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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06940/2023

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/03/2022 dalla Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato quella con cui il Giudice dell'udienza preliminare di Pescara aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, oltre spese processuali, interdizione dai pubblici uffici, confisca e distruzione di quanto in sequestro, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla condotta di detenzione, finalizzata alla cessione, di sostanze stupefacenti di varia tipologia.

2. Ricorre l'imputato con atto del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale lamenta, con unico motivo, violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 cl.P.R. cit. .

L'imputato ha reso dichiarazioni utili alla causa investigativa, avendo offerto una descrizione dettagliata del fornitore dello stupefacente; di contro, la Corte ha ritenuto l'astrattezza ed inutilità del suo apporto dichiarativo all'accertamento dei fatti.

Il ricorso va accolto per due ordini di motivi: - non vi è prova che l'imputato sapesse di più di quello che ha dichiarato; - nessun accertamento è stato fatto in sede investigativa per pervenire alla identificazione del detto soggetto.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza con il rito cartolare di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.

I. 8 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,disciplina prorogata dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile perché generico, proposto per motivi non consentiti e comunque manifestamente infondato.

2. Le propalazioni che, in tesi difensiva, avrebbero dovuto meritare al ricorrente il riconoscimento della circostanza speciale di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono state stigmal:izzate in sentenza perché fantasiose, incredibili ed intrinsecamente illogiche.

L'imputato ha fornito una descrizione del tutto vaga delle fattezze del preteso dante causa della sostanza stupefacente - Nicolas, trentenne, molto magro, scuro di capelli e munito di bicicletta - che mai avrebbero consentito di procedere alla sua identificazione.

La Corte ha fatto corretta applicazione del principio per il quale, attesa la natura premiale, la attenuante invocata dall'imputato postula la concretezza del contributo dichiarativo.

Per il riconoscimento del c.d. ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. cit., il giudice è tenuto ad acc.ertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva. (v.

Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021,Hamri, Rv. 280385, in cui si è ritenuta immune da censure la decisione con la quale il giudice di appello aveva escluso il riconoscimento della circostanza attenuante per aver ritenuto non proficua la disponibilità manifestata dall'imputato ad effettuare il riconoscimento fotografico di altri soggetti coinvolti nella vicenda criminosa ai quali aveva fatto solo un generico riferimento).

E' anche vero che l'accertamento dei detti requisiti di utilità è dovuto ed impegna il giudice pure se le dichiarazioni siano state rese dall'imputato in fase avanzata del procedimento, stante la mancata previsione di preclusioni temporali alla operatività della attenuante (Sez. 3, n. 31767 del 14/04/2022, Bouzidi, Rv. 283823, in una fattispecie in cui la Corte ha censurato la denegata concessione dell'attenuante fondata sulla sola tardività delle dichiarazioni collaborative, rese per la prima volta in grado di appello); ma la cogenza di tale accertamento presuppone che esso sia oggettivamente possibile in relazione ai contenuti delle dichiarazioni rese, e una tale evenienza non può che essere esclusa nella vicenda in scrutinio, stante l'assoluta inconsistenza del narrato.

Come detto, le valutazioni espresse dal giudice non sono suscettibili di censura in questa fase di legittimità, ove supportate da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021,Hamri; Rv. 280385, Sez. 4, n. 7956 del 15/01/2015, Vitali, Rv. 262438).

Nel caso in scrutinio i rilievi formulati in sentenza sono indenni da critiche e con essi il ricorrente non si confronta.

5. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/03/2022 dalla Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato quella con cui il Giudice dell'udienza preliminare di Pescara aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, oltre spese processuali, interdizione dai pubblici uffici, confisca e distruzione di quanto in sequestro, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla condotta di detenzione, finalizzata alla cessione, di sostanze stupefacenti di varia tipologia. 2. Ricorre l'imputato con atto del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale lamenta, con unico motivo, violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 cl.P.R. cit. . L'imputato ha reso dichiarazioni utili alla causa investigativa, avendo offerto una descrizione dettagliata del fornitore dello stupefacente; di contro, la Corte ha ritenuto l'astrattezza ed inutilità del suo apporto dichiarativo all'accertamento dei fatti. Il ricorso va accolto per due ordini di motivi: - non vi è prova che l'imputato sapesse di più di quello che ha dichiarato; - nessun accertamento è stato fatto in sede investigativa per pervenire alla identificazione del detto soggetto. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza con il rito cartolare di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d. I. 8 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,disciplina prorogata dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, proposto per motivi non consentiti e comunque manifestamente infondato. 2. Le propalazioni che, in tesi difensiva, avrebbero dovuto meritare al ricorrente il riconoscimento della circostanza speciale di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono state stigmal:izzate in sentenza perché fantasiose, incredibili ed intrinsecamente illogiche. L'imputato ha fornito una descrizione del tutto vaga delle fattezze del preteso dante causa della sostanza stupefacente - Nicolas, trentenne, molto magro, scuro di capelli e munito di bicicletta - che mai avrebbero consentito di procedere alla sua identificazione. La Corte ha fatto corretta applicazione del principio per il quale, attesa la natura premiale, la attenuante invocata dall'imputato postula la concretezza del contributo dichiarativo. Per il riconoscimento del c.d. ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. cit., il giudice è tenuto ad acc.ertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva. (v. Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021,Hamri, Rv. 280385, in cui si è ritenuta immune da censure la decisione con la quale il giudice di appello aveva escluso il riconoscimento della circostanza attenuante per aver ritenuto non proficua la disponibilità manifestata dall'imputato ad effettuare il riconoscimento fotografico di altri soggetti coinvolti nella vicenda criminosa ai quali aveva fatto solo un generico riferimento). E' anche vero che l'accertamento dei detti requisiti di utilità è dovuto ed impegna il giudice pure se le dichiarazioni siano state rese dall'imputato in fase avanzata del procedimento, stante la mancata previsione di preclusioni temporali alla operatività della attenuante (Sez. 3, n. 31767 del 14/04/2022, Bouzidi, Rv. 283823, in una fattispecie in cui la Corte ha censurato la denegata concessione dell'attenuante fondata sulla sola tardività delle dichiarazioni collaborative, rese per la prima volta in grado di appello); ma la cogenza di tale accertamento presuppone che esso sia oggettivamente possibile in relazione ai contenuti delle dichiarazioni rese, e una tale evenienza non può che essere esclusa nella vicenda in scrutinio, stante l'assoluta inconsistenza del narrato. Come detto, le valutazioni espresse dal giudice non sono suscettibili di censura in questa fase di legittimità, ove supportate da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021,Hamri; Rv. 280385, Sez. 4, n. 7956 del 15/01/2015, Vitali, Rv. 262438). Nel caso in scrutinio i rilievi formulati in sentenza sono indenni da critiche e con essi il ricorrente non si confronta. 5. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 no
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