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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2024

Cassazione n. 15353/2024

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso 261 56 / 20 2 1 propost i da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 7 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] foro di Roma (C.F.: BRRGNX51Pl 6HS01N; pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Avviso accertamento rettifica classamento proposto con Docfa – Rideterminazione numero vani catastali [OSCURATO:PERSONA]. 44 ( [OSCURATO:TELEFONO]; [OSCURATO:TELEFONO] ) ; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 1386/16 / 20 21 emessa dalla CTR Lazi o in data 10/03/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato il classamento, proposto con Docfa, di un suo immobile sito in Roma, portando i relativi vani da 24,5 a 30, con conseguente rideterminazione della rendita catastale.

2. La CTP rigettava il ricorso, evidenziando che dalle planimetrie depositate dalla stessa ricorrente risultavano 24 vani principali e 17 vani accessori, equiparabili a 5,66 vani, e che l’immobile di cui si trattava derivava dall’accorpamento di sei precedenti unità immobiliari, la cui consistenza era di complessivi 31 vani.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Lazio accoglieva il gravame, affermando che nell’avviso di accertamento impugnato non era comprensibile il criterio seguito dall’Ufficio per rettificare la consistenza dell’immobile (aumentando il numero dei vani da 24,5 a 30) e la rendita conseguente, rispetto a quanto indicato nella Docfa presentata il 18 maggio 2015, tanto più che la ricorrente aveva depositato, sin dal primo grado di giudizio, una perizia giurata e, in secondo grado, una documentata relazione esplicativa nelle quali era stato esplicitato il criterio seguito per pervenire alla individuazione dei 24,5 vani.

4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 2697 cod. civ. e 7 l. n. 212/2000, nonché dei principi generali in tema di motivazione degli atti in materia catastale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la maggiore rendita catastale accertata dall’Ufficio si basava sui dati comunicati ed attestati dalla controparte, in riferimento alle allegate planimetrie, avendo rettificato il classamento proposto solo quanto ai vani.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la motivazione apparente, con riferimento agli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR esplicitato le ragioni perle quali avesse ritenuto che il criterio di calcolo utilizzato dalla contribuente fosse giuridicamente legittimo e, comunque, da preferire rispetto a quello applicato dall’Ufficio.

3. La causa va rinviata a nuovo ruolo, atteso che questa Sezione, con l’ordinanza n. 22196 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rinviato, per la trattazione alla pubblica udienza del 13/2/2024, il ricorso nr.

RG. 23598/2019 avente ad oggetto la medesima questione, con rilevanza nomofilattica ai sensi dell'art.375 cod. proc. civ., posta con il secondo motivo dell’odierno ricorso circa il requisito motivazionale dell’avviso di accertamento catastale inerente la rettifica del classamento proposto con dichiarazione DOCFA relativamente alla rideterminazione del numero dei vani catastali.

Invero, premesso che la rettifica della rendita catastale è dipesa dal fatto che la contribuente, nella propria stima posta alla base del Docfa, non aveva tenuto conto “del locale accessorio”, a fronte di un orientamento di segno contrario (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3104 del 09/02/2021), di recente si è affermato un altro indirizzo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12278 del 10/05/2021) secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso, in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva non già da un diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, ma dal mutamento e, quindi, dalla diversa considerazione di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenzae dal numero dei vani assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della definizione del giudizio n.

RG. 23598/201

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso 261 56 / 20 2 1 propost i da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 7 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] foro di Roma (C.F.: BRRGNX51Pl 6HS01N; pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Avviso accertamento rettifica classamento proposto con Docfa – Rideterminazione numero vani catastali [OSCURATO:PERSONA]. 44 ( [OSCURATO:TELEFONO]; [OSCURATO:TELEFONO] ) ; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 1386/16 / 20 21 emessa dalla CTR Lazi o in data 10/03/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato il classamento, proposto con Docfa, di un suo immobile sito in Roma, portando i relativi vani da 24,5 a 30, con conseguente rideterminazione della rendita catastale. 2. La CTP rigettava il ricorso, evidenziando che dalle planimetrie depositate dalla stessa ricorrente risultavano 24 vani principali e 17 vani accessori, equiparabili a 5,66 vani, e che l’immobile di cui si trattava derivava dall’accorpamento di sei precedenti unità immobiliari, la cui consistenza era di complessivi 31 vani. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Lazio accoglieva il gravame, affermando che nell’avviso di accertamento impugnato non era comprensibile il criterio seguito dall’Ufficio per rettificare la consistenza dell’immobile (aumentando il numero dei vani da 24,5 a 30) e la rendita conseguente, rispetto a quanto indicato nella Docfa presentata il 18 maggio 2015, tanto più che la ricorrente aveva depositato, sin dal primo grado di giudizio, una perizia giurata e, in secondo grado, una documentata relazione esplicativa nelle quali era stato esplicitato il criterio seguito per pervenire alla individuazione dei 24,5 vani. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 2697 cod. civ. e 7 l. n. 212/2000, nonché dei principi generali in tema di motivazione degli atti in materia catastale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la maggiore rendita catastale accertata dall’Ufficio si basava sui dati comunicati ed attestati dalla controparte, in riferimento alle allegate planimetrie, avendo rettificato il classamento proposto solo quanto ai vani. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la motivazione apparente, con riferimento agli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR esplicitato le ragioni perle quali avesse ritenuto che il criterio di calcolo utilizzato dalla contribuente fosse giuridicamente legittimo e, comunque, da preferire rispetto a quello applicato dall’Ufficio. 3. La causa va rinviata a nuovo ruolo, atteso che questa Sezione, con l’ordinanza n. 22196 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rinviato, per la trattazione alla pubblica udienza del 13/2/2024, il ricorso nr. RG. 23598/2019 avente ad oggetto la medesima questione, con rilevanza nomofilattica ai sensi dell'art.375 cod. proc. civ., posta con il secondo motivo dell’odierno ricorso circa il requisito motivazionale dell’avviso di accertamento catastale inerente la rettifica del classamento proposto con dichiarazione DOCFA relativamente alla rideterminazione del numero dei vani catastali. Invero, premesso che la rettifica della rendita catastale è dipesa dal fatto che la contribuente, nella propria stima posta alla base del Docfa, non aveva tenuto conto “del locale accessorio”, a fronte di un orientamento di segno contrario (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3104 del 09/02/2021), di recente si è affermato un altro indirizzo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12278 del 10/05/2021) secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso, in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva non già da un diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, ma dal mutamento e, quindi, dalla diversa considerazione di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenzae dal numero dei vani assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della definizione del giudizio n. RG. 23598/201
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