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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 16918/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che l’unico motivo di ricorso proposto appare generico ed aspecifico inassenza di effettivo confronto con la motivazione della Corte di appello, che in assenza diaporie e di manifeste illogicità, ha escluso la possibilità di ritenere la continuazione per fattiche sono stati commessi in uno spazio temporale di circa un anno, non potendosi riteneresussistente una unitaria deliberazione pur in presenza di condotte omogenee (Sez. 2, n.43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che l’unico motivo di ricorso proposto appare generico ed aspecifico inassenza di effettivo confronto con la motivazione della Corte di appello, che in assenza diaporie e di manifeste illogicità, ha escluso la possibilità di ritenere la continuazione per fattiche sono stati commessi in uno spazio temporale di circa un anno, non potendosi riteneresussistente una unitaria deliberazione pur in presenza di condotte omogenee (Sez. 2, n.43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16918/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris