CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16457/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], nata ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 4 febbraio 2022 ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in concorso, con minaccia alle persone. 2. Avverso la condanna in appello ricorrono, a mezzo di unico atto a firma del proprio difensore, gli imputati deducendo cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge processuale, per difetto della necessaria condizione di procedibilità del reato di ragion fattasi. Ciò in quanto l'unica persona offesa dal reato ([OSCURATO:PERSONA], ossia colui nei confronti del quale era vantato il preteso diritto) non ha proposto querela; mentre il querelante - [OSCURATO:PERSONA], peraltro qualificabile solo come danneggiato dal reato - ha tacitamente rimesso la querela, in quanto, pur costituitosi in giudizio come parte civile, non ha preso parte al processo e non ha formulato conclusioni, risultando perciò revocata ex lege la sua costituzione. 2.2. Con il secondo motivo si censura la violazione della norma incriminatrice e il vizio di motivazione dei quali sarebbe affetta la sentenza impugnata in riferimento all'affermazione di colpevolezza degli imputati, in ragione del fatto che la condotta minacciosa è stata ipotizzata nel capo d'imputazione soltanto nei confronti del soggetto destinatario della pretesa e non querelante, mentre ai danni del querelante sarebbe stata accertata semmai una diversa condotta (quella, cioè, di percosse con una spranga), tuttavia non oggetto di contestazione e dalla quale, pertanto, gli imputati non sono stati messi in condizione di difendersi, sicché la stessa non può ritenersi dimostrata. 2.3. Il terzo motivo lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, la mancata affermazione di non punibilità, almeno della Pizzolorusso, ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen., giustificata in sentenza con la destinazione della condotta violenta anche verso le persone, ciò che, invece, per quanto esposto nel precedente motivo, non può ritenersi dimostrato. La difesa evidenzia, altresì, che la Pizzolorusso è persona incensurata e che si è trattato di un fatto episodico, con una condotta aggressiva, peraltro, non chiarita nei dettagli. 2.4. Vizi di motivazione e violazione di legge vengono dedotti anche in relazione al mancato riconoscimento, per la Pizzolorusso, dell'attenuante di cui all'art. 114, cod. pen., dovendo ritenersi minimo il suo contributo causale al reato, nonché per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con la giustificazione per cui gli imputati non avrebbero dato segni di ravvedimento, per aver negato la loro responsabilità. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020 e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono parzialmente fondati. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso - avente natura pregiudiziale - con il quale si è dedotta la mancanza della necessaria condizione di procedibilità e, comunque, l'intervenuta remissione tacita della querela presentata dallo [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Invero, persona offesa del reato di cui all'art. 393 cod. pen. è anche il destinatario diretto della violenza o minaccia, ancorché diverso dal soggetto verso cui si rivendica il diritto: la norma non tutela la libertà di autodeterminazione patrimoniale ma l'autorità esclusiva della giurisdizione nella composizione dei conflitti tra privati. I giudici di merito hanno evidenziato che gli imputati minacciarono, e poi percossero, lo [OSCURATO:PERSONA] ritenendolo "complice" del Vittori al quale avevano consegnato una somma di denaro per sistemare alcune pendenze tributarie della Pizzolorusso e costrinsero lo [OSCURATO:PERSONA] a consegnare gli assegni, dal predetto firmati, a titolo di restituzione del denaro. Pertanto, risulta immune da censure la decisione con la quale la sentenza impugnata ha respinto l'eccezione di improcedibilità formulata in appello. 2.2. Ugualmente infondata è la deduzione difensiva relativa all'intervenuta remissione tacita della querela presentata dallo [OSCURATO:PERSONA] in quanto il predetto, costituitosi parte civile, non ha presentato le conclusioni all'esito del giudizio di primi2grado. Invero, la revoca della costituzione di parte civile effettuata dalla persona offesa non costituisce una remissione tacita di querela (Sez. 5, n. 20260 del 01/02/2016, Cena, Rv. 267149). Ritiene il Collegio che - contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti - detto principio mantenga validità anche dopo l'intervento delle Sezioni unite di questa Corte che con la sentenza n. 31668 del 2016 hanno affermato che «integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela». In quel caso la remissione tacita è stata dalle Sezioni unite collegata ad una condotta inerte ma significativa, in quanto preceduta dall'avviso indicante quali conseguenze il giudice trarrà dalla mancata comparizione (situazione oggi disciplinata espressamente dalla legge che ha stabilito che vi è remissione tacita della querela «quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone»: art. 152, comma 3, n. 1, cod. pen. come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022). Fattispecie tutt'affatto diversa da quella - oggetto del presente motivo di ricorso - in cui il querelante costituitosi parte civile decida - per le più varie e inespresse ragioni - di non presentare le proprie conclusioni. D'altro canto, nei casi in cui la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto comportamenti del querelante già costituitosi parte civile come indicativi di ttuali tacita rimessione si era di fronte non alla mera inerzia o alla mancata presentazione delle conclusioni, ma alla espressa dichiarazione di "rinuncia ad ogni azione sia in sede civile sia penale contro ... tutte le persone del fatto delle quali possa o debba rispondere, a qualsiasi titolo" (così, Sez. 4, n. 13204 del 18/01/2022, Ottaviani, Rv. 282935). 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Dalla imputazione emerge chiaramente che anche lo [OSCURATO:PERSONA] è stato vittima dell'azione aggressiva degli imputati. Dalla sentenza impugnata risulta che le condotte minacciose vennero rivolte anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio i due ricorrenti si sono presentati con una spranga; [OSCURATO:PERSONA] che durante l'azione è stato apostrofato espressamente dagli imputati come il responsabile di quanto accaduto ai loro danni. Pertanto, non è ravvisabile alcuna illegittima immutazione del fatto contestato. 4. Fondati sono invece i motivi nei quali si deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Invero, su entrambi i profili, la Corte di appello motiva in modo non adeguato. Per quanto concerne la tenuità del fatto, la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice che ne aveva escluso i presupposti, in quanto «i fatti, seppur non particolarmente gravi, neppure possono essere ritenuti tenui in punto di gravità dell'offesa, considerando che la violenza è stata sia sulle cose che sulla persona e che essa si è protratta per circa mezz'ora».Peraltro l'imputazione non concerne condotte di "violenza alla persona" ma di violenza alle cose e di "minaccia" di tal che il giudice di appello non poteva valorizzare contra reum tale profilo, eccedente la contestazione. 4.1. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche - invocate nell'atto di appello in ragione del corretto comportamento processuale degli imputati e dell'incensuratezza della Pizzolorusso - si è fondato sulla circostanza che «dagli atti non si desume alcuna resipiscenza ed ammissione di colpevolezza, tanto che con il secondo motivo di gravame si è continuato a contestare nel merito l'affermazione di penale responsabilità». Tale argomentazione contrasta con il principio affermato da questa Corte secondo cui «in tema di circostanze attenuanti generiche, se la confessione dell'imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio, di contro la protesta d'innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l'autorità giudiziaria, pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l'efficacia delle prove di reità» (Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Barzaghi, Rv. 279778). 5. Ciò premesso, rileva il Collegio che il reato, commesso nel novembre del 2014, risulta ad oggi ampiamente prescritto. Si impone, quindi, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M