CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13338/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 del Tribunale de L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udite le conclusioni del Procuratore generale che ha invocato il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], presente anche quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso e ne ha invocato l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'il dicembre del 2024 il Tribunale di L'Aquila ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale della ditta Fassaresponsabile del reato ascrittogli, di cui all'art. 23, comma 1, divo 2008/81 sanzionato a norma dell'art. 57, comma 2, contestato il 6 novembre 2019, e, riconosciute attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 8.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, con pena sospesa e non menzione della condanna. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a tre motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., inosservanza o erronea applicazione della legge -in relazione all'art. 23, comma 1, divo n. 81/2008- per la ritenuta configurabilità, nel caso di specie, della contravvenzione contestata. Accertata in data 6 novembre 2019 la presenza, all'atto del sopralluogo, presso la ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., di due silos -alla stessa concessi in comodato d'uso gratuito dalla' ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.- che risultavano non essere stati sottoposti alle verifiche periodiche previste dalla normative vigenti -situazione invero successivamente rimossa per l'attivarsi del datore di lavoro-, assume la difesa, contestando l'ipotesi accusatoria secondo cui la ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fornitrice, sarebbe destinataria delle disposizioni di cui all'art. 23 divo contestato, che mancherebbero i presupposti per l'applicabilità del precetto normativo per l'assenza dei presupposti di legge. Ratto dell'art. 23 è quella di evitare l'immissione sul mercato di attrezzature di lavoro pericolose che non soddisfino ab origine i requisiti tecnici previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, non quella di sanzionare l'uso di attrezzature omologate e regolari, semplicemente non sottoposte alle verifiche previste dall'art. 71, comma 11. D.Igs. 81/2008. Unico soggetto responsabile sarebbe la ditta Iarinini. La violazione dell'art. 23 d.lgs. 81/08 sarebbe stata erroneamente contestata a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., mentre nella specie dovrebbe ravvisarsi una mera omessa corretta manutenzione ex art. 71 d.lvo 81/08, adempimento incombente sul datore di lavoro che, infatti, per l'omissione delle verifiche periodiche esterne è stata sanzionata dall'Ispettorato del Lavoro, mentre l'omologazione e la conformità dei due silos alle disposizioni tecniche al momento della consegna sarebbe stata acclarata in dibattimento, attraverso le produzioni difensive e la deposizione di un teste, il Ma di nel li . Da ciò la denunciata violazione di legge. 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza o erronea applicazione della legge -art. 131-bis cod.pen.-. 2Il Tribunale. impugnato ha ritenuto non applicabile l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto senza motivare sulla incensuratezza del prevenuto, sulla derivazione delle mancate verifiche in quanto dovute ad un errore del software gestionale, sulla sottoposizione dei due silos alle più frequenti e importanti verifiche previste dall'art. 71, comma 8, d.lgs. 81/2008, tutti, in tesi, indici della tenuità del fatto. 2.3. Col terzo motivo la difesa denuncia che con la sentenza il Tribunale ha disposto anche la sospensione condizionale della pena e la non menzione, non richieste dalla difesa. L'imputato ha l'interesse, eventuale, a corrispondere la pena dovuta a titolo di ammenda ed ottenere l'elisione del beneficio della sospensione condizionale in questo caso, potendone la sua fruizione render gravosa una sua nuova concessione in futuro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il Tribunale ha ben chiarito che l'art. 23 d.lgs. 81/2008 («1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione») contestato, si riferisce al fabbricanti, fornitori -quale è l'imputato- ed installatori, mentre il seguente art. 71 al datore di lavoro. Fabbricante delle attreZzature presenti sul cantiere tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], e, in particolare, dei silos che riportano il marchio [OSCURATO:PERSONA], è la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che aveva provveduto alle verifiche iniziali, dandone atto nella targhetta apposta ai due silos. La ditta [OSCURATO:SOCIETA]. è, pacificamente, la fornitrice, in forza di una concessione d'uso, documentalmente provata con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. . Dopo le verifiche iniziali i silos avrebbero dovuto essere sottoposti, ex art. 23 d.lgs. 81/2008, a verifica da parte di un soggetto terzo -verifica la cui iniziativa incombeva alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non effettuata- e, solo dopo, poi a verifica periodica interna all'azienda da parte della Tannini s.r.I., ditta datrice di lavoro, esecutrice dei lavori e presente in cantiere. Correttamente il Tribunale ha ritenuto la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perché la norma della cui violazione si discute è quella che fa carico non solo al fabbricante, 3ma anche al fornitore di macchinari, di mettere in circolazione attrezzature di lavoro, dispositivi individuali ed impianti rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Salute e sicurezza sul lavoro (art. 23 d. Igs. n. 81/2008), e che, invece, .quando nel concreto forniti erano privi delle prescritte verifiche di sicurezza, il che costituisce assunto semplicemente dapprima contestato in difetto di concrete allegazioni al proposito dalla difesa che, poi, eccentricamente, afferma che gli stessi avessero superato le verifiche previste ex art. 71, comma 8, cligs. 81/2008, quindi, contraddittoriamente, ammette l'addebito, sia pure argomentando che l'omessa verifica -deve intendersi ai sensi dell'art. 23- sarebbe dipesa da mero errore del software gestionale che non avrebbe segnalato al [OSCURATO:PERSONA] la scadenza dei termini per la verifica esterna. Il motivo, pertanto, che sembra mirare ad una diversa più favorevole lettura della piattaforma probatoria disponibile, è infondato. 2. Quanto al secondo motivo, relativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, si rileva che trattasi di esito definitorio non invocato dalla difesa innanzi alla corte di merito. È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, in assenza di una richiesta di parte, in quanto la richiesta, che chiaramente impinge nel merito, non può esser proposta per la prima volta in questa sede. 3. Ha ritenuto questa Corte, sin da Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994 Ud. (dep. 02/06/1994 ) Rv. 197535 - 01, che «[Lia sospensione condizionale non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena; l'interesse all'impugnazione, condizionante l'ammissibilità del ricorso, si configura pertanto tutte le volte in cui il provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa. Il pregiudizio addotto dall'interessato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato. (In applicazione del principio la Corte ha escluso che possa assumere rilevanza giuridica la mera opportunità, prospettata dal ricorrente, di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, perché valutazione di opportunità del tutto soggettiva e per giunta eventuale, e comunque in contraddizione con la prognosi di non 4reiterazione criminale, e quindi di ravvedimento, imposta dall'art. 164, comma primo, cod. pen. per la concessione del beneficio medesimo)». Quanto rappresentato dall'imputato è esattamente ciò che il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene irrilevante ai fini invocati, trattandosi di mere, per di più eventuali, considerazioni di opportunità. Il motivo è dunque infondato. 4. Ne consegue il rigetto del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M