CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 40848/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado emessa Tribunale di Milano in data 29 novembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il concorso nel reato di incendio. 2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in censure non consentite in sede di legittimità perché volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e perché afferenti al trattamento sanzionatorio, oggetto di adeguata motivazione. 1.1. Quanto alle doglianze relative al carattere doloso dell'incendio, deve evidenziarsi che il giudice non è incorso in errore e ha reso una motivazione congrua e razionale: dopo aver preso in considerazione in modo esaustivo i diversi indizi idonei ad escludere l'origine naturale dell'incendio e aver analizzato il peso probatorio della testimonianza dell'operante intervenuto, ha ritenuto corretto il giudizio espresso dai giudici di primo grado. 1.2. Quanto, poi, alla doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, deve preliminarmente sottolinearsi che: la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. integra un giudizio di fatto; le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata; la decisione non è sindacabile neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. Sez. 6, n. 42688 del 24.9.2008, Caridi, Rv. 242419). Con riguardo al caso in esame, deve osservarsi che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei superiori insegnamenti giurisprudenziali. Il giudice ha infatti osservato, con motivazione piana e congrua, che gli elementi dedotti dalla difesa a sostegno della rideterminazione, in senso più favorevole, del trattamento sanzionatorio, non erano di per sé sufficienti a giustificare una riduzione della pena, anche in ragione della gravità del reato commesso dal Venia. Il provvedimento impugnato risulta dunque connotato da coerenza e linearità logica, né si ravvisa alcun vizio giuridico. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1 30 5