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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29529/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in cui il difensore si duole della violazione e del vizio e/o assenza motivazionale (apoditticità) in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. sono manifestamente infondate e aspecifiche a fronte delle argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici della sentenza impugnata, in cui si evidenzia che il termine finale di consumazione del reato accertato con la sentenza passata in giudicato è il 25.2.15 e che solo fino a quella data è stato compiuto il giudizio di colpevolezza con riferimento a sette condotte snodatesi tra il 27.1.15 e il 25.2.15 e che non si configura alcuna violazione del principio del ne bis in idem con i fatti per cui si procede, in quanto successivi e diversi, commessi tra il 5.7.15 e il 22.8.15 (relativi a diversi incontri in detto arco temporale tra Palaia e sei pregiudicati).

Considerato che le doglianze di cui al secondo motivo di impugnazione, relative alla violazione di legge e al vizio motivazionale in relazione all'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011, in particolare con riferimento all'elemento soggettivo della fattispecie delittuosa di cui a detto disposto normativo che nel caso in esame non sarebbe stato approfondito, non sono consentite in questa sede, mirando a sollecitare una rivalutazione fattuale.

E ciò a fronte di un iter argomentativo non manifestamente illogico e scevro da vizi giuridici, in cui si sottolinea come la maggior parte dei soggetti pregiudicati con cui Palaia si associava abitualmente fossero residenti e dimoranti, al pari dell'imputato, nel comune di Girifalco, piccolo centro della provincia catanzarese, circostanza che già di per sé induce a ritenere che Palaia li conoscesse bene, come non si trattasse di incontri fugaci o occasionali e come l'imputato fosse stato già destinatario di pregresse segnalazioni che lo descrivevano in c:ompagnia di alcuni di questi soggetti (tra cui [OSCURATO:PERSONA], la cui frequentazione abituale veniva accertata con la sentenza esecutiva richiamata dalla difesa ai fini del ne bis in idem).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in cui il difensore si duole della violazione e del vizio e/o assenza motivazionale (apoditticità) in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. sono manifestamente infondate e aspecifiche a fronte delle argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici della sentenza impugnata, in cui si evidenzia che il termine finale di consumazione del reato accertato con la sentenza passata in giudicato è il 25.2.15 e che solo fino a quella data è stato compiuto il giudizio di colpevolezza con riferimento a sette condotte snodatesi tra il 27.1.15 e il 25.2.15 e che non si configura alcuna violazione del principio del ne bis in idem con i fatti per cui si procede, in quanto successivi e diversi, commessi tra il 5.7.15 e il 22.8.15 (relativi a diversi incontri in detto arco temporale tra Palaia e sei pregiudicati). Considerato che le doglianze di cui al secondo motivo di impugnazione, relative alla violazione di legge e al vizio motivazionale in relazione all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in particolare con riferimento all'elemento soggettivo della fattispecie delittuosa di cui a detto disposto normativo che nel caso in esame non sarebbe stato approfondito, non sono consentite in questa sede, mirando a sollecitare una rivalutazione fattuale. E ciò a fronte di un iter argomentativo non manifestamente illogico e scevro da vizi giuridici, in cui si sottolinea come la maggior parte dei soggetti pregiudicati con cui Palaia si associava abitualmente fossero residenti e dimoranti, al pari dell'imputato, nel comune di Girifalco, piccolo centro della provincia catanzarese, circostanza che già di per sé induce a ritenere che Palaia li conoscesse bene, come non si trattasse di incontri fugaci o occasionali e come l'imputato fosse stato già destinatario di pregresse segnalazioni che lo descrivevano in c:ompagnia di alcuni di questi soggetti (tra cui [OSCURATO:PERSONA], la cui frequentazione abituale veniva accertata con la sentenza esecutiva richiamata dalla difesa ai fini del ne bis in idem). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 l
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