CassazionedecretoSezione 6Decisione del 29 aprile 2021
Cassazione n. 45419/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Gela avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 25 marzo 2021, annullava in sede di riesame l'ordinanza di convalida e il contestuale decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela del 10 marzo 2021 di sequestro preventivo della somma di euro 2.825,00, rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e ritenuta provento dell'attività di spaccio di stupefacenti di cui lo stesso, tratto in custodia cautelare in carcere con un provvedimento in pari data, era gravemente indiziato ex artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In particolare, a [OSCURATO:PERSONA] venivano contestate cinque violazioni della normativa in materia di stupefacenti, commesse in Gela il 6 marzo 2021 (i primi quattro capi) ovvero in epoca anteriore e prossima a tale data (il quinto capo): detenzione a fini di spaccio di gr. 1,93 di cocaina e sei involucri di marijuana custoditi negli indumenti e ulteriori gr. 0,22 di marijuana rinvenuti presso un immobile sito in via Altamira (capo 1); cessione di gr. 0,29 di cocaina a tale [OSCURATO:PERSONA] per un corrispettivo di venti euro (capo 2); cessione di gr. 1,21 di cocaina a tale [OSCURATO:PERSONA] per un corrispettivo di cinquanta euro (capo 3); detenzione a fini di spaccio di gr. 0,5 di cocaina, gr. 4,60 di marijuana e gr. 13,0 di amfetamina custoditi in un immobile sito in via Cocchiara (capo 4); cessione di sostanza stupefacente indeterminata per un corrispettivo pari ad euro 2.755,00 (capo 5). Il P.M. aveva avanzato istanza di sequestro ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento sia alla confisca diretta, sostenendo che il denaro rinvenuto nella disponibilità del ricorrente fosse riconducibile all'attività di spaccio di cui [OSCURATO:PERSONA] risultava essere gravemente indiziato, sia alla confisca per "sproporzione" ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/90. Il Tribunale rilevava la mancanza di gravità indiziaria per il capo 5) e la carenza di prova del nesso di derivazione della somma sequestrata dalle condotte di spaccio contestate ai capi 2) e 3) e di detenzione a fini di spaccio di cui ai capi 1) e 4). Con successiva ordinanza dell'Il maggio 2021 -oggetto del ricorso in esame- lo stesso Tribunale confermava in sede di riesame il nuovo decreto del Giudice per le indagini preliminari di sequestro della medesima somma di denaro, emesso il 29 aprile 2021 ai sensi degli art. 240-bis cod. pen. e 85 d.P.R. n. 309/90 in relazione alle ipotesi delittuose di spaccio di stupefacenti contestate all'indagato, siccome denaro destinato alla confisca per sproporzione. Il Tribunale escludeva la violazione del divieto di bis in idem sul rilievo che il nuovo profilo in diritto, pur essendo stato prospettato dal P.M. al Giudice per le indagini preliminari fin dalla prima richiesta di sequestro, non era stato affatto considerato da quel Giudice né dal Tribunale del riesame investito per la prima volta della legittimità del provvedimento cautelare; nel merito, peraltro, l'indagato non aveva offerto alcuna giustificazione circa la lecita provenienza del denaro sequestrato. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, censurandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione ai profili: - del giudicato cautelare formatosi sulla questione, in assenza di elementi di novità e in presenza dei medesimi elementi di prova già negativamente valutati dal Tribunale nisseno; - del carattere meramente congetturale della provenienza non lecita della somma sequestrata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Risulta fondata la censura di violazione da parte del Tribunale nisseno del divieto di bis in idem cautelare, inteso come ostativo alla reiterata adozione da parte del giudice di una misura cautelare reale, già annullata per vizi non meramente formali e non impugnata dal pubblico ministero. 2. Costituisce invero principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per il quale, a tutela dell' ordo processus, la decisione del riesame o dell'appello di annullamento o revoca di una misura cautelare, una volta divenuta definitiva, realizza una situazione di relativa stabilità del decisum, nel senso che esso spiega una limitata efficacia preclusiva endoprocedimentale, seppure allo stato degli atti - rebus sic stantibus -, in ordine alle questioni in fatto o in diritto esplicitamente o implicitamente dedotte, non anche a quelle deducibili, in quel giudizio. Sicché le questioni esplicitamente (come nella specie) o implicitamente dedotte, nella carenza di prospettazione da parte del pubblico ministero di nuove e significative acquisizioni che implichino un mutamento della situazione di riferimento, sulla quale la decisione era fondata, restano precluse nel procedimento cautelare eventualmente attivato dal P.M. mediante una nuova richiesta nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso fatto (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227359; Sez. U, 12 ottobre 1993, Durante; Sez. U, 8 luglio 1994, Buffa). Si avverte che il principio del ne bis in idem non preclude l'emissione di un nuovo sequestro preventivo sui medesimi beni, in relazione ai quali il vincolo reale sia stato già disposto e successivamente annullato a seguito di impugnazione, solo quando nel secondo provvedimento siano stati valutati dall'autorità giudliziaria elementi precedentemente non esaminati perché non disponibili (Sez. 3, n. 16616 del 18/11/2019, dep. 2020, Iuvinale, Rv. 278947; Sez. 3, n. 24963 del 18/02/2015, Aprovitola, Rv. 264095); ovvero che l'annullamento di un sequestro probatorio per vizi meramente formali non esclude che possa essere disposto un nuovo provvedimento, anche avente ad oggetto i medesimi beni, purché esente dai vizi precedentemente rilevati, senza che vi sia bisogno di addurre elementi nuovi (Sez. 3, n. 9972 del 05/11/2019, dep. 2020, Fattori, Rv. 278422; Sez. 2, n. 2276 del 06/10/2015 (dep. 20/01/2016), Gaeta, Rv. 265772; Sez. 3, n. 29975 del 08/05/2014, Betti, Rv. 259944). 3. Nel caso in esame, la denunziata preclusione endoprocessuale appare obiettivamente segnata dalla circostanza che la specifica questione dell'applicabilità dell'istituto della confisca per sproporzione (art. 85 d.P.R. 309/90 e 240-bis cod. pen.) era stata esplicitamente dedotta, avendo costituito puntuale oggetto della originaria richiesta del P.M. dì sequestro preventivo della somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'indagato: richiesta che, sebbene unitaria nel petitum, era basata pertanto su plurimi e alternativi titoli. La domanda cautelare veniva accolta dal Giudice per le indagini preliminari e tuttavia il relativo provvedimento veniva annullato dal Tribunale nisseno per un profilo non meramente formale ma di merito: non vi era alcuna prova che la somma di euro 2.825,00, rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e sequestrata, fosse provento dell'attività di spaccio di stupefacenti. Un profilo, questo, a ben vedere non esaustivo rispetto al più largo spettro dei titoli e delle questioni dedotti dal P.M. in via alternativa nell'originaria richiesta di sequestro. Sicché il P.M. - contrariamente all'assunto dell'ordinanza impugnata - aveva certamente interesse a ricorrere per cassazione avverso quel provvedimento, vista l'omessa statuizione sul merito della richiesta alternativa di sequestro a fini di confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., pure esplicitamente dedotta. Orbene, l'omesso apprezzamento da parte sia dell Giudice per le indagini preliminari che del Tribunale del riesame dei termini e degli argomenti a sostegno della specifica questione fin dall'origine alternativamente dedotta e disattesa, circa l'applicabilità nel caso in esame dell'istituto della confisca per sproporzione, non veniva affatto impugnato dal P.M. mediante ricorso per cassazione, così consentendo come lineare e logico corollario la formazione sul punto del cd. giudicato cautelare. Il che risponde anche ad evidenti esigenze di economia processuale, alla stregua delle quali il P.M. che ha introdotto nel procedimento cautelare diverse e alternative ragioni a fondamento della richiesta di applicazione di un vincolo reale deve fare valere le stesse - tutte insieme - all'interno di quel procedimento, ancor prima di duplicarlo con una nuova richiesta, che in tal caso resta viceversa preclusa per le considerazioni svolte. 4. In accoglimento del ricorso l'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, ordinando la restituzione all'avente diritto di quanto in giudiziale sequestro. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela del 10/03/2021 e per l'effetto dispone la restituzione della somma di euro 2.825,00 in favore dell'avente diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 12/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]