CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03410/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3962/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 15 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona de l legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezionestaccata di Salerno, n. 3038/04/2020depositata in data 22. 6.2020; N. 3962/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 9.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettò l’appello di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1619/2018 della C.T.P. di Salerno, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorsoavverso estratto ruoloe relativa cartella di pagamento, perché regolarmente notificata ex art. 140 c.p.c.; nel confermare la sentenza di primo grado, il giudice d’appello –“Fermo restando la questione dell’ammissibilità dell’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo di estratto di ruolo ” - ribadì che dalla documentazione prodotta dall’agente della riscossione era emerso che la cartella in questione era stata correttamente notificataai sensi dell’art. 140 c.p.c., sicché le doglianze ad essa afferenti non potevano più proporsi; né, tantomeno, s’era perfezionata la prescrizione estintiva successiva; avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato atre motivi, illustrati da memoria, cui resiste AdER con controricorso; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, nonché dell’art. 11 d.lgs. n. 546/1992, per aver la C.T.R. ritenuto che AdER potesse validamente costituirsi in giudizio con patrocinio di avvocato del libero foro, senza tener conto che è da escludere –in virtù del combinato disposto delle suddette disposizioni – che il patrocinio N. 3962/21 R.G. dell’agente della riscossione, nel giudizio tributario, possa così connotarsi, essendo invece doverosa la costituzionea mezzo di propri funzionari; 1.2– con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992, nonchédegli artt. 118 e 132 disp. att. c.p.c., per aver reso la C.T.R. –riguardo all’accertamento della regolarità della notifica –una motivazione meramente apparente; 1.3– con il terzo motivo, infine, si denuncia violazione e falsa applicazione de gli artt. 139, 140 e 143 c.p.c., nonché dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per aver la C.T.R. ritenuto validamente notificata la cartella di pagamento in questione, benché dalla documentazione prodotta da AdER non potesse evincersi il completamento dell’iternotificatorio, in particolare non essendo stata fornita la prova dell’invio e del ricevimento della raccomandata informativa; 2.1– il Consigliere relatore ha esitato proposta per la definizione del ricorso in questa Sezione con cassazione senza rinvio della decisione impugnata ex art. 382, comma 3, c.p.c., per originaria inammissibilità del ricorso del contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo il recente insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 26283/2022, difettando l’interesse a ricorrere; [OSCURATO:PERSONA] che non si evinca con chiar ezza se la C.T.R. - adottando il periodo suprariportato in corsivo alla precedente pag. 2 - abbia esplicitamente o meno affrontato il tema della verifica della suddetta condizione dell’azione, il che assume fondamentale rilevanza, ove si tenga conto che la sentenza è stata impugnata dal solo contribuente; N. 3962/21 R.G. inoltre, ove anche si propend esse per la soluzione negativa, si porre bbe comunque il problema della possibile ricorrenza del giudicato implicito sulla stessa questione, evenienza per cui questa Sezione ha già investito la Sezione Tributaria(v. ord. n. 36649/2022) per la trattazione in pubblica udienza; sempre in tale ipotesi, poi, potrebbe comunque venire in rilievo la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in memoria, su profili non esaminati ex professodalla già citata Cass., Sez. Un., n. 26283/2022; è dunque opportuno rimettere la discussione del ricorso alla Sezione Tributaria, perché sia discusso in pubblica udienza, non sussistendo il requisito della evidenza decisoria; P.Q.M. rimette il ricorso alla Sezione Tributaria. Roma, così deciso nella camera d