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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00397/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27009/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour pressola Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocatoPalazzo Virginio, giusta procura allegata alla memoria il- lustrativa,in sostituzione del precedente difensore ; –ricorrente – Oggetto:definizione agevo- lata -estinzione contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 , costituita unicamente ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370 , comma1, cod. proc. civ. ; –resistente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata di Latina , n. 1 985/18/2017 , depositata il 07/04/2017e che non risulta notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 ottobre 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevatoche: 1.Con sentenza n.1985/18/2017 depositata in data 7.4.2017 la Com- missionetributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina , ha ri- gettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1135/5/15della Commissione tributaria provinciale di Latina, vertente sudi un avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2010.

La CTR condi- videvala decisione dei giudici di prime cure ritenendo nel merito cor- rettele riprese, fondate sul confronto tra l’ammontare delle operazioni imponibiliattive dichiarate e quello complessivo , risultante dalle fatture emesse. 2.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contri- buente,affidato a due motivi che illustra con memoria e con istanza ex d.l.n.119 del 23 ottobre 2018 L’Agenziadelle entrate si è costituita tardivamente con memoria uni- camenteai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

3. Con memoria depositata anteriormente all’adunanza camerale del 6.12.2018,il contribuente ha formulato istanza per la sospensione del processoex art.6 comma 10 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, pubblicato inG.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018.

La Corte, osservato che la presente controversia, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate,era astrattamente definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata, in accoglimento della richiesta di parte ex art. 6 comma 10 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, ha sospeso e rinviato la causaa nuovo ruolo.

Entrambe le parti depositano memoria illustrativa ex art.380 - bis

1. cod.proc. civ..

Consideratoche: 1.Pregiudizialmente, il Collegio osserva che la costituzione dell’Agen- zia,è avvenuta tardivamente, con nota di deposito datata 12.10.2018. 1.1.L’atto è denominato “atto di costituzione” in cui l’Amministrazione espressamentedà atto della mancata costituzione nei termini di legge mediantecontroricorso e a questa ha fatto seguito una memoria 380 - bis1. cod. proc. civ. depositata il 16.10.2025.

Sul punto va data con- tinuitàalla giurisprudenza della Corte (vedi Cass. n. 2599/2024), se- condocui, in tema di giudizio di cassazione, l’art.370 cod. proc. civ., nella versione modificata dall’art.35, comma 5, d.lgs. n.149/2022, comemodificato dalla l. n.197/2022, non richiede più alla parte nei cui confrontiil ricorso è diretto, la notificazione all’altra del controricorso, palesandosisufficiente il deposito di quest’ultimo.

1.2. Resta tuttavia ferma l’impossibilità di presentare memorie non precedutedalla tempestività della costituzione in giudizio.

Come que- sta Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 5798/2019), nelgiudizio di cassazione è inammissibile il deposito d i memorie ex art.378cod. proc. civ., prima dell'udienza di discussione, da parte dell'in- timatoche si sia costituito oltre il termine fissato nell'art. 370 cod. proc. civ.e non abbia concretamente partecipato alla discussione orafe, co- stituendotale partecipazione condiz ione indefettibile ai fini della sana- toriadell'attività processuale irritualmente compiuta nel lasso di tempo intercorsotra la scadenza del termine per la proposizione del controri- corsoe l'udienza predetta (v.

Cass., 27/5/2009, n. 12381, e, confor- memente,Cass., 30/9/2011, n. 20029; Cass., 31/10/2016, n. 22022 egià Cass., Sez.

Un., 1:1/4/1981, n. 2114).

Inaltri termini, nel giudizio di cassazione è irricevibile la memoria di- fensivapresentata in prossimità dell'udienza con la quale la parte che nonha depositato il controricorso spiega, per la prima volta, le ragioni diresistenza al ricorso, perché, in assenza del controricorso tempesti- vamentedepositato, la parte intimata non può presentare memorie (v.

Cass.,15/11/2017, n. 27140).

Principio che trova conferma anche nel procedimento camerale ex art. 380 bis -

1. cod. proc. civ. (introdotto dall'art.1 bis comma 1 lett. f), D.L. n. 168 del 2016, conv., con modif., nella L. n. 197 del 2016), sicché in mancanza come nella specie di controricorsonotificato nei termini di legge l'intimato non è legittimato al deposito di memorie illustrative., ancorché munito di regolare pro- curaspeciale ad litem (cfr., da ultimo, Cass., 5/10/2018, n. 24422).

1.3. Non vi sono ragioni per discostarsi da tale consolidato insegna- mento,tanto più che la menzionata memoria non contiene oltretutto neppure una descrizione dello svolgimento del processo, ma solo l’esamecritico dei singoli motivi e si sostanzia nell’illustr azione di ar- gomentidifensivi, con con seguente impossibilità anche di riqualificare le memorie come controricorso, ancorché tardivo, ai fini della instau- razione del rapporto processuale, in quanto mancanti dei requisiti di cuiall’art.366 cod. proc. civ..

2. Ciò premesso, dopo aver chiesto alla Corte con memoria del 25.11.2018la sospensione del processo ex art.6 , comma 10 , del d.l. 23 ottobre 2018 n.119 per definire la lite e , in accoglimento della ri- chiestadi parte , aver ottenuto la chiesta sospensione con rinvio della causaa nuovo ruolo in quanto la presente controversia, in cui è parte l’Agenziadelle Entrate, è stata ritenuta astrattamente definibile ai fini dellaprevisione normativa da ultimo citata, ora con memoria illustra- tivaex art.380 - bis

1. cod. proc. civ. il contribuente , rappresentato da nuovo difensore in sostituzione del precedente, insiste sulla propria prospettazioneiniziale chiedendo l’accoglimento del ricorso. 3.Il ricorso è estinto. 3.1.L’art.6 del D.L. 119/2018, convertito in L.136/2018, in forza del quale il ricorrente ha chiesto con nota di deposito del 26.11.2018 e ottenutocon ordinanza del 21.2.2019 la sospensione del processo , al comma10 dispone: « Le controversie definibili non sono sospese, salvo cheil contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processoè sospeso fino al 10 giugno 2019.

Se entro tale d ata il contri- buentedeposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degliimporti dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31dicembre 2020 » . 3.2.Inoltre, il comma 13 prevede: « In mancanza di istanza di tratta- zionepresentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processoè dichiarato estinto » . 3.3.Dal momento che, successivamente alla sospensione del processo, nonrisulta che alcuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione dicui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unica- mentealla declaratoria di estinzione), ai sensi del comma 13 dell'art. 6del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del terminedel 31 dicembre 2020. 4.Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che leha anticipate. 4.1.Stante l’estinzione del processo per cessazione per la causale so- pra evidenziata , si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, del cd.

"doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez . 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27009/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour pressola Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocatoPalazzo Virginio, giusta procura allegata alla memoria il- lustrativa,in sostituzione del precedente difensore ; –ricorrente – Oggetto:definizione agevo- lata -estinzione contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 , costituita unicamente ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370 , comma1, cod. proc. civ. ; –resistente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata di Latina , n. 1 985/18/2017 , depositata il 07/04/2017e che non risulta notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 ottobre 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevatoche: 1.Con sentenza n.1985/18/2017 depositata in data 7.4.2017 la Com- missionetributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina , ha ri- gettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1135/5/15della Commissione tributaria provinciale di Latina, vertente sudi un avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2010. La CTR condi- videvala decisione dei giudici di prime cure ritenendo nel merito cor- rettele riprese, fondate sul confronto tra l’ammontare delle operazioni imponibiliattive dichiarate e quello complessivo , risultante dalle fatture emesse. 2.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contri- buente,affidato a due motivi che illustra con memoria e con istanza ex d.l.n.119 del 23 ottobre 2018 L’Agenziadelle entrate si è costituita tardivamente con memoria uni- camenteai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza. 3. Con memoria depositata anteriormente all’adunanza camerale del 6.12.2018,il contribuente ha formulato istanza per la sospensione del processoex art.6 comma 10 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, pubblicato inG.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018. La Corte, osservato che la presente controversia, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate,era astrattamente definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata, in accoglimento della richiesta di parte ex art. 6 comma 10 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, ha sospeso e rinviato la causaa nuovo ruolo. Entrambe le parti depositano memoria illustrativa ex art.380 - bis 1. cod.proc. civ.. Consideratoche: 1.Pregiudizialmente, il Collegio osserva che la costituzione dell’Agen- zia,è avvenuta tardivamente, con nota di deposito datata 12.10.2018. 1.1.L’atto è denominato “atto di costituzione” in cui l’Amministrazione espressamentedà atto della mancata costituzione nei termini di legge mediantecontroricorso e a questa ha fatto seguito una memoria 380 - bis1. cod. proc. civ. depositata il 16.10.2025. Sul punto va data con- tinuitàalla giurisprudenza della Corte (vedi Cass. n. 2599/2024), se- condocui, in tema di giudizio di cassazione, l’art.370 cod. proc. civ., nella versione modificata dall’art.35, comma 5, d.lgs. n.149/2022, comemodificato dalla l. n.197/2022, non richiede più alla parte nei cui confrontiil ricorso è diretto, la notificazione all’altra del controricorso, palesandosisufficiente il deposito di quest’ultimo. 1.2. Resta tuttavia ferma l’impossibilità di presentare memorie non precedutedalla tempestività della costituzione in giudizio. Come que- sta Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 5798/2019), nelgiudizio di cassazione è inammissibile il deposito d i memorie ex art.378cod. proc. civ., prima dell'udienza di discussione, da parte dell'in- timatoche si sia costituito oltre il termine fissato nell'art. 370 cod. proc. civ.e non abbia concretamente partecipato alla discussione orafe, co- stituendotale partecipazione condiz ione indefettibile ai fini della sana- toriadell'attività processuale irritualmente compiuta nel lasso di tempo intercorsotra la scadenza del termine per la proposizione del controri- corsoe l'udienza predetta (v. Cass., 27/5/2009, n. 12381, e, confor- memente,Cass., 30/9/2011, n. 20029; Cass., 31/10/2016, n. 22022 egià Cass., Sez. Un., 1:1/4/1981, n. 2114). Inaltri termini, nel giudizio di cassazione è irricevibile la memoria di- fensivapresentata in prossimità dell'udienza con la quale la parte che nonha depositato il controricorso spiega, per la prima volta, le ragioni diresistenza al ricorso, perché, in assenza del controricorso tempesti- vamentedepositato, la parte intimata non può presentare memorie (v. Cass.,15/11/2017, n. 27140). Principio che trova conferma anche nel procedimento camerale ex art. 380 bis - 1. cod. proc. civ. (introdotto dall'art.1 bis comma 1 lett. f), D.L. n. 168 del 2016, conv., con modif., nella L. n. 197 del 2016), sicché in mancanza come nella specie di controricorsonotificato nei termini di legge l'intimato non è legittimato al deposito di memorie illustrative., ancorché munito di regolare pro- curaspeciale ad litem (cfr., da ultimo, Cass., 5/10/2018, n. 24422). 1.3. Non vi sono ragioni per discostarsi da tale consolidato insegna- mento,tanto più che la menzionata memoria non contiene oltretutto neppure una descrizione dello svolgimento del processo, ma solo l’esamecritico dei singoli motivi e si sostanzia nell’illustr azione di ar- gomentidifensivi, con con seguente impossibilità anche di riqualificare le memorie come controricorso, ancorché tardivo, ai fini della instau- razione del rapporto processuale, in quanto mancanti dei requisiti di cuiall’art.366 cod. proc. civ.. 2. Ciò premesso, dopo aver chiesto alla Corte con memoria del 25.11.2018la sospensione del processo ex art.6 , comma 10 , del d.l. 23 ottobre 2018 n.119 per definire la lite e , in accoglimento della ri- chiestadi parte , aver ottenuto la chiesta sospensione con rinvio della causaa nuovo ruolo in quanto la presente controversia, in cui è parte l’Agenziadelle Entrate, è stata ritenuta astrattamente definibile ai fini dellaprevisione normativa da ultimo citata, ora con memoria illustra- tivaex art.380 - bis 1. cod. proc. civ. il contribuente , rappresentato da nuovo difensore in sostituzione del precedente, insiste sulla propria prospettazioneiniziale chiedendo l’accoglimento del ricorso. 3.Il ricorso è estinto. 3.1.L’art.6 del D.L. 119/2018, convertito in L.136/2018, in forza del quale il ricorrente ha chiesto con nota di deposito del 26.11.2018 e ottenutocon ordinanza del 21.2.2019 la sospensione del processo , al comma10 dispone: « Le controversie definibili non sono sospese, salvo cheil contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processoè sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale d ata il contri- buentedeposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degliimporti dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31dicembre 2020 » . 3.2.Inoltre, il comma 13 prevede: « In mancanza di istanza di tratta- zionepresentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processoè dichiarato estinto » . 3.3.Dal momento che, successivamente alla sospensione del processo, nonrisulta che alcuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione dicui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unica- mentealla declaratoria di estinzione), ai sensi del comma 13 dell'art. 6del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del terminedel 31 dicembre 2020. 4.Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che leha anticipate. 4.1.Stante l’estinzione del processo per cessazione per la causale so- pra evidenziata , si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, del cd. "doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez . 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dice
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