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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18757/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con il quale la ricorrente denuncia il vizio della motivazione in ordine «a tutti i motivi di appello», è aspecifico perché non indica perché le considerazioni che sono state svolte dalla Corte d'appello in ordine ai suddetti motivi di appello si dovrebbero ritenere «generiche e troppo sbrigative», a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che, in realtà, analizza adeguatamente gli stessi motivi di appello, confutandone la fondatezza (si veda la pag. 5 della sentenza impugnata); che il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia il vizio della motivazione «in ordine alla contestazione circa l'estraneità dell'imputata dai fatti oggetto di reato», non è consentito perché è meramente riproduttivo di profili di censura che sono stati già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito con corretti argomenti giuridici, i quali non risultano contestati con argomentazioni idonee a fare emergere uno dei vizi logici che, soli, sono censurabili in questa sede; che la Corte d'appello ha non illogicamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento sia oggettivo sia soggettivo dell'attribuito delitto di truffa, argomentando, sempre non illogicamente, come la non estraneità dell'imputata ai fatti si dovesse ritenere alla luce della considerazione che ella era l'intestataria dell'automobile, ne aveva la disponibilità prima della consegna ed era il soggetto pacificamente interessato al realizzo della vendita della stess (pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con il quale la ricorrente denuncia il vizio della motivazione in ordine «a tutti i motivi di appello», è aspecifico perché non indica perché le considerazioni che sono state svolte dalla Corte d'appello in ordine ai suddetti motivi di appello si dovrebbero ritenere «generiche e troppo sbrigative», a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che, in realtà, analizza adeguatamente gli stessi motivi di appello, confutandone la fondatezza (si veda la pag. 5 della sentenza impugnata); che il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia il vizio della motivazione «in ordine alla contestazione circa l'estraneità dell'imputata dai fatti oggetto di reato», non è consentito perché è meramente riproduttivo di profili di censura che sono stati già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito con corretti argomenti giuridici, i quali non risultano contestati con argomentazioni idonee a fare emergere uno dei vizi logici che, soli, sono censurabili in questa sede; che la Corte d'appello ha non illogicamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento sia oggettivo sia soggettivo dell'attribuito delitto di truffa, argomentando, sempre non illogicamente, come la non estraneità dell'imputata ai fatti si dovesse ritenere alla luce della considerazione che ella era l'intestataria dell'automobile, ne aveva la disponibilità prima della consegna ed era il soggetto pacificamente interessato al realizzo della vendita della stess (pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
Sentenza Cassazione n. 18757/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris