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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13709/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la sussistenza del delitto di evasione ed il mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione in ordine a fatti ricompresi in differente sentenza di condanna sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, da un canto, ha rilevato l'indifferenza delle ragioni che avevano spinto il ricorrente ad allontanarsi dall'abitazione, dall'altro, non sussistesse l'identità del disegno criminoso tenuto conto dei differenti motivi che avevano spinto il Grasso ad allontanarsi, nelle distinte occasioni, dall'abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la sussistenza del delitto di evasione ed il mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione in ordine a fatti ricompresi in differente sentenza di condanna sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, da un canto, ha rilevato l'indifferenza delle ragioni che avevano spinto il ricorrente ad allontanarsi dall'abitazione, dall'altro, non sussistesse l'identità del disegno criminoso tenuto conto dei differenti motivi che avevano spinto il Grasso ad allontanarsi, nelle distinte occasioni, dall'abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/0
Sentenza Cassazione n. 13709/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris