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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 17258/2026

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te di appello di Brescia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,rappresentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili origettarsi i motivi di ricorso, confermando la penale responsabilità dell’imputato;lette le conclusioni dell'imputato, di cui alle note con motivo aggiunto inviate il26/3/2026, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorsoo comunque disporsi la continuazione tra quanto contestato nel presente giudizioe quanto accertato con sentenza della Corte di appello di Brescia n. 951/2025.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 20 maggio 2025, la Corte di appello diBrescia ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto,confermato la pronuncia di primo grado con cui il Tribunale di Brescia, in data 19maggio 2022, lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro direclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento del danno in favore dellacostituita parte civile, con provvisionale di euro 50.000,00, in relazione ai reati dibancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi in concorso conCristina Cavallini, amministratrice di diritto della società, giudicata separatamente.All’imputato, amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., fallitail 18 ottobre 2013, è stato contestato di avere sottratto i libri e le scritture contabiliobbligatorie dal 2011 fino al fallimento e di avere tenuto la residua contabilità inguisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimentodegli affari e, infine, di avere omesso di incassare dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (societàriconducibile allo stesso imputato) il prezzo della vendita di attrezzature e beni dimagazzino per euro 253.540,40, esponendo passività inesistenti per euro363.000,00, a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per una fornitura di rame da parte diquest’ultima del tutto fittizia, poiché la relativa fattura era stata emessa il giornoprecedente al licenziamento dei dipendenti (quando l'attività era ormai cessata) epoiché il curatore non aveva rinvenuto alcun quantitativo di rame in magazzinoLe circostanze attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti alleaggravanti della pluralità dei fatti di bancarotta e del danno patrimoniale dirilevante gravità, in ragione delle iniziative post factum assunte dall’imputato perridurre l’esposizione debitoria verso alcuni creditori privilegiati.2.

Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato affidato a tre motivi.2.1.

Con il primo si deduce inosservanza di norme processuali, lamentandouna mancata acquisizione documentale e la contraddittorietà della motivazione inordine alle acquisizioni di documenti nel giudizio, oggetto di diverso metro divalutazione.Il Tribunale avrebbe, anzitutto, illegittimamente acquisito, all’udienza del 19maggio 2022 e su richiesta della parte civile, alcuni documenti, tra cui il librogiornale e copia di assegni del biennio 2009-2010, ritenuti estranei alla relazionefallimentare, dunque tardivamente, in quanto avrebbero dovuto essere depositati,al più tardi, entro l’udienza del 7 dicembre 2021, nella quale era stato escusso ilcuratore.

Tali documenti, da ritenere inutilizzabili, avrebbero determinato lavalutazione del Tribunale in ordine all’inverosimiglianza della ricostruzionedifensiva concernente l’occultamento contabile.Si eccepisce, altresì la parzialità della documentazione acquisita, poiché ilcuratore avrebbe prodotto i libri giornale del 2009 e del 2010, ma non quello del2011, pur avendo affermato, nella relazione, che il libro giornale risultavaaggiornato sino a tale anno.Si assume, inoltre, la contraddittorietà della motivazione, perché, da un lato,aveva reputato acquisibili i detti documenti in quanto rilevanti e, dall’altro, avevarespinto la speculare richiesta difensiva di acquisizione dei registri IVA, cosìrimettendo, in sostanza, la selezione del materiale reputato decisivo alla soladisponibilità della curatela.

Il ricorrente aggiunge che, se i giudici non avesseroritenuto sufficiente il materiale difensivo costituito dai mastrini e dal prospettodenominato “[OSCURATO:PERSONA]”, avrebbero dovuto disporre l’acquisizione del librogiornale 2011 e dei registri IVA 2010-2011, non potendosi valorizzare l’asseritaassenza di registrazioni nel 2011 in documenti mai acquisiti.2.2.

Con il secondo motivo si deducono vizi motivazionali e violazionedell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in relazione all’art. 603, comma1, cod. proc. pen., circa la denegata richiesta di acquisire i registri IVA vendita eacquisti, nonché il libro giornale 2011, nella esclusiva disponibilità del curatore.

Sisostiene che la difesa, non disponendo della documentazione societaria, avevapotuto ricostruire i rapporti commerciali soltanto attraverso i mastrini di conto ele prove testimoniali, sicché aveva ritualmente chiesto, già con i motivi aggiunti inappello e poi nelle conclusioni, l’acquisizione della detta documentazione contabilereputata decisiva per verificare l’effettività delle operazioni commerciali e dellevendite dei prodotti lavorati.

Il rigetto di tale istanza viene censurato comeapodittico, in quanto basato sull’inattendibilità della contabilità, in generale, e deimastrini prodotti dalla difesa, in particolare.

Si assume, inoltre, che la sentenza diappello abbia tratto argomenti decisivi dall’assenza di registrazioni di vendita nellibro giornale e nel registro IVA del 2011, dichiarata dal curatore, senza, però,acquisire ed esaminare tali documenti, mai entrati nel processo.2.3.

Con il terzo motivo si deducono vizi motivazionali in ordine sia alpresunto occultamento delle scritture contabili, sia alla ritenuta bancarottafraudolenta patrimoniale.Quanto al primo profilo, si ribadisce che la società aveva di fatto cessato lapropria attività alla fine del 2011 e che le scritture sarebbero state corrette sino atale data.

La mancata successiva registrazione sarebbe, dunque, non dolosa,dovuta, peraltro, anche all’impossibilità dell’imputato di accedere ai localiaziendali, a causa dello sfratto subito e per il loro affidamento, dal gennaio 2012,all’esclusiva disponibilità di un custode giudiziario estraneo alla società.

La difesalamenta inoltre che la Corte territoriale abbia recepito in modo generico i rilievi delcuratore circa la duplicazione di fatture e altre irregolarità contabili, senza alcunesame della documentazione che la difesa aveva chiesto di acquisire e senzaconfrontarsi, in modo puntuale, con le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA].Con riguardo alla bancarotta patrimoniale, il ricorrente deduce che i giudicidi merito avrebbero illogicamente ritenuto inesistente la fornitura di rame da partedella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e fittizia la relativa fattura emessa il 30 dicembre 2011 adefinizione dei rapporti commerciali intercorsi tra le due società.

Secondo laprospettazione difensiva, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata costituita non già in funzionedistrattiva, ma per consentire alla società poi fallita, divenuta inaffidabile, dicontinuare a reperire la materia prima necessaria alle lavorazioni tramite unsoggetto più affidabile.

Le forniture di rame, eseguite costantemente a credito (acausa della carenza di liquidità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) sarebbero poistate regolate con l’emissione di un'unica fattura alla chiusura dei rapporti eparzialmente soddisfatte mediante la cessione dei beni strumentali residui.

Lamancanza di giacenze di rame al momento del fallimento sarebbe perfettamentecompatibile con l’avvenuta trasformazione del materiale in prodotto finito e con lasuccessiva consegna ai clienti.

Il ricorrente richiama, a sostegno di talericostruzione, sia le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui la [OSCURATO:PERSONA].r.l. rappresentava un “ponte” verso i fornitori e la maxi-fattura di 363.000,00euro emessa il 30 dicembre 2011, emessa alla fine dell'attività, incorporava tuttoil rame consegnato nel biennio 2010-2011 non ancora pagato), sia il documentodifensivo “[OSCURATO:PERSONA] 2010-2011”, dal quale desumeva che, a fronte divendite per complessivi euro 521.540,49 nel biennio 2010-2011, il costo dellamateria prima, calcolato nella misura fisiologica del settanta per cento del prodottofinito, ammonterebbe a euro 365.078,34, importo sostanzialmente coincidentecon i 363.000,00 euro fatturati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Viene altresì censurata l’affermazione secondo cui la fallita non avrebberegistrato vendite nel 2011 (rendendo inverosimile l’acquisto di rame di cui alladetta fattura), poiché il relativo registro IVA non era stato acquisito.Infine, si contesta l’ulteriore elemento a carico – aver mantenuto a bilanciocrediti inesigibili (ossia impossibili da incassare, ad esempio perché relativi asocietà già cessate da oltre un anno) – assumendosi che la loro cancellazioneavrebbe richiesto, ai sensi dell’art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, iniziativegiudiziarie economicamente insostenibili per una società in grave crisi finanziaria.3.

Il ricorrente ha concluso, in via principale, per l’annullamento dellasentenza impugnata e l’assoluzione; in via subordinata, per l’annullamento conriqualificazione dei fatti nella più lieve fattispecie di bancarotta semplice, in ragionedell’asserita insussistenza del dolo specifico, con riconoscimento della prevalenzadelle attenuanti generiche e contenimento della pena nei minimi edittali; chiede,in ogni caso, disporsi la conversione della pena nella sanzione sostitutiva delladetenzione domiciliare introdotta dalla riforma Cartabia.4.

Con memoria depositata in data 26/3/2026, la difesa ha dedotto unulteriore motivo di ricorso, chiedendo l’applicazione del regime dellacontinuazione, ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. pen., tra i reati oggetto delpresente procedimento e quelli accertati con sentenza n. 951/2025 della Corte diappello di Brescia riferita alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., emessa il 18 giugno 2025 e depositatail 4 settembre 2025, ovvero prima del ricorso in esameCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso e il motivo nuovo introdotto con le note difensive sono infondatie, per taluni profili, inammissibili.2.

I primi due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminaticongiuntamente e vanno rigettati.2.1.

La Corte territoriale ha correttamente escluso l’inutilizzabilità delleproduzioni documentali effettuate dalla parte civile all’udienza del 19 maggio2022, rilevando che si trattava di documenti acquisibili ai sensi dell’art. 234 cod.proc. pen. e che la preclusione di cui all’art. 468 cod. proc. pen. non si estendealla prova documentale.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, lapreclusione derivante dal mancato rispetto del termine indicato dall’art. 468,comma 1, cod. proc. pen. non riguarda le richieste di acquisizione di provedocumentali, che possono essere formulate anche successivamente, purché siaassicurato il contraddittorio sul loro contenuto (in tal senso si sono espresse Sez.5, n. 23004 del 09/03/2017, dep. 11/05/2017, Russo, Rv. 270218-01 e Sez. 2, n.48861 del 18/11/2009, Della Cella, Rv. 246472-01).Nel caso in esame, il ricorrente non allega una concreta lesione del diritto didifesa diversa dalla mera – da lui assunta – tardività della produzione, né dimostrache la decisione di merito sia stata fondata esclusivamente sui documenti cosìacquisiti e, dunque, la loro decisività.

Al contrario, la sentenza impugnata liinserisce in un più ampio percorso argomentativo che valorizza la complessivaincompletezza e inattendibilità della contabilità sociale, la mancata consegna dilibri obbligatori, la presenza di anomalie nei registri disponibili e l’impossibilità, peril curatore, di ricostruire patrimonio, affari e cause del dissesto.

La doglianza,pertanto, non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.2.2.

Quanto all’omessa acquisizione probatoria ex art. 603, comma 1, cod.proc. pen., che parte ricorrente prospetta come “mancata assunzione di provadecisiva”, secondo principio ripetutamente affermato da questa Corte, la mancataassunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606,comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi diprova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod.proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso sisolleciti dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteridiscrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questisia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 884 del22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722-01).Invero, l’ipotesi di rinnovazione del dibattimento di cui all’art. 603, comma1, cod. proc. pen., che riguarda prove preesistenti già note alla parte, èsubordinata alla condizione che il giudice d'appello ritenga, secondo la suavalutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti(Sez. 6, n. 7809 del 26/05/1998, Renzi, Rv. 211262-01; Sez. 6, n. 20095 del26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228-01).

Tanto che, ai fini del rigetto dell’istanzapriva di tale presupposto, non sarebbe necessaria neppure una motivazioneespressa, bastando evidenziare la sussistenza di elementi sufficienti ad affermareo negare la responsabilità del reo (Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, Rv. 247872-01; confronta, negli stessi termini, Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014,Rv. 259893-01, e, in termini analoghi, Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021,Rv. 280589-01).Corollario di quanto precede è che ogni doglianza sollevata, al riguardo, insede di legittimità presuppone che chi la prospetti lumeggi – come richiedechiaramente l’art. 603, commi 1 e 3, cod. proc. pen. – la indispensabilità dellaprova richiesta ai fini della decisione: nel senso che dovrebbe dimostrarsi che ilgiudice d’appello non fosse «in grado di decidere allo stato degli atti» o avrebbedovuto reputare la stessa «assolutamente necessaria».

Tanto richiede l’onere, incapo a parte ricorrente, di specificare e documentare le ragioni per le quali il mezzodi prova richiesto sia indispensabile e, dunque, potenzialmente decisivo al fine disovvertire il compendio istruttorio già formatosi (così, in generale, in tema disollecito all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc.pen., si veda Sez. 3, n. 5441 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272573-01; inmateria di esame dell'imputato, si vedano: Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Rv.283522-02, Sez. 2, n. 37883 del 20/07/2017, Rv. 271141-01 e Sez. 2, n. 36365del 07/05/2013, Rv. 256875-01).Nella specie, la difesa non indica quale specifica registrazione, se acquisita,avrebbe avuto forza realmente decisiva e incompatibile con il costrutto accusatorioe per quale ragione.In ogni caso, la Corte di appello ha fornito una motivazione nonmanifestamente illogica nel ritenere non decisiva l’acquisizione dei registri IVA edel libro giornale 2011.

Secondo i giudici di merito, la richiesta difensiva non eradiretta a introdurre un dato univoco incompatibile con il costrutto accusatorio, maa ricercare, all’interno di una contabilità già reputata lacunosa e inattendibile,possibili elementi di conferma della diversa ricostruzione prospettata dalla difesa:ovvero una finalità meramente esplorativa sulla base di documentazione ritenuta– in base all’istruttoria espletata – inattendibile.Trattasi di valutazione riservata al giudice del merito e non censurabile se,come nella specie è, congruamente motivata.Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto inattendibile la contabilità dellasocietà sul rilievo che essa si presentasse incompleta, irregolare e soloparzialmente disponibile, con libri obbligatori non consegnati o non aggiornati,sicché non risultava possibile ricostruire in modo attendibile il patrimonio e ilmovimento degli affari.

A ciò ha aggiunto che la prospettazione difensiva del furtodi parte della documentazione non fosse idonea a giustificare tali lacune, poiché larelativa denuncia conteneva riferimenti generici e non specificamente riferibili ailibri sociali e contabili mancanti.

La Corte ha poi valorizzato la presenza di concreteanomalie interne alle scritture, quali fatture con medesima numerazione maindirizzate a soggetti diversi, documentazione non accompagnata dai prescrittidocumenti di trasporto, nonché discrasie tra dati contabili e movimenti reali,essendo emersi pagamenti non registrati come incassi, ma appostati comeversamenti soci.

Ulteriore indice di inattendibilità è stato individuato nell’iscrizionedi ingenti crediti risultati, secondo quanto riferito dallo stesso imputato, inesistentio comunque irrealizzabili, nonché nella registrazione di una fattura per fornituradi rame reputata fittizia.

Su tali basi, la Corte ha concluso che le scritture contabilinon rappresentassero fedelmente la reale situazione economico-patrimoniale dellasocietà e non consentissero al curatore di ricostruire né le vicende gestorie né lecause del dissesto.La circostanza, poi, che tali dati siano stati desunti, da parte dei giudici dimerito, dalla relazione del curatore e relativi allegati e da quanto da costui chiaritonel giudizio, anziché esaminando direttamente la contabilità, non si vede in qualemodo inficerebbe l’acquisizione probatoria, non essendo, peraltro, prevista unagerarchia nelle fonti di prova che definisca come meno “probanti” quelle utilizzatenel caso di specie.Né, ad ogni modo, il ricorrente indica quale specifica registrazione, oveacquisita, sarebbe stata idonea a sovvertire il giudizio di merito; esso si limita,piuttosto, a postulare un’utilità soltanto eventuale della documentazione richiesta,prospettando – si ripete – un’integrazione istruttoria meramente esplorativa,peraltro sulla base di una documentazione contabile che, per le dette ragioni, inmodo del tutto logico, è stata ritenuta comunque del tutto inattendibile (come, pergiunta, conferma il non meglio spiegato possesso dei mastrini da partedell'imputato, nonostante gli stessi – facenti parte della contabilità – avrebberodovuto essere consegnati alla curatela).Anche sotto questo profilo, pertanto, la censura si rivela del tutto infondata.3.

Neppure il terzo motivo merita accoglimento.3.1.

Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, la censura – con cui simira ad evidenziare l’assenza di dolo nell’omessa tenuta della contabilità nellaparte finale della vita dell’impresa, per l’impossibilità dell’imputato di accedere ailocali aziendali, a causa dello sfratto subito, e per il loro affidamento, dal gennaio2012, all’esclusiva disponibilità di un custode giudiziario – è infondata nella partein cui denuncia violazione di legge ed è inammissibile nella parte in cui pretendeuna diversa lettura del materiale probatorio.3.1.1.

È noto che l’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942, punisce dueipotesi alternative, denominate di bancarotta fraudolenta documentale “generale”e “specifica”.La prima consiste nella fraudolenta tenuta delle scritture contabili (in ragionedi annotazioni false o parzialmente omesse: Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020,Montanari, Rv. 278321-01), con modalità tali da impedire la ricostruzione delpatrimonio o del movimento degli affari dell’impresa: presuppone, dunque, unaccertamento sulle scritture contabili effettivamente rinvenute e richiede il dologenerico (tra le tante, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650-01; Sez. 5, n. 18634del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904-01).La seconda è insita nell'occultamento, omessa tenuta o distruzione dellescritture contabili, presuppone la loro fisica inesistenza, «in tutto o in parte» (comeprevede la norma in esame: così Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 284677-02, in motivazione), ed è assistita da dolo specifico di recare danno ai creditori oprocurare, a sé o altri, un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep.2023, Occhiuzzi, Rv. 283983-01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020,Morace, Rv. 279179-01; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992-01).In breve, solo la materiale tenuta delle scritture con modalità “ingannatorie”(mediante l’annotazione di dati falsi o l’omessa annotazione di singoli dati veri,artatamente compiuta al fine di rendere impossibile la ricostruzione degli affari edel patrimonio della fallita) integra la bancarotta fraudolenta documentale“generale” e, sotto il profilo soggettivo, implica il dolo generico: laddove lacarenza, anche parziale, delle scritture o la loro formale esistenza con totaleassenza di annotazioni configurano – in assenza del detto connotato decettivo –bancarotta fraudolenta documentale “specifica”, richiedendo il fine di recarepregiudizio ai creditori o di procurare a sé o altri un ingiusto profitto (si vedano,oltre le già citate, Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, inmotivazione; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01).Il dolo della bancarotta fraudolenta documentale “specifica” non può che«trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime diesperienza».

Ad esempio, il mero «sottrarsi ad ogni contatto con il curatore, perevitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne la mancata istituzione,e la condotta di occultamento, sottrazione e distruzione delle scritture, a fronte dipassività elevate, […] integrano la prova del dolo specifico richiesto dalla normaincriminatrice» (Sez. 5, n. 47762 del 16/12/2022, non massimata; così pure,analogamente, Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, che, inmotivazione, ha valorizzato all’uopo il «consapevole protrarsi del comportamentoomissivo per numerosi anni» e «la non veritiera giustificazione della mancanzadelle scritture».Come detto, l’omessa tenuta delle scritture contabili può essere parziale epuò essere integrata anche da libri "lasciati in bianco": fatto che si differenzia daquello, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veriallorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, manell'omessa indicazione di specifiche operazioni (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024,Cocozza, Rv. 287175-01).La qualificazione nell’una o l’altra ipotesi è, evidentemente, frutto di unavalutazione fattuale di cui, tuttavia, deve essere dato chiaro conto nellamotivazione.3.1.2.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata non si è basata, dunque,sulla mera cessazione dell’attività nel 2011 o sulla mancata prosecuzione delleannotazioni contabili dopo tale data.

Essa ha invece valorizzato – come già in parteevidenziato – una pluralità di elementi oggettivi convergenti (oltre alla totaleassenza di documenti contabili, sociali e fiscali dal gennaio 2012 sino al fallimento),che hanno fatto concludere per ritenere che le scritture fossero state tenute conmodalità “ingannatorie” (mediante l’annotazione di dati falsi o l’omessaannotazione di singoli dati veri, artatamente compiuta al fine di rendereimpossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio della fallita).Tra tali elementi vi sono, in dettaglio: la mancata consegna del libro inventarie del libro dei verbali del consiglio di amministrazione; il mancato aggiornamentodel libro soci e del libro verbali assembleari; le lacune del libro giornale; leirregolarità dei registri IVA, nei quali risultavano fatture con identica numerazioneindirizzate a soggetti diversi e, in taluni casi, prive dei relativi documenti ditrasporto a riprova dell'effettiva movimentazione delle merci; l’annotazione dialcuni pagamenti con assegni emessi da un cliente quali fittizio "versamento soci";la pacifica registrazione in contabilità di crediti inesigibili.Da tanto, la sentenza d’appello ha confermato la valutazione (che il curatoreaveva per primo evidenziato) di impossibilità di ricostruire il movimento degli affaridella fallita.A ciò si aggiungono, sul piano soggettivo, il ruolo di gestore di fattodell’imputato, le sue stesse ammissioni dinanzi al curatore (ad esempio, circal’esistenza di registrazioni contabili per crediti certamente inesigibili) e lamanifesta inverosimiglianza della tesi difensiva del furto dell’interadocumentazione, a fronte di una denuncia generica e della circostanza che lescritture avrebbero dovuto trovarsi presso lo studio incaricato della loro tenuta enon presso la fallita.

