CassazionedecretoSezione LDecisione del 24 marzo 2021
Cassazione n. 30477/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINAAZA sul ricorso 16889-2016 propo3to da: Ce [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale titolare dell'Impresa "Assorating del dott. [OSCURATO:PERSONA]", domiciliato in ROMA PIAllA CAVOUR presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 1264 [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 210/2315 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 30'12/2015 R.G.N. 231/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal. Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. - R.G. 16889/2016 Premesso che con sent. n. 210/2015, depositata il 30 dicembre 2015, la Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza del Tribunale di Terni, ha revocato il decreto, con il quale era stato ingiunto alla [OSCURATO:SOCIETA]. della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di pagare a [OSCURATO:PERSONA] il corrispettivo dell'attività di collaborazione dallo stesso prestata a favore della società e di cui alle fatture n. 1/2006 e n. 4/2008; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Falluomini, affidandosi ad un unico motivo; - che la società è rimasta intimata; - che, a seguito del decesso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore unico del ricorrente, è stato disposto, con ordinanza 13/2/2020, notificata alla parte personalmente 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il rinvio a nuovo ruolo, per consentire alla parte di designare un nuovo difensore, peraltro non nominato; rilevato che con il motivo proposto viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 434, 327, 324 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte esaminato il merito della controversia pur a fronte di un'impugnazione tardiva, essendo stata la sentenza di primo grado depositata il 15/5/2013 e il ricorso in appello il 18/11/2013 e, pertanto, oltre il termine di sei mesi fissato a pena di decadenza per la proposizione del gravame; ritenuto che il motivo è infondato; - che invero il termine per la proposizione dell'appello era ancora, nella specie, quello annuale, posto che le disposizioni della I. n. 69/2009, che hanno introdotto modifiche al Codice di rito (e, fra queste, la modifica del termine di decadenza ex art. 327 cod. proc. civ.), si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, avvenuta il 4 luglio 2009 (art. 58 I. cit.); - che, come precisato da questa Corte, "In tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento • dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. n. 6007/2012 e numerose conformi); - che il giudizio di primo grado risulta essere stato già pendente alla data del 4 luglio 2009, come emerge dagli atti e dalla stessa sentenza impugnata; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere respinto; - che non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, essendo la società rimasta intimata p.q.m. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'aduna