche il metodo estimativo adottato nell’ordinanza impugnata che, secondo la parte, nella stima del valore venale, aveva contraddittoriamente affermatola possibilità di dimostrare che il fondo avesse una effettiva e documentata valutazione di mercato , che rispecchiasseanche possibili utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificabile (parcheggi, depositi ecc.) , dimenticando che il terreno in questione era destinato , in progetto , anche a sede di parcheggi (e banchine), avendo i parcheggi valore maggiore rispetto al mero valore agricolo tabellare, tenuto anche conto che si trattava di suolo attaccato all’abitato cittadino. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni. 2.1. In primo luogo, o ccorre rilevare che la statuizione sulla ritenuta legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA]. si fonda su due distinte rationesdecidendi. LaCorte di merito ha evidenziato che la [OSCURATO:SOCIETA]. era concessionaria della costruzione e dell’esercizio della [OSCURATO:PERSONA], in virtù del r.d. n. 2358 del 1925, del d.m. Trasporti n. 365/1995 del 20/06/1995 ed anche del Contratto di servizio, sottoscritto con la Regione Puglia il 14/12/2009, rep. 010999 del 17/12/2009, ritenendo che, pertanto, nel giudizio di opposizione alla stima, fosse l’ unico titolare dal lato passivo di tutte le obbligazioni indennitarie.La stessa Corte ha, poi, aggiunto che, con determina dirigenziale dell'Assessorato ai Trasporti n. 118/2011 e con determinazione dell’autorità espropriante regionale n. 326 del 31/05/2013 la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ottenuto la delega, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6, comma 8, d.P.R. 327 del 2001 e dell’art. 3 l.r. Puglia n. 3 del 2005, ai fini dell’esercizio delle potestà espropriative e della realizzazione dell’intervento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrente, con il motivo di ricorso, ha affermato che non vi era prova della delega appena menzionata, senza nulla dedurre in ordine alla titolarità del rapporto in ragione del mero rapporto concessorio. A prescindere dalla fondatezza o meno di tale ragione della decisione, essa non risulta impugnata. Il motivo non attinge , dunque , una delle rationes poste a fondamento della decisione, così rendendo la censura per ciò solo inammissibile (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10815 del 18/04/2019). 2.2.In secondo luogo, parte ricorrente ha posto,con il motivo, una questionerelativa all’efficacia della delega, che non risulta essere stata affrontata dalla Corte territoriale e che la parte non ha specificato di avere prospettato già nel giudizio di merito. Questa Corte ha più volte affermato che, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28480 del 22/12/2005; Cass., Sez. L, Sentenza n. 6656 del 05/04/2004). Nel caso di specie parte ricorrente non ha specificato di avere rappresentato al Giudice di merito l’inefficacia della delega conferita dalla Regione alla ricorrente,né ha richiamato alcun atto o descritto il relativo contenuto contenente tale eccezione, sicché, per i motivi sopra evidenziati,il motivo deve ritenersi inammissibile. 3.Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Nel caso di specie, parte ricorrente ha formulato una critica del tutto generica alla ritenuta violazione dell’art. 51 d.P.R. n. 753 del 1980, senza spiegare in forza di quali disposizioni la fascia di rispetto imponesse un divieto non assoluto, ma relativo,di edificazione. Con riferimento, poi, alla portata delle previsioni di [OSCURATO:PERSONA], il motivo non coglie la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, fondata sull’accertamento in ordine al fatto che la collocazione dell’area espropriata nella zona F9, così come risultante dalPiano regolatore e dalle relative [OSCURATO:PERSONA], non preclude sse in assoluto ogni forma di edificazione, ma solo l’esecuzione di opere edilizie ad opera di privati (ad esclusione della recinzione), essendo espressamente consentita quella su iniziativa pubblica in presenza di determinate condizioni (v. supra e pp. 6 e 10 dell’ordinanza impugnata). Per il resto la censura si sostanzia in una critica alla stima come in concreto operatadalla Corte di merito , in base ad una valutazione in fatto chiaramente illustrata, insuscettibile di essere riesaminata dal giudice di legittimità. Come più volte affermato da questa Corte, infatti, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge (come pure di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio) miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito(Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.La statuizione sulle spese, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza. 6.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso; condanna la ricorrent e alla rifusione delle spese di lite sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in € 7.000,00 per compenso, oltre € 200,00per esborsi ed accessori di legge; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Regione Puglia, che liquida in € 7.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente