CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2023
Cassazione n. 24851/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 9072/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] quale mandataria per la gestione del credito la do [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso il provvedimento n. 2037/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.-La società [OSCURATO:SOCIETA] era fideiussore di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] società è diventata debitrice della [OSCURATO:PERSONA] spa, per via del saldo negativo di conto corrente. [OSCURATO:SOCIETA] ha alienato a [OSCURATO:PERSONA] srl un proprio capannone in Montesilvano e, cosi facendo, secondo Unicredit, ha diminuito la propria garanzia patrimoniale di fideiussore. 2.-Conseguentemente doValue spa ha agito per far dichiarare la simulazione dell’atto di vendita, o, in subordine, per ottenerne la revocatoria. 2.1.-La vicenda che ha portato doValue spa ad agire in giudizio è la seguente: come si è detto,ad essere creditrice era Unicredit, che però ha ceduto i crediti insoddisfatti a [OSCURATO:SOCIETA], la quale ha dato mandato per il recupero a [OSCURATO:SOCIETA],che poi ha cambiato denominazione in doValue spa. 2.2.- Ciò detto, il Tribuna le di Pescara ha accolto la domanda di simulazione , dichiarando assorbita quella subordinata di revocatoria. Il Tribunale ha ritenuto che la vendita è intervenuta quando ancora la venditrice non era proprietaria, avendo il bene in leasing, salvo a riscattarlo dopo molto tempo; che il pagamento è stato differito di diversi anni, pur avendo la venditrice rilasciato quietanza; che infine il prezzo non è mai stato pagato. 3.-Di diverso avviso la Corte di Appello, che invece ha tratto da quelle circostanze indici di effettiva volontà di vendere ed acquistare, ed ha però ritenuto non riproposta la domanda di revocatoria. 4.- Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA], per tramite di doValue spa ricorre con quattro motivi. Chiede il rigetto del ricorso Gestione P atrimoni Immobiliari in [OSCURATO:SOCIETA], con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Il primo motivoprospetta violazione degli articoli 1414, 1415 e 1416 c.c . Secondo la ricorrente,i giudici di appello non avrebbero inteso correttamente la fattispecie di simulazione, nel senso che hanno disquisito sulla configurabilità astratta della vendita di cosa altrui, ma senza chiedersi se quella in concreto stipulata dalle parti fosse effettiva o simulata. A differenza del Tribunale, che aveva valorizzato elementi decisivi, quali: la conoscenza, da partedell’alienante, dei debiti gravanti sul soggetto garantito; il differimento del pagamento di sette anni; l’esiguità del prezzo; l’avvenuto pagamento di esso solo nel corso del giudizio di primo grado; a differenza del Tribunale, la Corte di Appello non avrebbe affatto valorizzato questi elementi. Tutte circostanze ribadite dalla ricorrente in appello. 5.-Con il secondo motivo si prospetta omesso esame di fatti decisivi e controversi. Secondo la ricorrente, nel giudicare se il contratto era o meno simulato, la Corte di Appello non ha tenuto conto di alcune delle circostanze indicate già nel motivo precedente: l’abnorme differimento di ben sette anni del pagamento del prezzo; il modo anomalo di pagamento; il fatto che il prezzo è stato pagato solo nel corso del giudizio di primo grado. 6.-I due motivi, per la loro logica connessione, possono valutarsi insieme e sono fondati. 7.-Intanto non c’è omesso esame, in quanto la corte di merito ha tenuto conto di quegli elementi (differimento del prezzo, modo di pagamento ecc.), ed inoltre in quanto nel procedimento presuntivo, pur dovendosi tenere globalmente conto degli elementi indiziari, la valutazione va fatta su quelli non privi di intrinseca rilevanza (Cass. 9059/ 2018). La Corte ha infatti ritenuto compatibile con l’effettività della vendita il differimento del prezzo, ed anche di notevole periodo, tenuto conto della garanzia fornita dalle cambiali; ed ha altresì osservato che il prezzo è stato pagato, con documentazione non adeguatamente contestata dalla creditrice (p. 4). Va considerato che l’accertamento demandato alla Corte di Appello era di simulazione del contratto, e non è affatto vero che i giudici si sono limitati a ritenere in astratto configurabile la vendita di cosa futura, senza valutare se quella posta in essere fosse simulata . Infatti, lo hanno dedotto, altresì, dalla circostanza che il riscatto è stato effettivamente esercitato, ossia che il venditore ha effettivamente procurato il bene al compratore riscattandolo. Dunque, le censure svolte non bastano a sostenere che c’è stato uno scorretto ricorso al procedimento presuntivo, in quanto si limitano ad evidenziare che alcuni elementi sono stati trascurati (e non è, come si è visto, vero) e che di quegli elementi si è fatto cattivo uso perché utilizzati per affermare la configurabilità in astratto di un contratto, anziché la sua concreta simulazione, ed anche questo, come si è visto, è assunto errato, avendo invece la Corte di Appello usato quegli indizi per smentire la tesi della simulazione. 8.-Il terzo motivodenuncia violazione dell’articolo 346 c.p.c. La ricorrente sostiene di avere proposto in primo grado, oltre alla domanda di simulazione,altresì quella di revocatoria, in subordine alla prima. Essendo risultata vittoriosa in primo grado sulla domanda principale (simulazione),si è limitata a riproporre quella subordinata di revocatoria, per il caso di accoglimentodella impugnazione. La Corte di Appello ha ritenuto insufficiente la riproposizione della domanda, ossia ha ritenuto che non era stata formulata in maniera esplicita. Sostiene invece la ricorrente di avere riproposto, sia nel corso della narrativa che nelleconclusioni la domanda di revocatoria , in modo esplicito . Il motivo è fondato. E’ principio di diritto che “l'appellato che abbia ottenuto l'accoglimento della sua domanda principale nel giudizio di primo grado è tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., a riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d'appello, la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, non potendo quest'ultima rivivere per il solo fatto che la domanda principale sia stata respinta dal giudice dell'impugnazione” (Cass. 13721/ 2020; Cass. 7457/ 2015). In altri termini la domanda assorbita in primo grado va riproposta in qualsiasi forma utile a manifestare la volontà di volerla far rivivere. La ricorrente non solo ha chiesto, con le conclusioni,di svolgere in appello tutte le domande svolte in primo grado (p. 17 del ricorso), ma nell’atto di costituzione in appello aveva illustrato gli elementi costituivi della domanda di revocatoria (danno e sua consapevolezza)per dire che essa era fondata (p.16 del ricorso), cosi che la questione se la domanda assorbita era stata o meno riproposta andavaverificata tenendo conto della intera esposizione fatta nella comparsa di costituzione in appello, e non solo delle conclusioni, e doveva verificarsi se, dal complessivo tenore dell’atto risultava che l’appellato aveva espressamente riproposto la domanda assorbita, senza limitarsi alle formali conclusioni. 9. Il quarto motivo è svolgimento del terzo e prospetta la violazione dell’articolo 2901 c.c.. E’ un motivo voltoad affermare la sussistenza dei presupposti della revocatoria, e dunque è assorbito dall’accoglimento del precedente. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo, assorb