CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22899/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16060/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , elettivamente domiciliato in Roma, via Velletri n. 35, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain R oma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1075/2019 R.G.depositato i l 13/4/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/7/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] domandava l’ammissione al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in prededuzione, del credito di € 150.000, dovutole quale compenso per l’attività difensiva prestata in favore della società in bonis in relazione alla procedura concordataria n. 8/2015; chiedeva, inoltre, l’ammissione del credito di € 132.697,60, con collocazione privilegiata ex art. 2751 - bis cod. civ., a titolo di corrispettivo per tutta l’attività difensiva,giudiziale e stragiudiziale,svolta nell’interesse della società poi fallita nel biennio febbraio 2016 –gennaio 2018. Il giudice delegato non ammetteva il credito concernente l’attività prestata per la procedura concordataria, mentre ammetteva il credito relativo alla diversa attività professionale prestata, seppur nella minor misura di € 30.000,in sede privilegiata. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a seguito del reclamo presentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rilevava, quanto all’opera professionale prestata per la procedura concordataria, che il legale aveva concordato con la cliente un compenso complessivo di € 150.000, reputando perciò, tenuto conto che la proposta di concordato era stata dichiarata inammissibile, che il compenso per l’attività svolta, nella sua limitata consistenza, dovesse essere determinato in € 50.000. Osservava poi, da un lato, che non vi era prova che tali competenze professionali fossero già stata corrisposte dal coobbligato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dall’altro che la posizione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] era irrilevante ai fini del decidere, poiché l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato l’ammissione al passivo di un proprio autonomo credito, basato su un contratto concluso con la società in bonis, ed aveva dimostrato di aver compiuto l’attività difensiva nell’interesse della cliente. Escludeva, inoltre, il riconoscimento della prededuzione richiesta, tenuto conto dell’intervallo di due anni intercorrente fra la declaratoria di inammissibilità del concordato e la dichiarazione di insolvenza e in mancanza di qualsivoglia elemento concreto che potesse collegare funzionalmente l’attività svolta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] alla procedura concorsuale maggiore. Constatava, infine, che dalla copiosa documentazione in atti era possibile evincere non solo la dimostrazione dello svolgimento di una vasta attività difensiva, ma anche gli elementi essenziali per la quantificazione del compenso dovuto, che individuava, in applicazione dei parametri tariffari medi, in complessivi € 53.500, ammettendo quindi tale somma al passivo in privilegio exart. 2751- biscod. civ.. 3. Il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 13 aprile 2021, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto il tribunale ha omesso di valutare tanto le prove addotte dal fallimento, che aveva prodotto una relazione del liquidatore della coobbligata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da cui emergeva l’esecuzione di pagamenti in favore della professionista, quanto la mancata contestazione di questa circostanza ad opera del creditore opponente. Il tribunale, allo stesso modo, non ha considerato che le prestazioni dedotte in contratto erano poste a carico di due diversi soggetti, dovendosi presumere, almeno nei rapporti interni, la suddivisione paritaria dell’obbligazione. Inoltre, in caso di conferimento di incarico a più professionisti, che in seguito richiedano il pagamento singolarmente, le prestazioni devono essere pagate una sola volta e al solo professionista che ha svolto l’attività. 5. Il motivo risulta per alcuni profili infondato, in altra parte inammissibile. 5.1 Il D.M. 55/2014 prevede espressamente (all’art. 8, comma 1) che un soggetto possa incaricare più avvocati della propria difesa, ciascuno dei quali ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l’opera prestata. Il tribunale, perciò, ha correttamente reputato irrilevante la posizione dell’altro difensore incaricato della difesa, posto che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], avendo fatto valere un contratto di conferimento di incarico concluso con la società poi fallita e avendo dimostrato il compimento dell’attività difensiva nell’interesse della cliente, aveva diritto a vedersi riconoscere il corrispettivo dovuto; e ciò ad operadi ciascuno dei condebitori, tenuti all’adempimento in solido ex art. 1294 cod. civ. in mancanza di diverseprevisioni di legge o del titolo. 5.2 Il collegio di merito ha ritenuto che non vi fosse prova del fatto che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (la quale aveva sottoscritto il contratto di conferimento dell’incarico) avesse “già corrisposto somme in favore dell’opponente e per tale specifica causale”. Il profilo di censura che denuncia l’erronea valutazione delle prove addotte dalla procedura (ed in particolare della relazione del liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) è inammissibile non solo perché difetta di autosufficienza, dato che non riporta in alcun modo (testualmente o per riassunto) il passaggio in cui sarebbe stato attestato un simile pagamento né spiega dove tale pagamento risulterebbe indicato all’interno del documento prodotto, ma soprattutto perché non chiarisce se la relazione asseritamente trascurata riferisse di pagamenti effettuati “per tale specifica causale” o ad altro titolo. D’altra parte, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudicedi merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 16315/2018, Cass.11892/2016). Non è neppure possibile proporre una censura per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. denunciando un'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, in quanto una simile doglianza è esperibile solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v. Cass.26367/2022). Infine, quanto al fatto che i pagamenti compiuti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore della professionista fossero non contestati, è sufficiente ricordare che il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dall’assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (v. Cass. 12840/2017); specifica contestazione che, nel caso di specie, manca totalmente. 6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., perché il tribunale, in presenza di documentazione inidonea ad offrire la prova della legittimità del compenso richiesto, doveva confermare la correttezza del provvedimento di ammissione dell’importo di € 30.000. Il tribunale, inoltre, avrebbe arbitrariamente determinato il compenso per le prestazioni professionali relative alla procedura concordataria nella misura di un terzo, senza chiarire se dall’importo immotivatamente riconosciuto dovessero essere sottratte le somme già ammesse al passivo. 7. Il motivo risulta nel suo complesso inammissibile. Il collegio dell’opposizione, a fronte di un provvedimento del G.D. che nulla riconosceva per l’attività relativa alla redazione della proposta di concordato ed accoglieva nei limiti di € 30.000 la domanda di ammissione al passivo per la diversa attività difensiva giudiziale e stragiudiziale svolta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto, invece, di ammettere il compenso legato all’assistenza concordataria fino alla declaratoria di inammissibilità della domanda nella misura di € 50.000, in chirografo, e il corrispettivo dovuto per la residua attività in € 53.500, in privilegio. Il primo profilo di censura, nel contestare l’idoneità della documentazione prodotta a offrire la prova del credito, mira a sovvertire, in questa sede di legittimità, l’apprezzamento della pregnanza del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito. Al riguardo è sufficiente ricordare il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. 21098/2016, Cass.27197/2011). In presenza di un adempimento solo parziale della prestazione stabilita, il tribunale ha poi correttamente determinato il compenso dovuto al professionista in misura inferiore rispetto a quella contrattualmente pattuita sulla base di un criterio di corrispettività, ovvero valutando la reale consistenza della prestazione compiuta (Cass. 14050/2021) ed apprezzandola in rapporto al compenso complessivamente stabilito (Cass. 7974/2018). Anche una simile valutazione rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, che non può essere rivista nel suo risultato ad opera di questa Corte di legittimità. Infine, la denuncia dell’omesso chiarimento circa la necessità di procedereo meno al deconto di quanto già ammesso mostra come il ricorrente non abbia colto la ratio della decisione impugnata, la quale, nel distinguere fra assistenza alla procedura concordataria e diversa attività difensiva, giudiziale e stragiudiziale, non poteva di certo prevedere che quanto riconosciuto per un’attività dovesse essere detratto dal corrispettivo dovuto per una prestazione di contenuto del tutto differente. 8. Il primo motivo del ricorso incidentale lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 111, comma 2, l. fall., in quanto il tribunale non ha riconosciuto la prededuzione del credito richiesta, malgrado fosse stato documentato che l’attività professionale era statafinalizzata a una gestione concordata della crisi, senza soluzione di continuità tra la prima fase di presentazione della domanda di concordato, giudicata inammissibile, e la dichiarazione di fallimento, avvenuta dopo ventiquattro mesi. 9. Il motivo è inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ.. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, in tema di concordato preventivo, che il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l. fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato exart. 163 l. fall. (Cass., Sez. U., 42093/2021). Nel caso di specie è indiscusso fra le parti che la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile e la procedura concordataria non sia mai stata aperta ai sensi dell’art. 163 l. fall.. Rimaneva, di conseguenza, in ogni caso preclusa la possibilità di riconoscere la collocazione in prededuzione richiesta dal creditore. Per di più, il tribunale, nel ravvisare una mancanza di collegamento funzionale tra l’attività della professionista e la procedura maggiore, ha nella sostanza escluso l’esistenza di un rapporto di consecuzione fra le due procedure. La negazione di un simile rapporto, che dipende da un accertamento di fatto in ordine alla discontinuità dell'insolvenza e che costituiva il necessario presupposto (ancorché non sufficiente) perché la prededuzione vantata rispetto alla procedura concordataria potesse essere riconosciuta in ambito fallimentare, non può essere riveduta in questa sede di legittimità. 10. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2751-bis cod. civ., perché il tribunale ha ritenuto che il credito dovesse essere ricompreso fra i crediti chirografari, anziché fra i privilegiati, senza tener conto, da un lato, che il giudice delegato aveva già riconosciuto il carattere privilegiato del credito, dall’altro che l’attività professionale finalizzata alla gestione concordata della crisi si era protratta fino alla dichiarazione di fallimento. 11. Il motivo non è fondato. 11.1 La stessa controricorrente riconosce, in esordio al proprio atto, che la propria istanza di ammissione al passivo riguardava “il riconoscimento del proprio credito di complessivi euro 150.000,00, in prededuzione, quale compenso dovuto per l’attività prestata in favore della società fallita con la proposizione di domanda di concordato preventivo nonché di ulteriori euro 132.697,60, in privilegio, per tutta l’attività difensiva giudiziale stragiudiziale pure espletata”. Per l’attività di assistenza nella procedura concordataria non era stato, quindi, richiesto il riconoscimento di alcun privilegio, ma soltanto la collocazione in prededuzione. Questa omissione precludeva il riconoscimento della prelazione oggi reclamata. Infatti, la domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso, ai sensi dell'art. 93, comma 3, n. 4, l. fall., dell'eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all'eventuale omissione o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografario del credito invocato (Cass. 10990/2021). Né è possibile ritenere che la richiesta di collocazione in prededuzione includesse, per implicito, anche la richiesta di riconoscimento del privilegio, poiché i due istituti hanno differente natura e non sono inclusi l’uno (il privilegio) nell’altra (la prededuzione). Invero, nelle procedure concorsuali, compresa quella di concordato, la prededuzione attribuisce non una causa di prelazione ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente, atteso che, mentre il privilegio, quale eccezione alla par condicio creditorum, riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l'esistenza e lo segue, la prededuzione - che, per la differenza del piano su cui opera rispetto al privilegio, può aggiungersi alle cause legittime di prelazione nei rapporti interni alla categoria dei debiti di massa, quando vi sia insufficienza di attivo e sia necessario procedere ad una gradazione pure nella soddisfazione dei creditori prededucibili -attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull'intero patrimonio del debitore e ha natura procedurale, perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione (Cass.15724/2019). L’ammissione del credito in privilegio necessitava quindi, ai sensi dell’art. 93, comma 3, n. 4, l. fall., dell’indicazione di un titolo di prelazione che accompagnasse la richiesta di collocazione in prededuzione, in mancanza della quale il tribunale non poteva che ammettere il credito in chirografo. 11.2 D’altra parte, il tribunale ha tenuto chiaramente separate la prestazione di assistenza al concordato da quella diversa ammessa in privilegio, precisando che la prima si era conclusa, con la declaratoria di inammissibilità del concordato, in data anteriore albiennio pr ecedente l’apertura della procedura maggiore. L’esclusione del privilegio è così avvenuta in maniera consapevole, ancorché in modo implicito, perché afferente a una prestazione già conclusa da oltre due anni, nonché diversa da quella – con credito poi ammesso in privilegio –espletata a ridosso della dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 6884/2022). 12. Il terzo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’esistenza di un difetto di motivazione o di una motivazione solo apparente in ordine al riconoscimento della prededucibilità del credito, negata attraverso un’enunciazione di meri principi di diritto e in assenza di alcuna valutazione di merito, e del privilegio di cui all’art. 2751-bis cod. civ., che era stato disconosciuto senza addurre alcuna giustificazione in proposito. 13. Il motivo non è fondato. La motivazione che il giudice deve offrire, a mente dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., costituisce la rappresentazione dell’iter logico-intellettivo seguito per arrivare alla decisione, sicché assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016). Nel caso di specie il tribunale ha fornito una chiara ed inequivoca spiegazione delle ragioni poste a base della propria decisione di negare la prededuzione, valorizzando l’ampio arco temporale esistente fra la declaratoria di inammissibilità della procedura concordataria e la dichiarazione di fallimento e l’assenza di “qualsivoglia elemento concreto che potesse collegare funzionalmente” l’attività del legale alla procedura concorsuale maggiore. È vero poi che il tribunale non si sofferma espressamente sulla questione della collocazione in privilegio del credito professionale collegato all’assistenza per la procedura concordataria. Nessuna richiesta, tuttavia, era stata presentata in questo senso, come detto, cosicché nessuna argomentazione doveva essere fornita a giustificazione della mancata pronuncia su una domanda mai avanzata. 14. Per tutto quanto sopra esposto devono essere respinti tanto il ricorso principale, quanto il ricorso incidentale. Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti, exart. 92, comma 2, cod. proc. civ., in ragione della reciproca soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale ; compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto d