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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024

Cassazione n. 43539/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] tL avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di tentata estorsione, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti sulla scorta di criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr., in particolare, le pagg. 4-5 della sentenza impugnata) ed esulando dai poteri della Corte di cessazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che il giudice di merito, inoltre, ha applicato correttamente il principio di diritto, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui nei reati di danno a forma libera, come l'estorsione, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da ali origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 16054 del 20.3.2018, Natalizio; Sez. 2, n. 51514 del 5.12.2013, Martucciello, Sez. 5, n. 50079 del 15.5.2017, Mayer; Sez. 5, n. 18322 del 30.1.2017, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, n. 24551 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Supino(; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] tL avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di tentata estorsione, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti sulla scorta di criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr., in particolare, le pagg. 4-5 della sentenza impugnata) ed esulando dai poteri della Corte di cessazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che il giudice di merito, inoltre, ha applicato correttamente il principio di diritto, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui nei reati di danno a forma libera, come l'estorsione, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da ali origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 16054 del 20.3.2018, Natalizio; Sez. 2, n. 51514 del 5.12.2013, Martucciello, Sez. 5, n. 50079 del 15.5.2017, Mayer; Sez. 5, n. 18322 del 30.1.2017, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, n. 24551 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Supino(; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 43539/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris