CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2025
Cassazione n. 16191/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 42324/24 Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono generici perché reiterativi delle stesse censure devolute nei motivi di appello, senza confronto rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata nella sentenza impugnata in merito all'accertamento delle condotte di reato, con riguardo sia alla identificazione dell'imputato, sia con riguardo all'applicazione della recidiva, avendo la Corte territoriale fornito adeguata motivazione, con argomentazioni esenti da incongruenze logiche, in ragione delle modalità dei fatti e dei precedenti penali; lette le conclusioni scritte depositate dal difensore con le quali si insiste nell'accoglimento dei motivi; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 ligi e estensore [OSCURATO:PERSONA]