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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2017

Cassazione n. 19620/2023

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11020/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. elettivamente domiciliat a in Roma rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma via Ovidio 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Indelli ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 184/2017 depositata il2.3.2017 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 6.2.2002 il Comune di Casamassima ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, la società [OSCURATO:PERSONA] di Pontrelli e Gagliardi s.n.c. (di seguito, breviter, EP) chiedendo di dichiarare la nullità ex art.1418 cod.civ. del contratto integrativo con essa stipulato il 3.7.2003 e di condannare la convenuta alla restituzione ex art.2033 cod.civ. delle somme indebitamente incassate in esecuzione di tale contratto, pari a € 144.174,48 per anno, previa, occorrendo, disapplicazione di ogni atto presupposto. Il Comune a tal fine ha sostenuto che il contratto principale del 13.11.2001 era stato stipulato all’esito di procedura ad evidenza pubblica, trattandosi di appalto «sopra soglia», e che il successivo contratto integrativo, avente ad oggetto l’ampliamento del servizio di igiene pubblica con l’aggiunta di 100 ulteriori cassonetti, era stato concluso a trattativa privata, con procedura eccezionale, in difetto della sussistenza delle condizioni legittimanti di cui all’art.7 del d.lgs. 157 del 1995. Si è costituita in giudizio EP, chiedendo il rigetto delle domande e sostenendo la legittimità del contratto ai sensi dell’art.7 del d.lgs. 157 del 1995 e dell’art.11 del capitolato speciale di appalto e proponendo domanda riconvenzionale, per il caso di accoglimento della domanda avversaria, per vedersi indennizzare il servizio aggiuntivo espletato e risarcire i danni da mancato guadagno e violazione degli obblighi di buona fede e correttezza in fase precontrattuale e contrattuale. Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, con sentenza del 4.10.2011 ha respinto le domande del Comune, ritenendo valido il contratto integrativo, con aggravio di spese. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello il Comune di Casamassima, a cui ha resistito l’appellata EP. La Corte di appello di Bari con sentenza del 2.3.2017 ha accolto il gravame, ha dichiarato la nullità del contratto integrativo, ha accertato il diritto del Comune alla ripetizione delle somme versate a EP in forza del contratto nullo, ha condannato EP a versare al Comune le predette somme e ha respinto le domande riconvenzionali di EP, il tutto col favore delle spese per il doppio grado per il Comune. La Corte di appello ha ritenuto che non sussistessero le condizioni previste dall’art.7 del d.lgs.157 del 1995, come pure dalla conforme disciplina europea, per la scelta diretta del contraente; che, in particolare, non fossero provate circostanze impreviste che avessero fatto insorgere ex post la necessità di servizi complementari; che, al contrario, EP avesse vinto la gara d’appalto, nonostante il corrispettivo richiesto, maggiore di quello dei concorrenti e il minor ribasso d’asta da essa praticato, con il suo progetto, che contemplava una completa, capillare e adeguata distribuzione dei cassonetti sul territorio comunale; che l’installazione dei 100 ulteriori cassonetti non era stata preceduta da una verifica istruttoria, eseguita invece a posteriori ; che l’installazione dei cassonetti supplementari era avvenuta subito dopo la stipula del contratto di appalto; che pertanto o i 230 cassonetti indicati nel progetto erano idonei e rispondenti pienamente alle esigenze dell'amministrazione comunale, come ritenuto dalla commissione aggiudicatrice, oppure quel numero non era sufficiente, per cui fin dall'inizio l'impresa, per garantire il servizio nei modi esposti nel suo progetto, aveva la necessità di dover installare i 100 cassonetti supplementari; che in un caso e nell'altro mancava il requisito del verificarsi di circostanze impreviste legittimanti l'assegnazione dell'appalto per servizi complementari a trattativa privata. La nullità del contratto integrativo comportava per conseguenza il diritto del Comune di Casamassima alla ripetizione delle somme indebitamente versate a EP in esecuzione del contratto integrativo, pari ad € 144.174,48 annue fino alla data di scadenza del contratto del 12.11.2008. Quanto alle domande riconvenzionali di EP, la Corte di appello ha ritenuto infondata la domanda di indebito arricchimento in difetto di una locupletazione da parte del Comune, dato che esso non aveva conseguito alcuna utilità economica maggiore in esecuzione del contratto integrativo dichiarato nullo. È stata ritenuta poi del tutto generica la domanda di EP di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale o contrattuale, non essendo stato chiarito in che cosa tali danni sarebbero consistiti e quale sarebbe stato il comportamento causativo dei danni. 3.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 3.4.2018 ha proposto ricorso per cassazione EP, svolgendo un unico articolato motivo, dedicato al disposto rigetto delle domande riconvenzionali e facendo implicita acquiescenza all’accoglimento delle domande del Comune su cui ha dichiarato sussistere «nulla quaestio». Con atto notificato il 27.4.2018 ha proposto controricorso il Comune di Casamassima, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. Il Comune di Casamassima ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 4.Con il motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia vizio di error in iudicando eomesso esame di atti e fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti, con riferimento all’omessa valutazione della stessa esistenza e dei rilevanti effetti generati dai provvedimenti impositivi di implementazione del servizio. Tali atti erano stati emanati dai titolari degli uffici comunali competenti, versati in giudizio dal Comune e puntualmente ripresi negli atti difensivi di primo e secondo grado della parte ricorrente. In particolare, la decisione impugnata avrebbe ritenuto l'inesistenza di un fatto la cui esistenza era invece positivamente stabilita da documenti ed atti di causa. Infatti dalla relazione del responsabile del servizio di polizia ambientale del 12.2.2003 risultava che alla data del 4.2.2003 erano ubicati sul territorio del Comune di Casamassima 100 cassonetti in più rispetto a quelli previsti nel capitolato speciale d'appalto; che essi erano necessari per l'espletamento efficiente del servizio; che il Comune non aveva mai contestato a EP il posizionamento e l'utilizzo dei cassonetti aggiuntivi; che tali circostanze, che avevano comportato il posizionamento degli ulteriori cassonetti, non erano previste al momento della stipula dell'originario contratto; che dal momento dell'assunzione del servizio di igiene urbana da parte di EP non erano più pervenute lamentele da parte della cittadinanza. Inoltre dalla relazione di riscontro del 14.3.2003 a firma di ufficiali della polizia municipale risultava che i centocassonetti in più erano regolarmente ed effettivamente utilizzati, venivano regolarmente svuotati e mantenuti dalla ditta in stato di efficienza e che i cittadini li ritenevano indispensabili e non avrebbero potuto essere rimossi a pena di «invisibilità (rectius: invivibilità) delle zone interessate dal punto di vista igienico-sanitario». Secondo la ricorrente, il Comune di Casamassima aveva così conseguito una utilità economica con diminuzione patrimoniale della società appaltatrice, che era certamente tenuta a garantire l'effettivo svolgimento del servizio, ma non aveva subito mai contestazioni o rilievi di sorta, mentre era stata la volontà unilaterale del Comune a richiedere imporre espressamente ulteriori mezzi; non vi era stato nessun errato calcolo imprenditoriale visto che la EP aveva ottenuto l'aggiudicazione dell'appalto perché la sua offerta soddisfaceva meglio l'interesse pubblico. 5. La ricorrente dichiara espressamente [pag.4, sub 8)] di non far questione in questa sede sull’accoglimento delle domande di merito, su cui «nulla quaestio»: e difatti nessuna censura viene proposta da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla dichiarata nullità del contratto integrativo e alla ripetizione dell’indebito in favore del Comune, mentre le critiche della ricorrente si appuntano tutte sul rigetto della domanda riconvenzionale da essa proposta. Le domande riconvenzionali proposta da [OSCURATO:PERSONA] erano in realtà due, una volta a conseguire l’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento della [OSCURATO:PERSONA] art.2041 cod.civ. e l’altra di tipo risarcitorio. Quest’ultima viene indicata nell’ambito della devoluzione (cfrpag.5, primo e secondo capoverso) ma in realtà nessuna censura viene mossa nei confronti delle statuizioni della sentenza impugnata che ha ritenuto tale domanda del tutto generica, per la mancata indicazione dei danni e delle loro cause, e ha escluso che i danni potessero consistere nella predisposizione volontaria dei cento cassonetti aggiuntivi. Il motivo di ricorso è dunque interamente diretto avverso la statuizione di rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento. 6. La Corte barese ha rigettat o la domanda in questione, escludendo che sussistesse il presupposto della cosiddetta locupletatio del Comune che non aveva ricevuto nulla che non fosse adeguatamente compensato dal corrispettivo contrattualmente pattuito per lo svolgimento di un efficiente servizio di pulizia urbana del suo territorio. 7. Le circostanze addotte con il motivo, ritratte dal verbale di accertamento con allegato elenco complessivo del posizionamento dei cassonetti e dalla comunicazione del Servizio di [OSCURATO:PERSONA] del 12.2.2003, e poste a base della denuncia di vizio motivazionale non sono affatto decisive perché non sono idonee a infrangere la logica della decisione. La Corte barese non ha affatto posto in discussione né che i cento cassonetti supplementari fossero necessari per garantire un buon servizio di nettezza urbana ai cittadini, né che il Comune non abbia mai contestato alcunché, né che i cittadini fossero soddisfatti della collocazione supplementare dei cassonetti e non avessero mai più sporto alcuna lamentela, né che la rimozione dei cassonetti supplementari avrebbe prodotto una «invisibilità (rectius, ovviamente,invivibilità) dal punto di vista igienico sanitario » . 8. EP, tuttavia, sia pur senza puntuale richiamo nella rubrica, denuncia peraltro la violazione degli artt.2041 e 2042 cod.civ., nei principi scanditi dalle Sezioni Unite di questa Corte e soprattutto sostiene che la locupletatio del Comune di Casamassima era fuor di dubbio poiché l’Ente pubblico aveva fruito per anni dei cassonetti supplementari in forza del contratto ora dichiarato nullo. 9. Secondo le Sezioni Unite il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di «arricchimento imposto». (Sez. U, n. 10798 del 26.5.2015). 10. Nella fattispecie la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dell’elemento oggettivo della locupletatio , ossia dell’arricchimento del Comune, opinando che il Comune di Casamassima, per effetto dell’esecuzione di fatto del contratto integrativo dichiarato nullo, non avesse ricevuto alcuna utilità maggiore di quanto dovuto in forza del contratto di appalto del 13.11.2011, giacché in forza di tale contratto il Comune aveva diritto a un efficiente svolgimento del servizio oggetto del contratto in cambio del pagamento del corrispettivo mensile di € 97.636,73, oltre i.v.a.; la Corte barese ha anche aggiunto che se la società appaltatrice per garantire l’efficiente svolgimento del servizio a cui si era contrattualmente impegnata, aveva dovuto impiegare più mezzi di quelli preventivati, ciò era la conseguenza di un errato calcolo imprenditoriale, sicché le conseguenze economiche dovevano restare a suo carico. In altri termini, la Corte di appello ha ritenuto che anche se il contratto di appalto prevede va duecentotrenta cassonetti , la previsione di una dotazione idonea ed esaustiva era insita nel progetto alle condizioni contrattuali (favorevoli all’aggiudicatario) e all’assunzione della prestazione di un servizio idoneo e completo che gli aveva consentito l’aggiudicazione della gara. cosicch é la successiva fornitura aggiuntiva era stata realizzata per il raggiungimento di quella finalità che avevano determinato l’aggiudicazione e costituivano l’oggetto della prestazione a carico dell’impresa appaltatrice. 11. Tali affermazioni sono evidentemente il riflesso di una interpretazione del contenuto del contratto di appalto che ha indotto la Corte di appello a individuare il contenuto delle obbligazioni assunte dall’appaltatore e costituiscono la premessa logica e giuridica della statuizione volta ad escludere l’elemento oggettivo dell’arricchimento: quella prestazione (ossia la collocazione dei cento cassonetti supplementari) era già dovuta in forza del contratto originario. 12. La ricorrente non svolge alcuna specifica e puntuale critica alla predetta operazione interpretativa. L’opera dell’interprete mira a determinare una realtà storica ed obiettiva, ossia la volontà delle parti espressa nel contratto, e pertanto costituisce accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 cod.civ. e segg., oltre che per vizi di motivazione nella loro applicazione . Perciò, per far valere la violazione di legge, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e de i principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali asseritamente violati; di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, non è idonea la mera critica del convincimento espresso nella sentenza impugnata mediante la mera contrapposizione d’una difforme interpretazione, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex multis, Sez.2, n.30686 del 25.11.2019; Sez. 3 , n. 13603 del 21.5.2019; Sez. 3, n. 11254 del 10.5.201; Sez. 1, n. 29111 del 5.12.2017; Sez. 3, n. 28319 del 28 . 11 . 2017 ; Sez. 1, n. 27136 del 15.11.2017; Sez. 2, n. 18587, del 29 . 10 . 2012; Sez. 6 - 3, n. 2988, 7.2.2013). Inoltre la denunzia della violazione dei canoni legali in materia d’interpretazione del contratto non può costituire lo schermo , attraverso il quale sottoporre impropriamente al giudizio di legittimità valutazioni che appartengono in via esclusiva al giudizio dimerito. Non è quindi certamente sufficiente la mera enunciazione della pretesa violazione di legge, volta a rivendicare il risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, ma è necessario, per contro, individuare puntual mente e specificamente il canone ermeneutico violato, correlato al materiale probatorio acquisito. 13. Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza,liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di € 8.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processu
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