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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06609/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Orfano, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che deposita nomina a sostituto processuale, conclusioni e nota spese e chiede il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 27 giugno 2019, ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e confermato nel resto le statuizioni civili in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna pronunciata in primo grado per il reato di calunnia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere, con denuncia sporta il 16 marzo 2012, accusato falsamente [OSCURATO:PERSONA] dei reati di appropriazione indebita della somma di euro 29.726,07, nonché di falso in scritture private, in relazione ad una vicenda afferente la riscossione del pagamento di lavori eseguiti dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA] per conto di alcuni inquilini del condominio amministrato dal [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il Monaco disconosceva la propria firma sulle relative quietanze di pagamento e asseriva che dette somme erano state versate all'amministratore che le avrebbe trattenute indebitamente senza provvedere al pagamento di quanto dovutogli.

La Corte di appello, dopo aver vagliato i motivi dell'appello proposto dall'imputato, ha confermato la sua responsabilità agli effetti civili, essendosi il reato estinto per prescrizione.

2. Con atto a firma del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, per i seguenti motivi, diretti all'annullamento delle statuizioni civili senza rinuncia alla prescrizione.

2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge processuale ex art. 606, co.1, lett. c), rilevandosi la nullità del rinvio a giudizio e di tutti gli atti conseguenti, per l'omesso espletamento dell'interrogatorio dell'imputato che era stato richiesto nel procedimento n. 25476/15 RGNR, a seguito dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.

L'eccezione di nullità era stata dedotta tempestivamente nel corso del giudizio di primo grado ma è stata respinta sull'errato rilievo che essendo relativa ad uno dei due procedimenti poi riuniti, doveva ritenersi sanata.

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione ex art. 606, co.1, lett. d), e), cod. proc. pen. in relazione al rigetto della richiesta istruttoria di acquisizione della documentazione bancaria relativa ai pagamenti effettuati dall'amministratore [OSCURATO:PERSONA] in favore della ditta di [OSCURATO:PERSONA].

Si rappresenta al riguardo che [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di appropriazione indebita ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen. e che era stato comunque stigmatizzato il suo comportamento per avere accettato di incassare sul conto del condominio il pagamento del prezzo dei lavori che riguardavano i singoli condomini e non il condominio stesso, per poi provvedere al pagamento della ditta di Monaco.

In ragione di tali perplessità si era richiesta la rinnovazione dell'istruttoria per acquisire gli estratti del conto corrente bancario del condominio per riscontrare l'effettivo pagamento delle somme dovute al [OSCURATO:PERSONA].

Ma la Corte di appello ha rigettato l'istanza con una motivazione illogica riferita alle risultanze delle perizie svolte sulle quietanze di pagamento nel processo civile non ancora definito con sentenza irrevocabile.

2.3. Con il terzo motivo deduce il travisamento dei testi Gargiulo, Frascino e Alati, escussi all'udienza del 13 giugno 2019, che contrariamente a quanto affermato sia dal primo giudice che dalla Corte di appello non avrebbero mai dichiarato che il Monaco era a conoscenza che il pagamento delle sue spettanze sarebbe stato curato dall'amministratore e non dai singoli condomini.

2.4. Con il quarto motivo deduce l'inutilizzabilità delle acquisizioni probatorie provenienti da giudizi civili non ancora definiti con sentenza irrevocabile.

In particolare si eccepisce ex art. 238 cod. proc. pen. l'inutilizzabilità delle perizie grafologiche e dei verbali di testimonianza assunti nei procedimenti civili intrapresi dal Monaco nel tentativo di recuperare le somme dovutegli.

2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.76 e 78 cod. proc. pen. per difetto di rappresentanza della parte civile costituita.

In particolare si rappresenta che nei due procedimenti riuniti la costituzione della parte civile è avvenuta attraverso due diversi procuratori speciali e dopo la disposta riunione la costituzione proseguiva per mezzo di procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA]Orfano, nominato però nel procedimento instaurato per secondo, con l'effetto che doveva ritenersi valida la costituzione effettuata per mezzo del primo procurato r e non la seconda.

Conseguentemente deve essere annullata la condanna al risarcimento dei danni per difetto di legittimazione della rappresentanza della parte civile da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Orfano. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità di tutti i motivi proposti.

Quanto alla dedotta nullità del rinvio a giudizio e di tutti gli atti conseguenti per l'omesso espletamento dell'interrogatorio dell'imputato richiesto nel procedimento n. 25476/15 RGNR, a seguito dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc.pen., essendo relativa ad uno dei procedimenti riuniti, correttamente è stata ritenuta sanata, sia perché non dedotta al momento della disposta riunione, ma tardivamente in sede di discussione, e sia perché relativa ad una imputazione più ristretta compresa in quella del procedimento riunito.

La violazione dell'obbligo di disporre l'interrogatorio richiesto dall'imputato previsto darart. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen. è causa di nullità della richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'art. 416 cod. pen, e detta nullità si configura come di ordine generale deducibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen, entro la deliberazione della sentenza di primo grado, sempre che non ricorrano le sanatorie generali di cui all'art. 183 stesso codice e sussista un interesse all'osservanza della disposizione violata secondo quanto previsto dall'art. 182, comma 1, cod. proc. pen.

Nel caso di specie l'imputato ha accettato gli effetti dell'atto nullo, partecipando dapprima all'udienza preliminare senza nulla eccepire e poi non opponendosi neppure alla riunione del procedimento viziato dalla nullità della richiesta di rinvio a giudizio all'altro procedimento nel quale era stato ritualmente disposto ed espletato il suo interrogatorio con riferimento ad una imputazione più ampia e comprensiva anche di quella del procedimento riunito, con conseguente integrazione della sanatoria prevista dall'art. 183, lett. a), cod. proc. pen.

Inoltre, in presenza di una richiesta di rinvio a giudizio per una imputazione più ampia, comprensiva anche di quella affetta dal dedotto vizio di nullità, risulta carente l'interesse a dedurre la nullità di un procedimento, che costituendo un duplicato dell'altro avrebbe dovuto portare all'improcedibilità del secondo procedimento, di guisa che l'adesione alla riunione ha comportato la perdita di interesse alla rinnovazione dell'atto nullo (vedi, Sez.

U. 28 giugno 2005, Donati secondo cui "le situazioni di litispendenza, non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'articolo 28 cod.proc.pen., devono essere risolte dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, l'impromovibilità dell'azione penale in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del ne bis in idem, quando i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa stesso ufficio del pubblico ministero e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi diversi, alla cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria").

2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, atteso che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per acquisire la documentazione bancaria relativa ai pagamenti effettuati dall'amministratore [OSCURATO:PERSONA] in favore della ditta di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta superflua sulla base di una motivazione adeguata alle risultanze probatorie ed in particolare alla accertata autenticità delle sottoscrizioni delle quietanze di pagamento firmate dall'imputato, coerentemente ritenute sufficienti a dimostrare la sua malafede su due circostanze fondamentali per la ricostruzione dell'intera vicenda, costituite dall'intermediazione dell'amministratore per la riscossione delle proprie spettanze dai singoli condomini e dal carattere mendace del disconoscimento della propria firma.

3. Affetto da genericità è il terzo motivo con cui viene dedotto il travisamento delle dichiarazioni dei testi Gargiulo, Frascino e Alati, escussi all'udienza del 13 giugno 2019, che contrariamente a quanto affermato sia dal primo giudice che dalla Corte di appello non avrebbero mai dichiarato che il Monaco era a conoscenza che il pagamento delle sue spettanze sarebbe stato curato dall'amministratore e non dai singoli condomini.

Si tratta di una doglianza chiaramente aspecifica perché non tiene conto di come tale circostanza, anche ove non riferita dai predetti testi ma certamente neppure da costoro contradetta, sia stata ritenuta "aliunde" accertata in ragione della riconosciuta autenticità delle firme di sottoscrizione delle quietanze dei pagamenti eseguiti dallo stesso amministratore, che l'imputato, all'esito delle perizie, avrebbe alla fine ammesso di avere sottoscritto disconoscendone solo gli importi, con ciò confermando di essere a conoscenza del ruolo di intermediario svolto dall'amministratore del condominio nella riscossione delle sue spettanze.

Oltre a doversi evidenziare l'ulteriore profilo di genericità del motivo, che si ricollega al quarto, per la mancanza di confronto con la valutazione del contenuto delle testimonianze rese in sede civile dai predetti testi, acquisite agli atti del processo penale senza specifiche contestazioni.

4. La dedotta inutilizzabilità — con il quarto motivo - delle acquisizioni probatorie provenienti da giudizi civili non ancora definiti con sentenza irrevocabile ex art. 238 cod. proc. pen., in riferimento alle perizie grafologiche ed ai verbali di testimonianza assunti nei procedimenti civili, risulta generica perché non solo non si adduce che vi sia stata mancanza di consenso al momento dell'acquisizione di tali prove documentali ai sensi del comma 4 dell'art. 238 cod. proc. pen., ma, soprattutto, perché a fronte delle molteplici perizie grafologiche eseguite nei procedimenti civili e nel procedimento penale conclusosi con l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di appropriazione indebita - i cui atti processuali sono stati ritualmente acquisiti - nel motivo di ricorso non si chiarisce la decisività degli atti che si assumono inutilizzabili rispetto agli atti ritualmente assunti perché facenti parte del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e perché comunque riferiti a procedimenti civili in parte definiti con sentenza irrevocabile.

5. Manifestamente infondato è, infine, il dedotto difetto di rappresentanza della parte civile costituita in relazione agli artt. 76 e 78 cod. proc. pen.

A seguito della riunione dei due procedimenti la costituzione della parte civile è proseguita per mezzo di un unico difensore e procuratore speciale (avv. [OSCURATO:PERSONA]Orfano), ed è del tutto irrilevante che la sua nomina sia intervenuta nel procedimento instaurato per secondo, dovendosi ritenere rimessa alla parte civile la scelta del proprio difensore e procuratore speciale quando a seguito della riunione si debba concentrare tale veste in uno dei due diversi legali nominati nei due distinti procedimenti, in applicazione dell'art.100 cod. proc. pen. che limita ad un solo difensore la rappresentanza e difesa della parte civile.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

