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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33385/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a , giusta procura speciale a marginedel ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] del Foro d i L ’Aquila ([OSCURATO:EMAIL]) e dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma ( [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:EMAIL]), presso il cui studio in Roma, v.le delle Milizie n. 1 ha eletto domicilio; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentatee difese, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente – avverso la sentenza n. 896 del2017, pronunciata dalla V sez. della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzoil [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 23/10/2017; udita: la relazione svoltain c.c. dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Definizione agevolata -Estinzione. -2 - [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso spedito per la notificazione il 16/04/2018, [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato lasentenza supra indicata , per due motivi entrambi consistenti in asserite violazioni di legge, il primo in particolare relativo allemodalità di calcolo degli acconti IRESnella vigenza del comma 28 dell’art. 33 della l. n. 183 del 2011(relativo al sisma avvenuto in Abruzzo il 6 aprile 2009) , e il secondo per asserita inosservanza del principio del contraddittorio ex art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.Il valore della causa indicato in ricorso è di € 24'807,00.

L’Agenzia delle entrate si è difesa con ampio controricorso.

Pendente il ricorso in questa sede di legittimità, è entrato in vigore l’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, che ha previsto le modalità di definizione agevolata delle controversie tributarie.

La società ha deciso di avvalersi di tale facoltà ed ha presentato, in data 29/05/2019, presso il competente ufficio dell’Agenzia delle e ntrate, domanda (protoc.

AGE.AGEV - ST1.[OSCURATO:PERSONA] . 0944703.[OSCURATO:DATA_NASCITA]-I) di definizione agevolata della controversia sopra indicata, versando l’importo di € 15’680,16 oltre interessi (in 20 rate trimestrali come previsto dall’art. 6, comma 6, cit.).

L’Agenzia delle entrate in data 31/05/2019 ha attestato la ricezione della domandae non ha notificatosuccessivo atto di diniego entro il termine di legge del 31/07/2020.

La società contribuente ha depositato in giudizio i modelli F24 attestanti l’avvenuto pagamento integrale del piano rateale del predetto condono.

Vanno pertanto dichiarate la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.

Come disposto per legge, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M Dichiara la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a , giusta procura speciale a marginedel ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] del Foro d i L ’Aquila ([OSCURATO:EMAIL]) e dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma ( [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:EMAIL]), presso il cui studio in Roma, v.le delle Milizie n. 1 ha eletto domicilio; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentatee difese, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente – avverso la sentenza n. 896 del2017, pronunciata dalla V sez. della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzoil [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 23/10/2017; udita: la relazione svoltain c.c. dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Definizione agevolata -Estinzione. -2 - [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso spedito per la notificazione il 16/04/2018, [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato lasentenza supra indicata , per due motivi entrambi consistenti in asserite violazioni di legge, il primo in particolare relativo allemodalità di calcolo degli acconti IRESnella vigenza del comma 28 dell’art. 33 della l. n. 183 del 2011(relativo al sisma avvenuto in Abruzzo il 6 aprile 2009) , e il secondo per asserita inosservanza del principio del contraddittorio ex art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.Il valore della causa indicato in ricorso è di € 24'807,00. L’Agenzia delle entrate si è difesa con ampio controricorso. Pendente il ricorso in questa sede di legittimità, è entrato in vigore l’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, che ha previsto le modalità di definizione agevolata delle controversie tributarie. La società ha deciso di avvalersi di tale facoltà ed ha presentato, in data 29/05/2019, presso il competente ufficio dell’Agenzia delle e ntrate, domanda (protoc. AGE.AGEV - ST1.[OSCURATO:PERSONA] . 0944703.[OSCURATO:DATA_NASCITA]-I) di definizione agevolata della controversia sopra indicata, versando l’importo di € 15’680,16 oltre interessi (in 20 rate trimestrali come previsto dall’art. 6, comma 6, cit.). L’Agenzia delle entrate in data 31/05/2019 ha attestato la ricezione della domandae non ha notificatosuccessivo atto di diniego entro il termine di legge del 31/07/2020. La società contribuente ha depositato in giudizio i modelli F24 attestanti l’avvenuto pagamento integrale del piano rateale del predetto condono. Vanno pertanto dichiarate la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Come disposto per legge, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M Dichiara la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in
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