CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 febbraio 2026
Cassazione n. 04194/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 98/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 27282/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Marsala, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 187, commi 8, cod. strada e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Era contestato all’imputato, controllato alla guida di un'autovettura da personale della [OSCURATO:PERSONA] di Salemi, di avere opposto rifiuto alla richiesta di sottoporsi ad accertamenti sanitari volti alla verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Gli operanti, si legge in motivazione, avevano constatato che la persona controllata, identificata nell’odierno ricorrente, aveva le pupille dilatate e tremori agli arti; aveva inoltre manifestato un comportamento anomalo, tipicamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 4194/2026 Roma, lì, 02/02/2026 ricollegabile all’assunzione di sostanze stupefacenti (si mostrava agitato, faceva movimenti repentini, si trovava in uno stato di eccitazione e di euforia). In ragione di tanto i [OSCURATO:PERSONA] invitavano [OSCURATO:PERSONA] a sottoporsi ad accertamenti sanitari presso l’Ospedale di Castelvetrano, richiesta alla quale il prevenuto non aderiva, rifiutando di seguire i [OSCURATO:PERSONA] presso la struttura sanitaria. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello sopra richiamata, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato. La difesa ha articolato un motivo unico di doglianza, deducendo la violazione degli artt. 1 cod. pen. e 187 cod. strada. Richiamando giurisprudenza di questa Corte, lamenta come i giudici di merito abbiano errato nel ritenere sussistente la fattispecie di reato contestata. Non sarebbe stata, infatti, rispettata la scansione procedimentale prevista dall’art. 187, commi 2, 2-bis, 3 e 4 cod. strada perché possa ravvisarsi nei fatti il reato ascritto all’imputato. Ai sensi del comma 2 dell'art. 187 cod. strada, gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al successivo comma 3 del citato art. 187. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti, lo stesso conducente può essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura del personale sanitario ausiliario delle Forze dell'ordine (art. 187, comma 2-bis, cod. strada). Soltanto qualora non sia possibile effettuare detto prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle Forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di Polizia stradale possono accompagnare il conducente presso strutture sanitarie dipendenti dagli organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di specie, lamenta il ricorrente, non risulta alcuna impossibilità o rifiuto di eseguire l’accertamento mediante prelievo della mucosa del cavo orale, condizione necessaria, ai sensi dell’art. 187, comma 3, citato affinché le Forze dell'ordine possano procedere all’accompagnamento del conducente presso una struttura sanitaria pubblica. Aggiunge la difesa che l’indicata scansione procedurale, prevista dalla legge con finalità di garanzia, non è suscettibile di interpretazioni estensive in ragione dei principi di tassatività delle incriminazioni e del divieto di analogia in malam partem in materia penale. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. La difesa ha depositato una memoria di replica, nella quale ha rappresentato: 1. Di avere regolarmente sollevato nell’atto di appello la questione proposta nel ricorso; 2. La rilevabilità d’ufficio dell’illegittimità della richiesta di accompagnamento del conducente presso una struttura sanitaria pubblica in assenza dei presupposti di legge (impossibilità del prelievo di campioni di mucosa del cavo orale o rifiuto del conducente di sottoporsi a tale prelievo). 4. Il ricorso è inammissibile. 5. La difesa lamenta l’insussistenza del reato di rifiuto per mancata osservanza della scansione procedimentale prevista dall’art. 187, commi 2, 2-bis e 3 cod. strada. Nello specifico, sostiene che gli operanti non avrebbero potuto rivolgere al conducente l’invito a portarsi presso l’ospedale di Castelvetrano in mancanza di attestazioni riguardanti l’impossibilità di procedere a prelievo di fluido del cavo orale del conducente o il rifiuto opposto da questi di sottoporsi a detto prelievo (art. 187, comma 2-bis, cod. strada). Ebbene, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così ex multis Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Nel primo motivo di gravame innanzi alla Corte d’appello la difesa aveva operato una distinzione tra accertamenti invasivi e non invasivi, sostenendo: “quando l'accertamento non è invasivo il rifiuto di sottoporvisi costituisce sempre reato. Quando di contra esso è invasivo (come nel caso di specie, avendo il teste Masala all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] riferito che l'imputato era stato invitato a recarsi presso l'Ospedale di Castelvetrano) l'accertamento è da ritenersi legittimo solo se sussistano elementi fondati per ritenere l'uso attuale di sostanze stupefacenti”. Fatta questa premessa, la difesa richiamava l’attenzione della Corte d’appello sull’asserita genericità dei sintomi rilevati dagli operanti al momento del controllo, così argomentando:”nel caso di specie, le clausole di stile adoperate dai verbalizzanti, addirittura attraverso la spunta di caselle, appaiono assolutamente generiche (pupille dilatate; euforia, ecc.)”. Concludeva, infine, chiedendo l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non costituisce reato “in considerazione della carenza, da considerare esimente, delle condizioni legittimanti l'accertamento: è difatti emersa la mancanza di indizi di alterazione psicofisica attuale al momento della guida”. 5.1. La lettura dei motivi di doglianza proposti innanzi alla Corte d’appello, testualmente qui richiamati, porta ad escludere che fossero state tematizzate le questioni riguardanti il mancato prelievo del fluido dal cavo orale del conducente o il rifiuto da questi opposto alla sottoposizione a detto prelievo quali presupposti legittimanti l’accompagnamento presso il vicino ospedale pubblico. 5.2. Il perimetro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità si desume dal combinato disposto dell’art. 609, comma 1, cod. proc. pen. e dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. La lettura combinata delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di ingiustificato annullamento del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti, si realizzerebbe un inevitabile difetto di motivazione della sentenza impugnata con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai sottoposto alla verifica della Corte territoriale. Neppure è sostenibile che il vizio dedotto abbia ad oggetto una questione rilevabile d’ufficio in questa sede, come prospettato nella memoria difensiva. Invero, le questioni deducibili e rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, attengono ai casi di nullità assolute e insanabili, tra le quali non rientra quella in esame. 6. Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 22/01/2026 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]