L'imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, che si liquidano come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Orfano, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che deposita nomina a sostituto processuale, conclusioni e nota spese e chiede il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 27 giugno 2019, ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e confermato nel resto le statuizioni civili in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna pronunciata in primo grado per il reato di calunnia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere, con denuncia sporta il 16 marzo 2012, accusato falsamente [OSCURATO:PERSONA] dei reati di appropriazione indebita della somma di euro 29.726,07, nonché di falso in scritture private, in relazione ad una vicenda afferente la riscossione del pagamento di lavori eseguiti dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA] per conto di alcuni inquilini del condominio amministrato dal [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il Monaco disconosceva la propria firma sulle relative quietanze di pagamento e asseriva che dette somme erano state versate all'amministratore che le avrebbe trattenute indebitamente senza provvedere al pagamento di quanto dovutogli. La Corte di appello, dopo aver vagliato i motivi dell'appello proposto dall'imputato, ha confermato la sua responsabilità agli effetti civili, essendosi il reato estinto per prescrizione. 2. Con atto a firma del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, per i seguenti motivi, diretti all'annullamento delle statuizioni civili senza rinuncia alla prescrizione. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge processuale ex art. 606, co.1, lett. c), rilevandosi la nullità del rinvio a giudizio e di tutti gli atti conseguenti, per l'omesso espletamento dell'interrogatorio dell'imputato che era stato richiesto nel procedimento n. 25476/15 RGNR, a seguito dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. L'eccezione di nullità era stata dedotta tempestivamente nel corso del giudizio di primo grado ma è stata respinta sull'errato rilievo che essendo relativa ad uno dei due procedimenti poi riuniti, doveva ritenersi sanata. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione ex art. 606, co.1, lett. d), e), cod. proc. pen. in relazione al rigetto della richiesta istruttoria di acquisizione della documentazione bancaria relativa ai pagamenti effettuati dall'amministratore [OSCURATO:PERSONA] in favore della ditta di [OSCURATO:PERSONA]. Si rappresenta al riguardo che [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di appropriazione indebita ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen. e che era stato comunque stigmatizzato il suo comportamento per avere accettato di incassare sul conto del condominio il pagamento del prezzo dei lavori che riguardavano i singoli condomini e non il condominio stesso, per poi provvedere al pagamento della ditta di Monaco. In ragione di tali perplessità si era richiesta la rinnovazione dell'istruttoria per acquisire gli estratti del conto corrente bancario del condominio per riscontrare l'effettivo pagamento delle somme dovute al [OSCURATO:PERSONA]. Ma la Corte di appello ha rigettato l'istanza con una motivazione illogica riferita alle risultanze delle perizie svolte sulle quietanze di pagamento nel processo civile non ancora definito con sentenza irrevocabile. 2.3. Con il terzo motivo deduce il travisamento dei testi Gargiulo, Frascino e Alati, escussi all'udienza del 13 giugno 2019, che contrariamente a quanto affermato sia dal primo giudice che dalla Corte di appello non avrebbero mai dichiarato che il Monaco era a conoscenza che il pagamento delle sue spettanze sarebbe stato curato dall'amministratore e non dai singoli condomini. 2.4. Con il quarto motivo deduce l'inutilizzabilità delle acquisizioni probatorie provenienti da giudizi civili non ancora definiti con sentenza irrevocabile. In particolare si eccepisce ex art. 238 cod. proc. pen. l'inutilizzabilità delle perizie grafologiche e dei verbali di testimonianza assunti nei procedimenti civili intrapresi dal Monaco nel tentativo di recuperare le somme dovutegli. 2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.76 e 78 cod. proc. pen. per difetto di rappresentanza della parte civile costituita. In particolare si rappresenta che nei due procedimenti riuniti la costituzione della parte civile è avvenuta attraverso due diversi procuratori speciali e dopo la disposta riunione la costituzione proseguiva per mezzo di procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA]Orfano, nominato però nel procedimento instaurato per secondo, con l'effetto che doveva ritenersi valida la costituzione effettuata per mezzo del primo procurato r e non la seconda. Conseguentemente deve essere annullata la condanna al risarcimento dei danni per difetto di legittimazione della rappresentanza della parte civile da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Orfano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità di tutti i motivi proposti. Quanto alla dedotta nullità del rinvio a giudizio e di tutti gli atti conseguenti per l'omesso espletamento dell'interrogatorio dell'imputato richiesto nel procedimento n. 25476/15 RGNR, a seguito dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc.pen., essendo relativa ad uno dei procedimenti riuniti, correttamente è stata ritenuta sanata, sia perché non dedotta al momento della disposta riunione, ma tardivamente in sede di discussione, e sia perché relativa ad una imputazione più ristretta compresa in quella del procedimento riunito. La violazione dell'obbligo di disporre l'interrogatorio richiesto dall'imputato previsto darart. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen. è causa di nullità della richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'art. 416 cod. pen, e detta nullità si configura come di ordine generale deducibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen, entro la deliberazione della sentenza di primo grado, sempre che non ricorrano le sanatorie generali di cui all'art. 183 stesso codice e sussista un interesse all'osservanza della disposizione violata secondo quanto previsto dall'art. 182, comma 1, cod. proc. pen. Nel caso di specie l'imputato ha accettato gli effetti dell'atto nullo, partecipando dapprima all'udienza preliminare senza nulla eccepire e poi non opponendosi neppure alla riunione del procedimento viziato dalla nullità della richiesta di rinvio a giudizio all'altro procedimento nel quale era stato ritualmente disposto ed espletato il suo interrogatorio con riferimento ad una imputazione più ampia e comprensiva anche di quella del procedimento riunito, con conseguente integrazione della sanatoria prevista dall'art. 183, lett. a), cod. proc. pen. Inoltre, in presenza di una richiesta di rinvio a giudizio per una imputazione più ampia, comprensiva anche di quella affetta dal dedotto vizio di nullità, risulta carente l'interesse a dedurre la nullità di un procedimento, che costituendo un duplicato dell'altro avrebbe dovuto portare all'improcedibilità del secondo procedimento, di guisa che l'adesione alla riunione ha comportato la perdita di interesse alla rinnovazione dell'atto nullo (vedi, Sez. U. 28 giugno 2005, Donati secondo cui "le situazioni di litispendenza, non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'articolo 28 cod.proc.pen., devono essere risolte dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, l'impromovibilità dell'azione penale in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del ne bis in idem, quando i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa stesso ufficio del pubblico ministero e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi diversi, alla cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria"). 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, atteso che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per acquisire la documentazione bancaria relativa ai pagamenti effettuati dall'amministratore [OSCURATO:PERSONA] in favore della ditta di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta superflua sulla base di una motivazione adeguata alle risultanze probatorie ed in particolare alla accertata autenticità delle sottoscrizioni delle quietanze di pagamento firmate dall'imputato, coerentemente ritenute sufficienti a dimostrare la sua malafede su due circostanze fondamentali per la ricostruzione dell'intera vicenda, costituite dall'intermediazione dell'amministratore per la riscossione delle proprie spettanze dai singoli condomini e dal carattere mendace del disconoscimento della propria firma. 3. Affetto da genericità è il terzo motivo con cui viene dedotto il travisamento delle dichiarazioni dei testi Gargiulo, Frascino e Alati, escussi all'udienza del 13 giugno 2019, che contrariamente a quanto affermato sia dal primo giudice che dalla Corte di appello non avrebbero mai dichiarato che il Monaco era a conoscenza che il pagamento delle sue spettanze sarebbe stato curato dall'amministratore e non dai singoli condomini. Si tratta di una doglianza chiaramente aspecifica perché non tiene conto di come tale circostanza, anche ove non riferita dai predetti testi ma certamente neppure da costoro contradetta, sia stata ritenuta "aliunde" accertata in ragione della riconosciuta autenticità delle firme di sottoscrizione delle quietanze dei pagamenti eseguiti dallo stesso amministratore, che l'imputato, all'esito delle perizie, avrebbe alla fine ammesso di avere sottoscritto disconoscendone solo gli importi, con ciò confermando di essere a conoscenza del ruolo di intermediario svolto dall'amministratore del condominio nella riscossione delle sue spettanze. Oltre a doversi evidenziare l'ulteriore profilo di genericità del motivo, che si ricollega al quarto, per la mancanza di confronto con la valutazione del contenuto delle testimonianze rese in sede civile dai predetti testi, acquisite agli atti del processo penale senza specifiche contestazioni. 4. La dedotta inutilizzabilità — con il quarto motivo - delle acquisizioni probatorie provenienti da giudizi civili non ancora definiti con sentenza irrevocabile ex art. 238 cod. proc. pen., in riferimento alle perizie grafologiche ed ai verbali di testimonianza assunti nei procedimenti civili, risulta generica perché non solo non si adduce che vi sia stata mancanza di consenso al momento dell'acquisizione di tali prove documentali ai sensi del comma 4 dell'art. 238 cod. proc. pen., ma, soprattutto, perché a fronte delle molteplici perizie grafologiche eseguite nei procedimenti civili e nel procedimento penale conclusosi con l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di appropriazione indebita - i cui atti processuali sono stati ritualmente acquisiti - nel motivo di ricorso non si chiarisce la decisività degli atti che si assumono inutilizzabili rispetto agli atti ritualmente assunti perché facenti parte del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e perché comunque riferiti a procedimenti civili in parte definiti con sentenza irrevocabile. 5. Manifestamente infondato è, infine, il dedotto difetto di rappresentanza della parte civile costituita in relazione agli artt. 76 e 78 cod. proc. pen. A seguito della riunione dei due procedimenti la costituzione della parte civile è proseguita per mezzo di un unico difensore e procuratore speciale (avv. [OSCURATO:PERSONA]Orfano), ed è del tutto irrilevante che la sua nomina sia intervenuta nel procedimento instaurato per secondo, dovendosi ritenere rimessa alla parte civile la scelta del proprio difensore e procuratore speciale quando a seguito della riunione si debba concentrare tale veste in uno dei due diversi legali nominati nei due distinti procedimenti, in applicazione dell'art.100 cod. proc. pen. che limita ad un solo difensore la rappresentanza e difesa della parte civile. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. L'imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in co