Trattasi di elementi da cui i giudici di merito hannocorrettamente tratto esservi, nella specie, il dolo circa l’irregolare tenuta dellescritture.Per giunta, come già evidenziato, l'imputato non spiega per quale ragioneabbia trattenuto, e poi prodotto solo in questa sede processuale, parte dellacontabilità (i detti mastrini), che avrebbe dovuto consegnare al curatore.La decisione impugnata si colloca pienamente, dunque, entro i detti principielaborati dalla giurisprudenza di legittimità e risulta esente da vizi motivazionalicensurabili in questa sede.3.2.

Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, la censura (con cui ilricorrente contesta la ritenuta fittizietà della fornitura di rame e della fattura [OSCURATO:SOCIETA]. del 30 dicembre 2011, sostenendo che tale società fosse servita agarantire alla fallita l’approvvigionamento di materia prima, poi regolato aconsuntivo e in parte compensato con la cessione dei macchinari, come dichiaratoda [OSCURATO:PERSONA] e desumibile dal documento “[OSCURATO:PERSONA] 2010-2011”,ritenuto compatibile con l’importo fatturato) è inammissibile perché volta acontrapporre una diversa ricostruzione del fatto a quella congruamente recepitadai giudici di merito.3.2.1.

La giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel qualificare il delitto dibancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare come reato di pericoloconcreto.

Ciò significa che, ai fini della sua integrazione, non è sufficiente la meraconstatazione di un atto di depauperamento (la distrazione sine titulo), ma ènecessario che il giudice accerti specificamente che tale atto, incidendonegativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, sia idoneo a creare, convalutazione ex ante, un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragionicreditorie.

Insomma, l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sullaconsistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo realeper il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempoche precede l'apertura della procedura fallimentare, sicché, ai fini della prova delreato, il giudice, oltre alla constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo, devevalutare la qualità del distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suoreale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori (Sez. 5,n. 28941 del 14/02/2024, Messina, Rv. 287059-01).L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione ècostituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria laconsapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recarepregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare alpatrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazionicontratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805-01).3.2.2.

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno accertato, con motivazionelineare e non manifestamente illogica, che, a fronte del pacifico credito della fallitaverso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per euro 253.540,40 (per la cessione di attrezzature e benidi magazzino) del tutto fittizia era la speculare posta debitoria di euro 363.000,00per fornitura di rame.

Al riguardo, hanno valorizzato le seguenti circostanze: larelativa fattura era stata emessa il 30 dicembre 2011, quando l’attività d’impresaera ormai cessata; il rame non era stato inventariato né rinvenuto in sedefallimentare; di esso non vi era menzione nella denuncia di furto del 2012; lafattura non conteneva alcun riferimento a una compensazione con il credito dellafallita; la tesi della successiva trasformazione del rame in prodotto finito e dellasua rivendita ai clienti era priva di qualsiasi riscontro, documentale o d’altro tipo.A fronte di tale motivazione, il ricorso si limita a riproporre la versionedifensiva già disattesa in appello, affidata essenzialmente alle dichiarazioni delteste [OSCURATO:PERSONA] e al prospetto “[OSCURATO:PERSONA] 2010-2011”, chiedendo insostanza una rivalutazione delle risultanze istruttorie – sulla base di una meracontrapposizione di alcune di esse a quelle ritenute, come detto, con motivazionecongrua, decisive dai giudici di merito – non consentita in questa sede.Né giova al ricorrente il richiamo finale all’art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917del 1986 e alla pretesa inesigibilità di altri crediti iscritti in bilancio.

La sentenzaimpugnata non ha fondato l’affermazione di responsabilità per bancarottafraudolenta patrimoniale sulla base della mancata cancellazione di poste creditoriedivenute inesigibili, ma sull’omesso incasso del credito verso “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” esulla fittizia appostazione della corrispondente passività di euro 363.000,00.

Ilrilievo difensivo è dunque inconferente rispetto alla ratio decidendi.Né può esservi dubbio che tanto integri, comunque, il profilo patrimonialecontestato, in ragione del principio consolidato secondo cui l'alienazione di cespiti(beni o quote societarie che siano) della fallita integra la fattispecie di bancarottaper distrazione qualora ad essa non sia seguito il pagamento del prezzo pattuito(Sez. 5, n. 33306 del 23/05/2016, Cosci, Rv. 268022-01; così pure Sez. 5, n.32938 del 12/7/2021, non massimata), a maggior ragione laddove nulla dicredibile e razionale si spieghi al riguardo.4.

Da quanto esposto discende anche l’infondatezza delle richiestesubordinate, a partire da quella di riqualificazione dei fatti nella più lieve ipotesi dibancarotta semplice.La sentenza impugnata ha infatti ravvisato, con motivazione immune da vizirilevabili in questa sede, non già una gestione disordinata o soltanto imprudente,ma, oltre al detto doloso omesso incasso del credito verso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e allafittizia appostazione della passività di euro 363.000,00 verso la stessa società, unaconsapevole alterazione del quadro contabile e patrimoniale della società,realizzata attraverso la sottrazione o mancata consegna di libri obbligatori, latenuta di una contabilità inattendibile e la creazione di una posta debitoria fittiziafunzionale a neutralizzare il reale credito vantato dalla fallita verso una societàriferibile allo stesso ricorrente e volta a giustificare il trasferimento di beni senzaeffettivo corrispettivo.In assenza di specifiche censure autonome sul trattamento sanzionatorio -diverse da quelle dipendenti dalla richiesta di riqualificazione, restano assorbite leulteriori istanze relative al giudizio di comparazione tra circostanze e alla misuradella pena.Non è, infine, scrutinabile in questa sede la richiesta di conversione dellapena nella detenzione domiciliare sostitutiva, trattandosi di domanda che postulavalutazioni di merito e prognostiche circa l’idoneità della pena sostitutiva nel casoconcreto, estranee al sindacato di legittimità, oltre a non essere sorretta, nelricorso, da specifiche allegazioni sui presupposti applicativi.5.

Analogamente dovrebbe dirsi per la richiesta di applicazione dellacontinuazione, la cui decisione implica valutazioni di fatto non consentita in sededi legittimità (Sez. 1, n. 51 del 09/01/1985, Rv. 168180-01; Sez. 3, n. 4217 del23/02/1983, Coscia, Rv. 158900-01), se non fosse preliminare rilevarel’inammissibilità della stessa, proposta con motivi aggiunti tardivamentedepositati, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., solo il 26 marzo 2026 (perl’udienza fissata per il 7 aprile 2026).Al riguardo, seppure in relazione al giudizio di appello, questa Corte ha giàchiarito che la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a reatogiudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza deltermine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art.585, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, D'Antoni, Rv.285991-01, la quale rimarca l'assenza di qualsiasi pregiudizio per l'imputato, chepuò sempre vedersi riconoscere la continuazione in sede esecutiva, ex art. 671cod. proc. pen.; così pure Sez. 7, Ordinanza n. 44469 del 2024).Nella specie, tuttavia, tanto non è accaduto, con conseguente inammissibilitàdella domanda.6.

Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della partecivile e, per essa, in favore dello Stato, essendo la stessa ammessa al patrocinioa sue spese.

In tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spesesostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, competealla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato alpagamento di tali spese in favore dello Stato, mentre è rimessa al giudice delrinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, laliquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensidegli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez.

