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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 12790/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8271/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO, [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 68/2018 depositata il 16/01/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima azienda agricola, ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 68/2018 della Corte d’appello di Palermo, pubblicata il 16 gennaio 2018.

Non ha svolto attività difensive l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].).

La Corte d’appello di Palermo respinse il gravame di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Marsala, confermano il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo intimato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] per il pagamento del residuo corrispettivo della fornitura e posa in opera di quattro serre e due avanserre.

I motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deducono: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167 e 36 c.p.c. e dell’art. 1667 c.c.; 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 4) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 5) la violazione degli artt. 112, 167 e 36 c.p.c.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-ter, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

In data 14 aprile 2023, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha tuttavia depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, deducendo l’avvenuta definizione transattiva della lite.

Ai fini delle formalità previste dall’art. 390, comma 3, c.p.c., rileva che l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]. non sia costituita.

Essendo la rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della decisione sul ricorso, sulla stessa deve provvedersi con ordinanza (art. 391, comma 1, c.p.c.).

Non deve pronunciarsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

In caso di rinuncia al ricorso, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8271/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO, [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 68/2018 depositata il 16/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima azienda agricola, ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 68/2018 della Corte d’appello di Palermo, pubblicata il 16 gennaio 2018. Non ha svolto attività difensive l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].). La Corte d’appello di Palermo respinse il gravame di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Marsala, confermano il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo intimato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] per il pagamento del residuo corrispettivo della fornitura e posa in opera di quattro serre e due avanserre. I motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deducono: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167 e 36 c.p.c. e dell’art. 1667 c.c.; 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 4) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 5) la violazione degli artt. 112, 167 e 36 c.p.c. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-ter, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. In data 14 aprile 2023, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha tuttavia depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, deducendo l’avvenuta definizione transattiva della lite. Ai fini delle formalità previste dall’art. 390, comma 3, c.p.c., rileva che l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]. non sia costituita. Essendo la rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della decisione sul ricorso, sulla stessa deve provvedersi con ordinanza (art. 391, comma 1, c.p.c.). Non deve pronunciarsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione. In caso di rinuncia al ricorso, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell
Decreto Cassazione n. 12790/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris