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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 37768/2021

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/09/2019 del Tribunale di Rimini, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Rimini applicava al ricorrente la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, comma secondo, cod.pen. nella parte in cui risulta fissato il minimo di pena detentiva in anni cinque di reclusione equiparato a quello previsto per il caso di rapina di cui al primo comma della medesima norma.

L'illegittimità costituzionale è posta in relazione agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell'illegalità dell'aumento di pena in continuazione applicato in relazione al reato di lesioni personali di cui al capo C), rispetto al quale era intervenuta remissione ed accettazione della querela.

La procedibilità a querela è stata prospettata dal ricorrente quale conseguenza della esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod.pen. contestata nel capo C) con riferimento al reato di rapina di cui al capo A). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.La questione di legittimità costituzionale sollevata con il primo motivo è manifestamente infondata, in quanto il ricorrente, al di là di generiche affermazioni, non illustra le ragioni per le quali la scelta discrezionale del legislatore di determinare la pena in modo indifferenziato per il reato di rapina propria e per quello di rapina impropria sia del tutto irragionevole, trattandosi del medesimo reato avente ad oggetto, in entrambi i casi, la violenza o la minaccia alla persona, il fine di lucro e, dunque, la stessa oggettività giuridica, elementi che rendono il reato di rapina non paragonabile a quelli indicati in ricorso a sostegno delle ragioni del ricorrente (reati di cui agli artt. 336, 337, 393, 582, 610 e 624- bis cod.pen.).

Peraltro, la questione sollevata è già stata valutata dalla Corte Costituzionale nel senso della non fondatezza (cfr. ordinanza n. 111 del 2021 e sentenza n. 190 2020). 2.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto il reato di lesioni personali di cui al capo C) risulta procedibile di ufficio stante la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2 cod.pen., la cui esclusione non aveva formato oggetto dell'accordo finale intervenuto tra le parti.

Per il che, l'aumento di pena per il reato di lesioni personali non risulta illegale e la qualificazione giuridica del reato non è manifestamente errata, tenuto conto delle stesse indicazioni giurisprudenziali contrastanti contenute in ricorso a proposito dell'aggravante del nesso teleologico nel reato di rapina impropria.

In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione - come nel caso in esame - presenti margini di opinabilità (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani, Rv. 254865).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 29.09.2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/09/2019 del Tribunale di Rimini, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Rimini applicava al ricorrente la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, comma secondo, cod.pen. nella parte in cui risulta fissato il minimo di pena detentiva in anni cinque di reclusione equiparato a quello previsto per il caso di rapina di cui al primo comma della medesima norma. L'illegittimità costituzionale è posta in relazione agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell'illegalità dell'aumento di pena in continuazione applicato in relazione al reato di lesioni personali di cui al capo C), rispetto al quale era intervenuta remissione ed accettazione della querela. La procedibilità a querela è stata prospettata dal ricorrente quale conseguenza della esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod.pen. contestata nel capo C) con riferimento al reato di rapina di cui al capo A). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.La questione di legittimità costituzionale sollevata con il primo motivo è manifestamente infondata, in quanto il ricorrente, al di là di generiche affermazioni, non illustra le ragioni per le quali la scelta discrezionale del legislatore di determinare la pena in modo indifferenziato per il reato di rapina propria e per quello di rapina impropria sia del tutto irragionevole, trattandosi del medesimo reato avente ad oggetto, in entrambi i casi, la violenza o la minaccia alla persona, il fine di lucro e, dunque, la stessa oggettività giuridica, elementi che rendono il reato di rapina non paragonabile a quelli indicati in ricorso a sostegno delle ragioni del ricorrente (reati di cui agli artt. 336, 337, 393, 582, 610 e 624- bis cod.pen.). Peraltro, la questione sollevata è già stata valutata dalla Corte Costituzionale nel senso della non fondatezza (cfr. ordinanza n. 111 del 2021 e sentenza n. 190 2020). 2.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto il reato di lesioni personali di cui al capo C) risulta procedibile di ufficio stante la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2 cod.pen., la cui esclusione non aveva formato oggetto dell'accordo finale intervenuto tra le parti. Per il che, l'aumento di pena per il reato di lesioni personali non risulta illegale e la qualificazione giuridica del reato non è manifestamente errata, tenuto conto delle stesse indicazioni giurisprudenziali contrastanti contenute in ricorso a proposito dell'aggravante del nesso teleologico nel reato di rapina impropria. In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione - come nel caso in esame - presenti margini di opinabilità (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani, Rv. 254865). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 29.09.2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S
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