U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020,De, Rv. 277760-01).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spesedello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Brescia conseparato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002,disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 07/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di Brescia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,rappresentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili origettarsi i motivi di ricorso, confermando la penale responsabilità dell’imputato;lette le conclusioni dell'imputato, di cui alle note con motivo aggiunto inviate il26/3/2026, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorsoo comunque disporsi la continuazione tra quanto contestato nel presente giudizioe quanto accertato con sentenza della Corte di appello di Brescia n. 951/2025.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 20 maggio 2025, la Corte di appello diBrescia ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto,confermato la pronuncia di primo grado con cui il Tribunale di Brescia, in data 19maggio 2022, lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro direclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento del danno in favore dellacostituita parte civile, con provvisionale di euro 50.000,00, in relazione ai reati dibancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi in concorso conCristina Cavallini, amministratrice di diritto della società, giudicata separatamente.All’imputato, amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., fallitail 18 ottobre 2013, è stato contestato di avere sottratto i libri e le scritture contabiliobbligatorie dal 2011 fino al fallimento e di avere tenuto la residua contabilità inguisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimentodegli affari e, infine, di avere omesso di incassare dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (societàriconducibile allo stesso imputato) il prezzo della vendita di attrezzature e beni dimagazzino per euro 253.540,40, esponendo passività inesistenti per euro363.000,00, a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per una fornitura di rame da parte diquest’ultima del tutto fittizia, poiché la relativa fattura era stata emessa il giornoprecedente al licenziamento dei dipendenti (quando l'attività era ormai cessata) epoiché il curatore non aveva rinvenuto alcun quantitativo di rame in magazzinoLe circostanze attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti alleaggravanti della pluralità dei fatti di bancarotta e del danno patrimoniale dirilevante gravità, in ragione delle iniziative post factum assunte dall’imputato perridurre l’esposizione debitoria verso alcuni creditori privilegiati.2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato affidato a tre motivi.2.1. Con il primo si deduce inosservanza di norme processuali, lamentandouna mancata acquisizione documentale e la contraddittorietà della motivazione inordine alle acquisizioni di documenti nel giudizio, oggetto di diverso metro divalutazione.Il Tribunale avrebbe, anzitutto, illegittimamente acquisito, all’udienza del 19maggio 2022 e su richiesta della parte civile, alcuni documenti, tra cui il librogiornale e copia di assegni del biennio 2009-2010, ritenuti estranei alla relazionefallimentare, dunque tardivamente, in quanto avrebbero dovuto essere depositati,al più tardi, entro l’udienza del 7 dicembre 2021, nella quale era stato escusso ilcuratore. Tali documenti, da ritenere inutilizzabili, avrebbero determinato lavalutazione del Tribunale in ordine all’inverosimiglianza della ricostruzionedifensiva concernente l’occultamento contabile.Si eccepisce, altresì la parzialità della documentazione acquisita, poiché ilcuratore avrebbe prodotto i libri giornale del 2009 e del 2010, ma non quello del2011, pur avendo affermato, nella relazione, che il libro giornale risultavaaggiornato sino a tale anno.Si assume, inoltre, la contraddittorietà della motivazione, perché, da un lato,aveva reputato acquisibili i detti documenti in quanto rilevanti e, dall’altro, avevarespinto la speculare richiesta difensiva di acquisizione dei registri IVA, cosìrimettendo, in sostanza, la selezione del materiale reputato decisivo alla soladisponibilità della curatela. Il ricorrente aggiunge che, se i giudici non avesseroritenuto sufficiente il materiale difensivo costituito dai mastrini e dal prospettodenominato “[OSCURATO:PERSONA]”, avrebbero dovuto disporre l’acquisizione del librogiornale 2011 e dei registri IVA 2010-2011, non potendosi valorizzare l’asseritaassenza di registrazioni nel 2011 in documenti mai acquisiti.2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi motivazionali e violazionedell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in relazione all’art. 603, comma1, cod. proc. pen., circa la denegata richiesta di acquisire i registri IVA vendita eacquisti, nonché il libro giornale 2011, nella esclusiva disponibilità del curatore. Sisostiene che la difesa, non disponendo della documentazione societaria, avevapotuto ricostruire i rapporti commerciali soltanto attraverso i mastrini di conto ele prove testimoniali, sicché aveva ritualmente chiesto, già con i motivi aggiunti inappello e poi nelle conclusioni, l’acquisizione della detta documentazione contabilereputata decisiva per verificare l’effettività delle operazioni commerciali e dellevendite dei prodotti lavorati. Il rigetto di tale istanza viene censurato comeapodittico, in quanto basato sull’inattendibilità della contabilità, in generale, e deimastrini prodotti dalla difesa, in particolare. Si assume, inoltre, che la sentenza diappello abbia tratto argomenti decisivi dall’assenza di registrazioni di vendita nellibro giornale e nel registro IVA del 2011, dichiarata dal curatore, senza, però,acquisire ed esaminare tali documenti, mai entrati nel processo.2.3. Con il terzo motivo si deducono vizi motivazionali in ordine sia alpresunto occultamento delle scritture contabili, sia alla ritenuta bancarottafraudolenta patrimoniale.Quanto al primo profilo, si ribadisce che la società aveva di fatto cessato lapropria attività alla fine del 2011 e che le scritture sarebbero state corrette sino atale data. La mancata successiva registrazione sarebbe, dunque, non dolosa,dovuta, peraltro, anche all’impossibilità dell’imputato di accedere ai localiaziendali, a causa dello sfratto subito e per il loro affidamento, dal gennaio 2012,all’esclusiva disponibilità di un custode giudiziario estraneo alla società. La difesalamenta inoltre che la Corte territoriale abbia recepito in modo generico i rilievi delcuratore circa la duplicazione di fatture e altre irregolarità contabili, senza alcunesame della documentazione che la difesa aveva chiesto di acquisire e senzaconfrontarsi, in modo puntuale, con le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA].Con riguardo alla bancarotta patrimoniale, il ricorrente deduce che i giudicidi merito avrebbero illogicamente ritenuto inesistente la fornitura di rame da partedella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e fittizia la relativa fattura emessa il 30 dicembre 2011 adefinizione dei rapporti commerciali intercorsi tra le due società. Secondo laprospettazione difensiva, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata costituita non già in funzionedistrattiva, ma per consentire alla società poi fallita, divenuta inaffidabile, dicontinuare a reperire la materia prima necessaria alle lavorazioni tramite unsoggetto più affidabile. Le forniture di rame, eseguite costantemente a credito (acausa della carenza di liquidità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) sarebbero poistate regolate con l’emissione di un'unica fattura alla chiusura dei rapporti eparzialmente soddisfatte mediante la cessione dei beni strumentali residui. Lamancanza di giacenze di rame al momento del fallimento sarebbe perfettamentecompatibile con l’avvenuta trasformazione del materiale in prodotto finito e con lasuccessiva consegna ai clienti. Il ricorrente richiama, a sostegno di talericostruzione, sia le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui la [OSCURATO:PERSONA].r.l. rappresentava un “ponte” verso i fornitori e la maxi-fattura di 363.000,00euro emessa il 30 dicembre 2011, emessa alla fine dell'attività, incorporava tuttoil rame consegnato nel biennio 2010-2011 non ancora pagato), sia il documentodifensivo “[OSCURATO:PERSONA] 2010-2011”, dal quale desumeva che, a fronte divendite per complessivi euro 521.540,49 nel biennio 2010-2011, il costo dellamateria prima, calcolato nella misura fisiologica del settanta per cento del prodottofinito, ammonterebbe a euro 365.078,34, importo sostanzialmente coincidentecon i 363.000,00 euro fatturati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Viene altresì censurata l’affermazione secondo cui la fallita non avrebberegistrato vendite nel 2011 (rendendo inverosimile l’acquisto di rame di cui alladetta fattura), poiché il relativo registro IVA non era stato acquisito.Infine, si contesta l’ulteriore elemento a carico – aver mantenuto a bilanciocrediti inesigibili (ossia impossibili da incassare, ad esempio perché relativi asocietà già cessate da oltre un anno) – assumendosi che la loro cancellazioneavrebbe richiesto, ai sensi dell’art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, iniziativegiudiziarie economicamente insostenibili per una società in grave crisi finanziaria.3. Il ricorrente ha concluso, in via principale, per l’annullamento dellasentenza impugnata e l’assoluzione; in via subordinata, per l’annullamento conriqualificazione dei fatti nella più lieve fattispecie di bancarotta semplice, in ragionedell’asserita insussistenza del dolo specifico, con riconoscimento della prevalenzadelle attenuanti generiche e contenimento della pena nei minimi edittali; chiede,in ogni caso, disporsi la conversione della pena nella sanzione sostitutiva delladetenzione domiciliare introdotta dalla riforma Cartabia.4. Con memoria depositata in data 26/3/2026, la difesa ha dedotto unulteriore motivo di ricorso, chiedendo l’applicazione del regime dellacontinuazione, ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. pen., tra i reati oggetto delpresente procedimento e quelli accertati con sentenza n. 951/2025 della Corte diappello di Brescia riferita alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., emessa il 18 giugno 2025 e depositatail 4 settembre 2025, ovvero prima del ricorso in esameCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso e il motivo nuovo introdotto con le note difensive sono infondatie, per taluni profili, inammissibili.2. I primi due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminaticongiuntamente e vanno rigettati.2.1. La Corte territoriale ha correttamente escluso l’inutilizzabilità delleproduzioni documentali effettuate dalla parte civile all’udienza del 19 maggio2022, rilevando che si trattava di documenti acquisibili ai sensi dell’art. 234 cod.proc. pen. e che la preclusione di cui all’art. 468 cod. proc. pen. non si estendealla prova documentale. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, lapreclusione derivante dal mancato rispetto del termine indicato dall’art. 468,comma 1, cod. proc. pen. non riguarda le richieste di acquisizione di provedocumentali, che possono essere formulate anche successivamente, purché siaassicurato il contraddittorio sul loro contenuto (in tal senso si sono espresse Sez.5, n. 23004 del 09/03/2017, dep. 11/05/2017, Russo, Rv. 270218-01 e Sez. 2, n.48861 del 18/11/2009, Della Cella, Rv. 246472-01).Nel caso in esame, il ricorrente non allega una concreta lesione del diritto didifesa diversa dalla mera – da lui assunta – tardività della produzione, né dimostrache la decisione di merito sia stata fondata esclusivamente sui documenti cosìacquisiti e, dunque, la loro decisività. Al contrario, la sentenza impugnata liinserisce in un più ampio percorso argomentativo che valorizza la complessivaincompletezza e inattendibilità della contabilità sociale, la mancata consegna dilibri obbligatori, la presenza di anomalie nei registri disponibili e l’impossibilità, peril curatore, di ricostruire patrimonio, affari e cause del dissesto. La doglianza,pertanto, non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.2.2. Quanto all’omessa acquisizione probatoria ex art. 603, comma 1, cod.proc. pen., che parte ricorrente prospetta come “mancata assunzione di provadecisiva”, secondo principio ripetutamente affermato da questa Corte, la mancataassunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606,comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi diprova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod.proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso sisolleciti dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteridiscrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questisia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 884 del22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722-01).Invero, l’ipotesi di rinnovazione del dibattimento di cui all’art. 603, comma1, cod. proc. pen., che riguarda prove preesistenti già note alla parte, èsubordinata alla condizione che il giudice d'appello ritenga, secondo la suavalutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti(Sez. 6, n. 7809 del 26/05/1998, Renzi, Rv. 211262-01; Sez. 6, n. 20095 del26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228-01). Tanto che, ai fini del rigetto dell’istanzapriva di tale presupposto, non sarebbe necessaria neppure una motivazioneespressa, bastando evidenziare la sussistenza di elementi sufficienti ad affermareo negare la responsabilità del reo (Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, Rv. 247872-01; confronta, negli stessi termini, Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014,Rv. 259893-01, e, in termini analoghi, Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021,Rv. 280589-01).Corollario di quanto precede è che ogni doglianza sollevata, al riguardo, insede di legittimità presuppone che chi la prospetti lumeggi – come richiedechiaramente l’art. 603, commi 1 e 3, cod. proc. pen. – la indispensabilità dellaprova richiesta ai fini della decisione: nel senso che dovrebbe dimostrarsi che ilgiudice d’appello non fosse «in grado di decidere allo stato degli atti» o avrebbedovuto reputare la stessa «assolutamente necessaria». Tanto richiede l’onere, incapo a parte ricorrente, di specificare e documentare le ragioni per le quali il mezzodi prova richiesto sia indispensabile e, dunque, potenzialmente decisivo al fine disovvertire il compendio istruttorio già formatosi (così, in generale, in tema disollecito all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc.pen., si veda Sez. 3, n. 5441 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272573-01; inmateria di esame dell'imputato, si vedano: Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Rv.283522-02, Sez. 2, n. 37883 del 20/07/2017, Rv. 271141-01 e Sez. 2, n. 36365del 07/05/2013, Rv. 256875-01).Nella specie, la difesa non indica quale specifica registrazione, se acquisita,avrebbe avuto forza realmente decisiva e incompatibile con il costrutto accusatorioe per quale ragione.In ogni caso, la Corte di appello ha fornito una motivazione nonmanifestamente illogica nel ritenere non decisiva l’acquisizione dei registri IVA edel libro giornale 2011. Secondo i giudici di merito, la richiesta difensiva non eradiretta a introdurre un dato univoco incompatibile con il costrutto accusatorio, maa ricercare, all’interno di una contabilità già reputata lacunosa e inattendibile,possibili elementi di conferma della diversa ricostruzione prospettata dalla difesa:ovvero una finalità meramente esplorativa sulla base di documentazione ritenuta– in base all’istruttoria espletata – inattendibile.Trattasi di valutazione riservata al giudice del merito e non censurabile se,come nella specie è, congruamente motivata.Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto inattendibile la contabilità dellasocietà sul rilievo che essa si presentasse incompleta, irregolare e soloparzialmente disponibile, con libri obbligatori non consegnati o non aggiornati,sicché non risultava possibile ricostruire in modo attendibile il patrimonio e ilmovimento degli affari. A ciò ha aggiunto che la prospettazione difensiva del furtodi parte della documentazione non fosse idonea a giustificare tali lacune, poiché larelativa denuncia conteneva riferimenti generici e non specificamente riferibili ailibri sociali e contabili mancanti. La Corte ha poi valorizzato la presenza di concreteanomalie interne alle scritture, quali fatture con medesima numerazione maindirizzate a soggetti diversi, documentazione non accompagnata dai prescrittidocumenti di trasporto, nonché discrasie tra dati contabili e movimenti reali,essendo emersi pagamenti non registrati come incassi, ma appostati comeversamenti soci. Ulteriore indice di inattendibilità è stato individuato nell’iscrizionedi ingenti crediti risultati, secondo quanto riferito dallo stesso imputato, inesistentio comunque irrealizzabili, nonché nella registrazione di una fattura per fornituradi rame reputata fittizia. Su tali basi, la Corte ha concluso che le scritture contabilinon rappresentassero fedelmente la reale situazione economico-patrimoniale dellasocietà e non consentissero al curatore di ricostruire né le vicende gestorie né lecause del dissesto.La circostanza, poi, che tali dati siano stati desunti, da parte dei giudici dimerito, dalla relazione del curatore e relativi allegati e da quanto da costui chiaritonel giudizio, anziché esaminando direttamente la contabilità, non si vede in qualemodo inficerebbe l’acquisizione probatoria, non essendo, peraltro, prevista unagerarchia nelle fonti di prova che definisca come meno “probanti” quelle utilizzatenel caso di specie.Né, ad ogni modo, il ricorrente indica quale specifica registrazione, oveacquisita, sarebbe stata idonea a sovvertire il giudizio di merito; esso si limita,piuttosto, a postulare un’utilità soltanto eventuale della documentazione richiesta,prospettando – si ripete – un’integrazione istruttoria meramente esplorativa,peraltro sulla base di una documentazione contabile che, per le dette ragioni, inmodo del tutto logico, è stata ritenuta comunque del tutto inattendibile (come, pergiunta, conferma il non meglio spiegato possesso dei mastrini da partedell'imputato, nonostante gli stessi – facenti parte della contabilità – avrebberodovuto essere consegnati alla curatela).Anche sotto questo profilo, pertanto, la censura si rivela del tutto infondata.3. Neppure il terzo motivo merita accoglimento.3.1. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, la censura – con cui simira ad evidenziare l’assenza di dolo nell’omessa tenuta della contabilità nellaparte finale della vita dell’impresa, per l’impossibilità dell’imputato di accedere ailocali aziendali, a causa dello sfratto subito, e per il loro affidamento, dal gennaio2012, all’esclusiva disponibilità di un custode giudiziario – è infondata nella partein cui denuncia violazione di legge ed è inammissibile nella parte in cui pretendeuna diversa lettura del materiale probatorio.3.1.1. È noto che l’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942, punisce dueipotesi alternative, denominate di bancarotta fraudolenta documentale “generale”e “specifica”.La prima consiste nella fraudolenta tenuta delle scritture contabili (in ragionedi annotazioni false o parzialmente omesse: Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020,Montanari, Rv. 278321-01), con modalità tali da impedire la ricostruzione delpatrimonio o del movimento degli affari dell’impresa: presuppone, dunque, unaccertamento sulle scritture contabili effettivamente rinvenute e richiede il dologenerico (tra le tante, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650-01; Sez. 5, n. 18634del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904-01).La seconda è insita nell'occultamento, omessa tenuta o distruzione dellescritture contabili, presuppone la loro fisica inesistenza, «in tutto o in parte» (comeprevede la norma in esame: così Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 284677-02, in motivazione), ed è assistita da dolo specifico di recare danno ai creditori oprocurare, a sé o altri, un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep.2023, Occhiuzzi, Rv. 283983-01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020,Morace, Rv. 279179-01; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992-01).In breve, solo la materiale tenuta delle scritture con modalità “ingannatorie”(mediante l’annotazione di dati falsi o l’omessa annotazione di singoli dati veri,artatamente compiuta al fine di rendere impossibile la ricostruzione degli affari edel patrimonio della fallita) integra la bancarotta fraudolenta documentale“generale” e, sotto il profilo soggettivo, implica il dolo generico: laddove lacarenza, anche parziale, delle scritture o la loro formale esistenza con totaleassenza di annotazioni configurano – in assenza del detto connotato decettivo –bancarotta fraudolenta documentale “specifica”, richiedendo il fine di recarepregiudizio ai creditori o di procurare a sé o altri un ingiusto profitto (si vedano,oltre le già citate, Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, inmotivazione; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01).Il dolo della bancarotta fraudolenta documentale “specifica” non può che«trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime diesperienza». Ad esempio, il mero «sottrarsi ad ogni contatto con il curatore, perevitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne la mancata istituzione,e la condotta di occultamento, sottrazione e distruzione delle scritture, a fronte dipassività elevate, […] integrano la prova del dolo specifico richiesto dalla normaincriminatrice» (Sez. 5, n. 47762 del 16/12/2022, non massimata; così pure,analogamente, Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, che, inmotivazione, ha valorizzato all’uopo il «consapevole protrarsi del comportamentoomissivo per numerosi anni» e «la non veritiera giustificazione della mancanzadelle scritture».Come detto, l’omessa tenuta delle scritture contabili può essere parziale epuò essere integrata anche da libri "lasciati in bianco": fatto che si differenzia daquello, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veriallorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, manell'omessa indicazione di specifiche operazioni (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024,Cocozza, Rv. 287175-01).La qualificazione nell’una o l’altra ipotesi è, evidentemente, frutto di unavalutazione fattuale di cui, tuttavia, deve essere dato chiaro conto nellamotivazione.3.1.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non si è basata, dunque,sulla mera cessazione dell’attività nel 2011 o sulla mancata prosecuzione delleannotazioni contabili dopo tale data. Essa ha invece valorizzato – come già in parteevidenziato – una pluralità di elementi oggettivi convergenti (oltre alla totaleassenza di documenti contabili, sociali e fiscali dal gennaio 2012 sino al fallimento),che hanno fatto concludere per ritenere che le scritture fossero state tenute conmodalità “ingannatorie” (mediante l’annotazione di dati falsi o l’omessaannotazione di singoli dati veri, artatamente compiuta al fine di rendereimpossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio della fallita).Tra tali elementi vi sono, in dettaglio: la mancata consegna del libro inventarie del libro dei verbali del consiglio di amministrazione; il mancato aggiornamentodel libro soci e del libro verbali assembleari; le lacune del libro giornale; leirregolarità dei registri IVA, nei quali risultavano fatture con identica numerazioneindirizzate a soggetti diversi e, in taluni casi, prive dei relativi documenti ditrasporto a riprova dell'effettiva movimentazione delle merci; l’annotazione dialcuni pagamenti con assegni emessi da un cliente quali fittizio "versamento soci";la pacifica registrazione in contabilità di crediti inesigibili.Da tanto, la sentenza d’appello ha confermato la valutazione (che il curatoreaveva per primo evidenziato) di impossibilità di ricostruire il movimento degli affaridella fallita.A ciò si aggiungono, sul piano soggettivo, il ruolo di gestore di fattodell’imputato, le sue stesse ammissioni dinanzi al curatore (ad esempio, circal’esistenza di registrazioni contabili per crediti certamente inesigibili) e lamanifesta inverosimiglianza della tesi difensiva del furto dell’interadocumentazione, a fronte di una denuncia generica e della circostanza che lescritture avrebbero dovuto trovarsi presso lo studio incaricato della loro tenuta enon presso la fallita. Trattasi di elementi da cui i giudici di merito hannocorrettamente tratto esservi, nella specie, il dolo circa l’irregolare tenuta dellescritture.Per giunta, come già evidenziato, l'imputato non spiega per quale ragioneabbia trattenuto, e poi prodotto solo in questa sede processuale, parte dellacontabilità (i detti mastrini), che avrebbe dovuto consegnare al curatore.La decisione impugnata si colloca pienamente, dunque, entro i detti principielaborati dalla giurisprudenza di legittimità e risulta esente da vizi motivazionalicensurabili in questa sede.3.2. Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, la censura (con cui ilricorrente contesta la ritenuta fittizietà della fornitura di rame e della fattura [OSCURATO:SOCIETA]. del 30 dicembre 2011, sostenendo che tale società fosse servita agarantire alla fallita l’approvvigionamento di materia prima, poi regolato aconsuntivo e in parte compensato con la cessione dei macchinari, come dichiaratoda [OSCURATO:PERSONA] e desumibile dal documento “[OSCURATO:PERSONA] 2010-2011”,ritenuto compatibile con l’importo fatturato) è inammissibile perché volta acontrapporre una diversa ricostruzione del fatto a quella congruamente recepitadai giudici di merito.3.2.1. La giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel qualificare il delitto dibancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare come reato di pericoloconcreto. Ciò significa che, ai fini della sua integrazione, non è sufficiente la meraconstatazione di un atto di depauperamento (la distrazione sine titulo), ma ènecessario che il giudice accerti specificamente che tale atto, incidendonegativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, sia idoneo a creare, convalutazione ex ante, un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragionicreditorie. Insomma, l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sullaconsistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo realeper il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempoche precede l'apertura della procedura fallimentare, sicché, ai fini della prova delreato, il giudice, oltre alla constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo, devevalutare la qualità del distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suoreale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori (Sez. 5,n. 28941 del 14/02/2024, Messina, Rv. 287059-01).L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione ècostituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria laconsapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recarepregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare alpatrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazionicontratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805-01).3.2.2. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno accertato, con motivazionelineare e non manifestamente illogica, che, a fronte del pacifico credito della fallitaverso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per euro 253.540,40 (per la cessione di attrezzature e benidi magazzino) del tutto fittizia era la speculare posta debitoria di euro 363.000,00per fornitura di rame. Al riguardo, hanno valorizzato le seguenti circostanze: larelativa fattura era stata emessa il 30 dicembre 2011, quando l’attività d’impresaera ormai cessata; il rame non era stato inventariato né rinvenuto in sedefallimentare; di esso non vi era menzione nella denuncia di furto del 2012; lafattura non conteneva alcun riferimento a una compensazione con il credito dellafallita; la tesi della successiva trasformazione del rame in prodotto finito e dellasua rivendita ai clienti era priva di qualsiasi riscontro, documentale o d’altro tipo.A fronte di tale motivazione, il ricorso si limita a riproporre la versionedifensiva già disattesa in appello, affidata essenzialmente alle dichiarazioni delteste [OSCURATO:PERSONA] e al prospetto “[OSCURATO:PERSONA] 2010-2011”, chiedendo insostanza una rivalutazione delle risultanze istruttorie – sulla base di una meracontrapposizione di alcune di esse a quelle ritenute, come detto, con motivazionecongrua, decisive dai giudici di merito – non consentita in questa sede.Né giova al ricorrente il richiamo finale all’art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917del 1986 e alla pretesa inesigibilità di altri crediti iscritti in bilancio. La sentenzaimpugnata non ha fondato l’affermazione di responsabilità per bancarottafraudolenta patrimoniale sulla base della mancata cancellazione di poste creditoriedivenute inesigibili, ma sull’omesso incasso del credito verso “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” esulla fittizia appostazione della corrispondente passività di euro 363.000,00. Ilrilievo difensivo è dunque inconferente rispetto alla ratio decidendi.Né può esservi dubbio che tanto integri, comunque, il profilo patrimonialecontestato, in ragione del principio consolidato secondo cui l'alienazione di cespiti(beni o quote societarie che siano) della fallita integra la fattispecie di bancarottaper distrazione qualora ad essa non sia seguito il pagamento del prezzo pattuito(Sez. 5, n. 33306 del 23/05/2016, Cosci, Rv. 268022-01; così pure Sez. 5, n.32938 del 12/7/2021, non massimata), a maggior ragione laddove nulla dicredibile e razionale si spieghi al riguardo.4. Da quanto esposto discende anche l’infondatezza delle richiestesubordinate, a partire da quella di riqualificazione dei fatti nella più lieve ipotesi dibancarotta semplice.La sentenza impugnata ha infatti ravvisato, con motivazione immune da vizirilevabili in questa sede, non già una gestione disordinata o soltanto imprudente,ma, oltre al detto doloso omesso incasso del credito verso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e allafittizia appostazione della passività di euro 363.000,00 verso la stessa società, unaconsapevole alterazione del quadro contabile e patrimoniale della società,realizzata attraverso la sottrazione o mancata consegna di libri obbligatori, latenuta di una contabilità inattendibile e la creazione di una posta debitoria fittiziafunzionale a neutralizzare il reale credito vantato dalla fallita verso una societàriferibile allo stesso ricorrente e volta a giustificare il trasferimento di beni senzaeffettivo corrispettivo.In assenza di specifiche censure autonome sul trattamento sanzionatorio -diverse da quelle dipendenti dalla richiesta di riqualificazione, restano assorbite leulteriori istanze relative al giudizio di comparazione tra circostanze e alla misuradella pena.Non è, infine, scrutinabile in questa sede la richiesta di conversione dellapena nella detenzione domiciliare sostitutiva, trattandosi di domanda che postulavalutazioni di merito e prognostiche circa l’idoneità della pena sostitutiva nel casoconcreto, estranee al sindacato di legittimità, oltre a non essere sorretta, nelricorso, da specifiche allegazioni sui presupposti applicativi.5. Analogamente dovrebbe dirsi per la richiesta di applicazione dellacontinuazione, la cui decisione implica valutazioni di fatto non consentita in sededi legittimità (Sez. 1, n. 51 del 09/01/1985, Rv. 168180-01; Sez. 3, n. 4217 del23/02/1983, Coscia, Rv. 158900-01), se non fosse preliminare rilevarel’inammissibilità della stessa, proposta con motivi aggiunti tardivamentedepositati, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., solo il 26 marzo 2026 (perl’udienza fissata per il 7 aprile 2026).Al riguardo, seppure in relazione al giudizio di appello, questa Corte ha giàchiarito che la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a reatogiudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza deltermine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art.585, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, D'Antoni, Rv.285991-01, la quale rimarca l'assenza di qualsiasi pregiudizio per l'imputato, chepuò sempre vedersi riconoscere la continuazione in sede esecutiva, ex art. 671cod. proc. pen.; così pure Sez. 7, Ordinanza n. 44469 del 2024).Nella specie, tuttavia, tanto non è accaduto, con conseguente inammissibilitàdella domanda.6. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della partecivile e, per essa, in favore dello Stato, essendo la stessa ammessa al patrocinioa sue spese. In tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spesesostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, competealla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato alpagamento di tali spese in favore dello Stato, mentre è rimessa al giudice delrinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, laliquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensidegli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020,De, Rv. 277760-01). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spesedello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Brescia conseparato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002,disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 07/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17258/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris