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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 14142/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 904/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01.01.63 ed ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63A01 G223X); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59EI6 G273S); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14.09.57 ed ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57P14 G273Q); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9.05.75 ed ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 291 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75E49 G273C); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4.03.78 e residente in Firenze, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 41 (C.F.: BRN RT1 78C44 C2730); tutti in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68L23 E463J), in forza di procura in calce al ricorso; - ricorrente- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 904/2021 Numero sezionale 575/2022 Numero di raccolta generale 14142/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero della Giustizia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore; - intimato – -avverso il decreto n. 36/2020 emesso dalla Corte d’appello di Caltanisetta in data 27/04/2020 e non notificato; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato in data 18.12.2018, [OSCURATO:PERSONA], Giovanni, Ignazio, Rosalia e Rita, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], riassumevano il giudizio di opposizione avverso il decreto di rigetto n. 784/2015 del 28 settembre 2015, emesso dal consigliere designato ai sensi dell'art. della legge n. 89/2001, come sostituito dall’art. 55 del d.l. n. 83/2012, a seguito dell’ordinanza n. 22878/2018, depositata in data settembre 2018, con la quale la Corte di Cassazione aveva cassato il decreto n. 193 del 2016 emesso dalla Corte di Appello di Caltanisetta ed aveva rinviato ad altra sezione della stessa corte d’appello anche per la regolamentazione delle spese relative al giudizio di cassazione.

I ricorrenti premettevano che: - con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo del 22 novembre 2008 [OSCURATO:PERSONA] aveva agito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria sui beni immobili dello stesso, con richiesta di conseguente dichiarazione di illegittimità della medesima iscrizione ipotecaria, essendo state le cartelle sgravate; - con sentenza depositata il 22 novembre 2015 la commissione tributaria aveva accolto ricorso; - quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], avevano chiesto, ai sensi della legge n. 89 del 2001, l’equa riparazione per la eccessiva durata del giudizio tributario; - il consigliere designato, con decreto del 28 settembre 2015, aveva respinto il ricorso, in quanto era stata contestata l’iscrizione a ruolo F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 904/2021 Numero sezionale 575/2022 Numero di raccolta generale 14142/2022 conseguente a cartella esattoriale, ovvero un provvedimento impositivoData pubblicazione 04/05/2022, come tale sottratto al procedimento ex l. 89/2001; - avverso tale decisione i predetti eredi avevano proposto opposizione, ma la Corte di Appello di Caltanissetta, con decreto depositato in data 19 Aprile 2016, l’aveva rigettata, ritenendo non depositata né in forma cartacea nè telematica la documentazione afferente al giudizio presupposto; - avverso tale decisione avevano proposto ricorso per cassazione e quest'ultima, con ordinanza n. 22878 del 2018, aveva accolto il ricorso e cassato il provvedimento impugnato, rinviando anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della stessa corte territoriale.

Tanto premesso, chiedevano accertare e dichiarare l'applicazione della l. 89/01 alla procedura relativa all’iscrizione ipotecaria sui beni di [OSCURATO:PERSONA] e la violazione del diritto al ragionevole termine di durata del giudizio e, per l’effetto, condannare il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento, in favore di ciascuno di essi, dell'equa riparazione per i danni non patrimoniali patiti, equivalenti d € 10.000,00 (pari ad € 2.000,00 per ogni anno di giudizio), quale risarcimento massimo previsto dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Con provvedimento depositato in data 18 giugno 2019, la corte d’appello onerava i ricorrenti di depositare tutta la documentazione già prodotta (nei fascicoli di parte) nei giudizi iscritti ai nn. 343/2015 RG e 486/2015 RG della Corte di Appello di Caltanissetta, nonché copia degli atti relativi al giudizio presupposto svoltosi innanzi alla commissione tributaria provinciale di Palermo; inoltre, disponeva l’acquisizione, a cura della cancelleria, dei fascicoli d'ufficio relativi ai giudizi iscritti ai nn. 343/2015 RG e 486/2015 RG della Corte di Appello di Caltanissetta.

Con decreto del 27.4.2020, la Corte d’appello di Caltanisetta rigettava l’opposizione, sulla base delle seguenti considerazioni: - premesso che, con ordinanza n. 22878/18 - depositata in data 26 settembre 2018 -, la Corte Suprema di Cassazione aveva affermato che "la corte nissena ha errato nel fondare il proprio giudizio esclusivamente F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 904/2021 Numero sezionale 575/2022 Numero di raccolta generale 14142/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] sul rilievo della mancata produzione, in sede di opposizione al decreto del consigliere delegato, del fascicolo di parte già depositato in sede di ricorso introduttivo”, i ricorrenti, nonostante l’invito in tal senso loro rivolto, non avevano depositato quanto avevano prodotto con il fascicolo di parte, sicchè difettava del tutto ogni documentazione riguardante il giudizio presupposto; - premesso che i ricorrenti, allorquando avevano introdotto la causa iscritta al n. 343/2015 V.G. della corte d’appello, avevano sostenuto che nel loro fascicolo di parte vi erano determinati documenti (a) quelli concernenti il giudizio 7071/08 della CTP di Palermo; b) l’unico verbale di causa redatto nel corso del procedimento presupposto del 7.11.13; c) la sentenza n. 569/07/13) e che tali documenti non erano stati rinvenuti nei fascicoli d’ufficio, i documenti del giudizio presupposto non risultavano depositati in atti, né in forma cartacea, né in forma telematica, né la corte riteneva di poter esercitare la facoltà di cui all’art. 738, comma 3, c.p.c., non intendendo supplire all'onere probatorio proprio della parte interessata; - in una situazione siffatta, l'accoglimento della domanda di equa riparazione dei ricorrenti avrebbe rappresentato un atto di fede, unicamente fondato sulle loro allegazioni, del tutto sfornite di prova, neppure da considerare non contestate, atteso che i resistenti non si erano costituiti.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], Giovanni, Ignazio, Rosalia e Rita, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione della competenza funzionale inderogabile indicata dalla sentenza di rinvio della Cassazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 2), c.p.c.

F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 904/2021 Numero sezionale 575/2022 Numero di raccolta generale 14142/2022

1.1. Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Questa Corte, con ordinanza n. 22878/2018 depositata il 26.9.2018, nell’accogliere il ricorso degli odierni ricorrenti, ha, con il dispositivo finale, cassato l'impugnato decreto e rinviato la causa alla corte d'appello di Caltanissetta, altra sezione, anche al fine di regolare le spese del giudizio di cassazione.

In tema di designazione da parte della Corte di cassazione del giudice di rinvio, la ragione della immodificabilità della stessa (al di fuori dell'ipotesi di un errore materiale – nel quale è inquadrabile, però, solo il tipo di giudice designato ed il luogo -, cui può sopperire il rimedio della correzione) e, quindi, anche della impossibilità di prospettare la non conformità a diritto di essa nel giudizio di cassazione conseguente allo svolgimento di quello di rinvio, non risiede tanto nel carattere funzionale ed inderogabile della competenza del giudice di rinvio, bensì nella circostanza che, non prevedendo il nostro ordinamento processuale civile l'impugnazione delle sentenze della Corte di cassazione, al di fuori dell'ipotesi di revocazione di cui all'art. 391-bis c.p.c. (e - dopo il d.lgs. n. 40 del 2006 - di quelle di revocazione ed opposizione di terzo di cui all'art. 391-ter, limitatamente alla cassazione con decisione nel merito), la designazione del giudice di rinvio, quale parte della statuizione della Cassazione, non è suscettibile di essere messa in discussione, perché su di essa, quale questione di rito, si forma, nell'ambito del processo in cui è intervenuta, la cosa giudicata formale (Sez. 3, Sentenza n. 17457 del 09/08/2007; conf.

Sez.

L, Sentenza n. 1553 del 20/01/2017).

Tuttavia, per rispettare il principio di alterità di cui al succitato primo comma dell'art. 383 c.p.c., ed escludere la nullità della sentenza emessa dal giudice del rinvio, per vizio di costituzione dell'organo giudicante, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., è sufficiente che questo sia diverso da quello che ha emesso la sentenza cassata, pur se il luogo dell'ufficio giudiziario è il medesimo (Sez.

L, Sentenza n. 628 del 23/01/1998; Sez. 3, Sentenza n. 2510 del 21/02/2001).

Orbene, nel caso di specie, premesso che la corte d’appello di Caltanisetta F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 904/2021 Numero sezionale 575/2022 Numero di raccolta generale 14142/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] è composta da un’unica sezione civile, i ricorrenti si sono limitati a dedurre che il provvedimento è stato emesso dalla medesima sezione civile che si era originariamente pronunciata, senza altresì chiarire se la coincidenza si sia realizzata anche con riferimento ai componenti del collegio decidente.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 111, comma 1, 345, 392-394 e 738, comma 3, c.p.c., 74 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la corte territoriale reso una motivazione omessa, apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto del rigetto del ricorso per mancata durata del giudizio presupposto.

2.1. Il motivo è infondato.

I ricorrenti assumono (pag. 5 del ricorso) di aver depositato in via telematica il fascicolo di parte relativo al giudizio presupposto.

Tuttavia, a fronte del rilievo operato dalla corte nissena, secondo cui i documenti che erano stati depositati nei fascicoli di parte (a suo tempo allegati ai fascicoli d’ufficio) “non risultavano negli stessi contenuti, […] , né in forma cartacea né in forma telematica” (fine pag. 5 della sentenza qui impugnata), avrebbero avuto l’onere di trascrivere gli atti finalizzati ad attestare l’avvenuto deposito telematico (attraverso il deposito della ricevuta di accettazione proveniente dal gestore della PEC del professionista – ed attestante che l’invio è stato accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario -, della ricevuta di consegna proveniente dal gestore della PEC del Ministero della Giustizia – ed attestante l’avvenuto deposito dell’atto e/o documento presso la cancelleria di destinazione - e della ricevuta di definitiva acquisizione, da parte del cancelliere, dell’atto e degli eventuali allegati depositati telematicamente).

Né si sarebbe giustificata, come invece sostenuto dai ricorrenti, una “ricostruzione del fascicolo di parte”, atteso che la stessa presuppone lo smarrimento incolpevole del documento, inconfigurabile nel caso di F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 904/2021 Numero sezionale 575/2022 Numero di raccolta generale 14142/2022 deposito telematico dello stesso, viepiù se si considera che, come detto, [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] essi ben avrebbero potuto attestare l’avvenuto deposito.

Non conferente risulta, poi, il rilievo secondo cui, in base all’art. 394 c.p.c., l’unico onere di allegazione previsto sarebbe quello di deposito di copia della sentenza della Suprema Corte, atteso che, a prescindere dall’incipit “in ogni caso” (che lascia trasparire non l’esclusività del detto documento, ma l’imprescindibilità dello stesso) contenuto nel primo comma della disposizione, nel caso di specie l’onere di deposito dei documenti contenuti nel fascicolo di parte è sorto non in occasione della riassunzione a seguito della cassazione con rinvio, ma in conseguenza dell’invito della corte d’appello a (ri)depositarli, non essendo stati gli stessi rinvenuti nel fascicolo d’ufficio acquisito attraverso la cancelleria.

Inoltre, non pertinente è il richiamo a Sez.

Un. n. 14475/2015 (conf.

Sez. 2, Sentenza n. 8693 del 04/04/2017), in quanto il principio enunciato in quell’occasione fu che “L'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili”.

Nella fattispecie in esame, invece, i ricorrenti hanno omesso di depositare in appello i documenti prodotti in occasione dell’introduzione del giudizio.

Da ultimo, non assume alcuna rilevanza nel caso di specie la mancata costituzione del Ministero, atteso che, oltre alla valenza neutra che può attribuirsi ad una tale scelta processuale, da un lato, l’art. 115, comma 1, c.p.c. espressamente ricollega i fatti non specificatamente contestati, e, come tali, non bisognosi di essere provati, alla sola parte costituita e, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 904/2021 Numero sezionale 575/2022 Numero di raccolta generale 14142/2022 dall’altro, non può certo ovviarsi ad una lacuna probatoria imputabile ad [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] una parte (per non aver osservato l’invito giudiziale al deposito di documenti) con la contumacia della controparte.

3. In definitiva, il ricorso non merita accoglimento.

Nessuna pronuncia va adottata quanto alle spese del presente grado di giudizio, non avendo il Ministero intimato svolto difese.

Non sussistono i presupposti di legge per l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato (come previsto dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002), sulla scorta del disposto dell'art. 10 dello stesso T.U. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 2273/2019 e Cass.

SU n. 19883/2019) e, quindi, in virtù dell'esenzione dal pagamento di tale contributo per le domande proposte ai sensi della legge n. 89 del 2001.

P.Q.M.

La Corte: - rigetta il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 15.3.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 904/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01.01.63 ed ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63A01 G223X); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59EI6 G273S); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14.09.57 ed ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57P14 G273Q); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9.05.75 ed ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 291 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75E49 G273C); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4.03.78 e residente in Firenze, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 41 (C.F.: BRN RT1 78C44 C2730); tutti in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68L23 E463J), in forza di procura in calce al ricorso; - ricorrente- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 904/2021 Numero sezionale 575/2022 Numero di raccolta generale 14142/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero della Giustizia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore; - intimato – -avverso il decreto n. 36/2020 emesso dalla Corte d’appello di Caltanisetta in data 27/04/2020 e non notificato; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto Con ricorso notificato in data 18.12.2018, [OSCURATO:PERSONA], Giovanni, Ignazio, Rosalia e Rita, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], riassumevano il giudizio di opposizione avverso il decreto di rigetto n. 784/2015 del 28 settembre 2015, emesso dal consigliere designato ai sensi dell'art. della legge n. 89/2001, come sostituito dall’art. 55 del d.l. n. 83/2012, a seguito dell’ordinanza n. 22878/2018, depositata in data settembre 2018, con la quale la Corte di Cassazione aveva cassato il decreto n. 193 del 2016 emesso dalla Corte di Appello di Caltanisetta ed aveva rinviato ad altra sezione della stessa corte d’appello anche per la regolamentazione delle spese relative al giudizio di cassazione. I ricorrenti premettevano che: - con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo del 22 novembre 2008 [OSCURATO:PERSONA] aveva agito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria sui beni immobili dello stesso, con richiesta di conseguente dichiarazione di illegittimità della medesima iscrizione ipotecaria, essendo state le cartelle sgravate; - con sentenza depositata il 22 novembre 2015 la commissione tributaria aveva accolto ricorso; - quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], avevano chiesto, ai sensi della legge n. 89 del 2001, l’equa riparazione per la eccessiva durata del giudizio tributario; - il consigliere designato, con decreto del 28 settembre 2015, aveva respinto il ricorso, in quanto era stata contestata l’iscrizione a ruolo F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 904/2021 Numero sezionale 575/2022 Numero di raccolta generale 14142/2022 conseguente a cartella esattoriale, ovvero un provvedimento impositivoData pubblicazione 04/05/2022, come tale sottratto al procedimento ex l. 89/2001; - avverso tale decisione i predetti eredi avevano proposto opposizione, ma la Corte di Appello di Caltanissetta, con decreto depositato in data 19 Aprile 2016, l’aveva rigettata, ritenendo non depositata né in forma cartacea nè telematica la documentazione afferente al giudizio presupposto; - avverso tale decisione avevano proposto ricorso per cassazione e quest'ultima, con ordinanza n. 22878 del 2018, aveva accolto il ricorso e cassato il provvedimento impugnato, rinviando anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della stessa corte territoriale. Tanto premesso, chiedevano accertare e dichiarare l'applicazione della l. 89/01 alla procedura relativa all’iscrizione ipotecaria sui beni di [OSCURATO:PERSONA] e la violazione del diritto al ragionevole termine di durata del giudizio e, per l’effetto, condannare il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento, in favore di ciascuno di essi, dell'equa riparazione per i danni non patrimoniali patiti, equivalenti d € 10.000,00 (pari ad € 2.000,00 per ogni anno di giudizio), quale risarcimento massimo previsto dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Con provvedimento depositato in data 18 giugno 2019, la corte d’appello onerava i ricorrenti di depositare tutta la documentazione già prodotta (nei fascicoli di parte) nei giudizi iscritti ai nn. 343/2015 RG e 486/2015 RG della Corte di Appello di Caltanissetta, nonché copia degli atti relativi al giudizio presupposto svoltosi innanzi alla commissione tributaria provinciale di Palermo; inoltre, disponeva l’acquisizione, a cura della cancelleria, dei fascicoli d'ufficio relativi ai giudizi iscritti ai nn. 343/2015 RG e 486/2015 RG della Corte di Appello di Caltanissetta. Con decreto del 27.4.2020, la Corte d’appello di Caltanisetta rigettava l’opposizione, sulla base delle seguenti considerazioni: - premesso che, con ordinanza n. 22878/18 - depositata in data 26 settembre 2018 -, la Corte Suprema di Cassazione aveva affermato che "la corte nissena ha errato nel fondare il proprio giudizio esclusivamente F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 904/2021 Numero sezionale 575/2022 Numero di raccolta generale 14142/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] sul rilievo della mancata produzione, in sede di opposizione al decreto del consigliere delegato, del fascicolo di parte già depositato in sede di ricorso introduttivo”, i ricorrenti, nonostante l’invito in tal senso loro rivolto, non avevano depositato quanto avevano prodotto con il fascicolo di parte, sicchè difettava del tutto ogni documentazione riguardante il giudizio presupposto; - premesso che i ricorrenti, allorquando avevano introdotto la causa iscritta al n. 343/2015 V.G. della corte d’appello, avevano sostenuto che nel loro fascicolo di parte vi erano determinati documenti (a) quelli concernenti il giudizio 7071/08 della CTP di Palermo; b) l’unico verbale di causa redatto nel corso del procedimento presupposto del 7.11.13; c) la sentenza n. 569/07/13) e che tali documenti non erano stati rinvenuti nei fascicoli d’ufficio, i documenti del giudizio presupposto non risultavano depositati in atti, né in forma cartacea, né in forma telematica, né la corte riteneva di poter esercitare la facoltà di cui all’art. 738, comma 3, c.p.c., non intendendo supplire all'onere probatorio proprio della parte interessata; - in una situazione siffatta, l'accoglimento della domanda di equa riparazione dei ricorrenti avrebbe rappresentato un atto di fede, unicamente fondato sulle loro allegazioni, del tutto sfornite di prova, neppure da considerare non contestate, atteso che i resistenti non si erano costituiti. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], Giovanni, Ignazio, Rosalia e Rita, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione della competenza funzionale inderogabile indicata dalla sentenza di rinvio della Cassazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 2), c.p.c. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 904/2021 Numero sezionale 575/2022 Numero di raccolta generale 14142/2022 1.1. Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Questa Corte, con ordinanza n. 22878/2018 depositata il 26.9.2018, nell’accogliere il ricorso degli odierni ricorrenti, ha, con il dispositivo finale, cassato l'impugnato decreto e rinviato la causa alla corte d'appello di Caltanissetta, altra sezione, anche al fine di regolare le spese del giudizio di cassazione. In tema di designazione da parte della Corte di cassazione del giudice di rinvio, la ragione della immodificabilità della stessa (al di fuori dell'ipotesi di un errore materiale – nel quale è inquadrabile, però, solo il tipo di giudice designato ed il luogo -, cui può sopperire il rimedio della correzione) e, quindi, anche della impossibilità di prospettare la non conformità a diritto di essa nel giudizio di cassazione conseguente allo svolgimento di quello di rinvio, non risiede tanto nel carattere funzionale ed inderogabile della competenza del giudice di rinvio, bensì nella circostanza che, non prevedendo il nostro ordinamento processuale civile l'impugnazione delle sentenze della Corte di cassazione, al di fuori dell'ipotesi di revocazione di cui all'art. 391-bis c.p.c. (e - dopo il d.lgs. n. 40 del 2006 - di quelle di revocazione ed opposizione di terzo di cui all'art. 391-ter, limitatamente alla cassazione con decisione nel merito), la designazione del giudice di rinvio, quale parte della statuizione della Cassazione, non è suscettibile di essere messa in discussione, perché su di essa, quale questione di rito, si forma, nell'ambito del processo in cui è intervenuta, la cosa giudicata formale (Sez. 3, Sentenza n. 17457 del 09/08/2007; conf. Sez. L, Sentenza n. 1553 del 20/01/2017). Tuttavia, per rispettare il principio di alterità di cui al succitato primo comma dell'art. 383 c.p.c., ed escludere la nullità della sentenza emessa dal giudice del rinvio, per vizio di costituzione dell'organo giudicante, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., è sufficiente che questo sia diverso da quello che ha emesso la sentenza cassata, pur se il luogo dell'ufficio giudiziario è il medesimo (Sez. L, Sentenza n. 628 del 23/01/1998; Sez. 3, Sentenza n. 2510 del 21/02/2001). Orbene, nel caso di specie, premesso che la corte d’appello di Caltanisetta F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 904/2021 Numero sezionale 575/2022 Numero di raccolta generale 14142/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] è composta da un’unica sezione civile, i ricorrenti si sono limitati a dedurre che il provvedimento è stato emesso dalla medesima sezione civile che si era originariamente pronunciata, senza altresì chiarire se la coincidenza si sia realizzata anche con riferimento ai componenti del collegio decidente. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 111, comma 1, 345, 392-394 e 738, comma 3, c.p.c., 74 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la corte territoriale reso una motivazione omessa, apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto del rigetto del ricorso per mancata durata del giudizio presupposto. 2.1. Il motivo è infondato. I ricorrenti assumono (pag. 5 del ricorso) di aver depositato in via telematica il fascicolo di parte relativo al giudizio presupposto. Tuttavia, a fronte del rilievo operato dalla corte nissena, secondo cui i documenti che erano stati depositati nei fascicoli di parte (a suo tempo allegati ai fascicoli d’ufficio) “non risultavano negli stessi contenuti, […] , né in forma cartacea né in forma telematica” (fine pag. 5 della sentenza qui impugnata), avrebbero avuto l’onere di trascrivere gli atti finalizzati ad attestare l’avvenuto deposito telematico (attraverso il deposito della ricevuta di accettazione proveniente dal gestore della PEC del professionista – ed attestante che l’invio è stato accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario -, della ricevuta di consegna proveniente dal gestore della PEC del Ministero della Giustizia – ed attestante l’avvenuto deposito dell’atto e/o documento presso la cancelleria di destinazione - e della ricevuta di definitiva acquisizione, da parte del cancelliere, dell’atto e degli eventuali allegati depositati telematicamente). Né si sarebbe giustificata, come invece sostenuto dai ricorrenti, una “ricostruzione del fascicolo di parte”, atteso che la stessa presuppone lo smarrimento incolpevole del documento, inconfigurabile nel caso di F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 904/2021 Numero sezionale 575/2022 Numero di raccolta generale 14142/2022 deposito telematico dello stesso, viepiù se si considera che, come detto, [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] essi ben avrebbero potuto attestare l’avvenuto deposito. Non conferente risulta, poi, il rilievo secondo cui, in base all’art. 394 c.p.c., l’unico onere di allegazione previsto sarebbe quello di deposito di copia della sentenza della Suprema Corte, atteso che, a prescindere dall’incipit “in ogni caso” (che lascia trasparire non l’esclusività del detto documento, ma l’imprescindibilità dello stesso) contenuto nel primo comma della disposizione, nel caso di specie l’onere di deposito dei documenti contenuti nel fascicolo di parte è sorto non in occasione della riassunzione a seguito della cassazione con rinvio, ma in conseguenza dell’invito della corte d’appello a (ri)depositarli, non essendo stati gli stessi rinvenuti nel fascicolo d’ufficio acquisito attraverso la cancelleria. Inoltre, non pertinente è il richiamo a Sez. Un. n. 14475/2015 (conf. Sez. 2, Sentenza n. 8693 del 04/04/2017), in quanto il principio enunciato in quell’occasione fu che “L'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili”. Nella fattispecie in esame, invece, i ricorrenti hanno omesso di depositare in appello i documenti prodotti in occasione dell’introduzione del giudizio. Da ultimo, non assume alcuna rilevanza nel caso di specie la mancata costituzione del Ministero, atteso che, oltre alla valenza neutra che può attribuirsi ad una tale scelta processuale, da un lato, l’art. 115, comma 1, c.p.c. espressamente ricollega i fatti non specificatamente contestati, e, come tali, non bisognosi di essere provati, alla sola parte costituita e, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 904/2021 Numero sezionale 575/2022 Numero di raccolta generale 14142/2022 dall’altro, non può certo ovviarsi ad una lacuna probatoria imputabile ad [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] una parte (per non aver osservato l’invito giudiziale al deposito di documenti) con la contumacia della controparte. 3. In definitiva, il ricorso non merita accoglimento. Nessuna pronuncia va adottata quanto alle spese del presente grado di giudizio, non avendo il Ministero intimato svolto difese. Non sussistono i presupposti di legge per l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato (come previsto dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002), sulla scorta del disposto dell'art. 10 dello stesso T.U. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 2273/2019 e Cass. SU n. 19883/2019) e, quindi, in virtù dell'esenzione dal pagamento di tale contributo per le domande proposte ai sensi della legge n. 89 del 2001. P.Q.M. La Corte: - rigetta il ricorso. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 15.3.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a
Decreto Cassazione n. 14142/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris