Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:167
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione)
27 settembre 2007
Causa F‑120/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Concorso generale – Bando di concorso – Ricevibilità»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede, in particolare, l’annullamento
del bando di concorso generale EPSO/AD/47/06, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea del 21 giugno 2006 (GU C 145 A, pag. 3), nella parte in cui esige dai candidati una conoscenza approfondita
della lingua romena.
Decisione:
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Insussistenza – Irricevibilità – Eccezioni
(Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 2, e 91, n. 2, e allegato III, art. 1, n. 1)
2.
Funzionari – Ricorso – Oggetto – Ingiunzione rivolta all’amministrazione – Irricevibilità
(Statuto dei funzionari, art. 91)
1.
In forza dell’art. 91, n. 2, dello Statuto, un ricorso dinanzi al giudice comunitario è ricevibile solo qualora all’autorità
che ha il potere di nomina sia stato previamente presentato un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, del detto Statuto contro
un atto che arreca pregiudizio.
Salvo il caso in cui il ricorso sia diretto contro un atto che non proviene dall’autorità stessa che ha il potere di nomina,
come una decisione della commissione giudicatrice di un concorso o un rapporto informativo, la mancata previa presentazione
di un reclamo nel termine prescritto comporta l’irricevibilità manifesta del ricorso.
Al riguardo l’art. 1, n. 1, dell’allegato III dello Statuto prevede che un bando di concorso è un atto adottato dall’autorità
che ha il potere di nomina. L’impugnazione di un bando di concorso deve pertanto essere preceduta da un reclamo presentato
ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto.
(v. punti 35-37)
Riferimento:
Corte: 10 giugno 1987, causa 317/85, Pomar/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2467, punti 11 e 13)
Tribunale di primo grado: 20 giugno 1990, T‑133/89, Burban/Parlamento (Racc. pag. II‑245, punto 17); 16 luglio 1992, causa
T‑1/91, Della Pietra/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑2145, punto 23), e 2 maggio 2001, causa T‑208/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑103 e II‑479, punti 30‑32)
2.
Non compete al giudice comunitario rivolgere ingiunzioni all’amministrazione o pronunciare declaratorie in diritto nell’ambito
del sindacato di legittimità basato sull’art. 91 dello Statuto.
(v. punto 42)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 9 giugno 1994, causa T‑94/92, X/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑149 e II‑481, punto 33); 5 novembre
1996, cause riunite T‑21/95 e T‑186/95, Mazzocchi-Alemanni/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑501 e II‑1377, punto 44); 12 giugno
2002, causa T‑187/01, Mellone/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑81 e II‑389, punto 16), e 2 marzo 2004, causa T‑14/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. PI pagg. I‑A‑43 e II‑167, punto 63)