CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 18393/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Genova in data 25/06/2025letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha chiestol’annullamento parziale del provvedimento impugnatoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello diGenova in data 25/06/2025 confermativa di quella emessa dal Tribunale di Imperia che,esclusa la recidiva contestata e l’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen., lo avevacondannato alla pena di giustizia per i delitti di cui agli artt. 474 e 648, comma 4, cod. pen,deducendo due motivi:1.1. carenza assoluta di motivazione con riferimento alla richiesta di riconoscimentodell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche;1.2. omessa declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato di cui all’art.474 cod. pen. (capo a) consumato il 03/09/2017 per prescrizione maturata il 03/03/2025, indata antecedente alla sentenza di appello.1.3. Il 10/03/2026 il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato unamemoria con la quale ha insistito nei motivi di ricorso condividendo le conclusioni delProcuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è basato su motivi infondati e va rigettato.1. Quanto alla questione della prescrizione del reato di cui all’art. 474 cod. pen., rileva ilcollegio che, nel caso in esame, essendo il reato stato commesso il 03/09/2017, al termineprescrizionale massimo di anni sette e mesi sei ex artt. 157, 161 cod. pen., deve aggiungersila sospensione di anni uno e mesi sei ex lege 103/2017 (cfr. S.U. n. 20989 del 12/12/2024,dep. 2025, Rv. 288175 – 01) sicchè il termine di prescrizione va fissato al 03/09/2026 e, alladata della sentenza di appello: 25/06/2025, non era ancora spirato.2. Quanto, poi, alla asserita mancanza di motivazione in ordine all’applicazione dellacircostanza attenuante comune di cui all’ art. 62 n. 4 cod. pen., osserva il collegio che ilgiudice di prime cure aveva effettuato una valutazione complessiva del fatto per ricondurre lafattispecie concreta nell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 cod. pen., ritenendolo dunquedi particolare tenuità, valutazione nella quale è rientrato “il numero della merce”.La difesa con l’atto di appello aveva chiesto l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62n. 4 cod. pen., seconda parte, che riguarda, nei delitti determinati da motivi di lucro, “l’avereagito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità”.Ebbene, va ricordato che prima dell'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1990, n. 19,l'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. era prevista nel caso di speciale tenuitàdel danno cagionato alla persona offesa ed era applicabile solo ai delitti contro il patrimonio oche comunque offendono il patrimonio. La novella testé citata ha aggiunto nella medesimadisposizione un'ulteriore diminuente, applicabile a tutti i delitti determinati da motivi di lucroalla duplice condizione che sia il lucro perseguito od effettivamente conseguito dal reo, sial'evento dannoso o pericoloso siano caratterizzati da speciale tenuità. [OSCURATO:PERSONA] illustrativadel disegno di legge dal quale origina il descritto intervento normativo, presentato dal Ministrodella Giustizia alla Camera dei Deputati il 19 ottobre 1987 e rubricato "Modifiche in tema dicircostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblicidipendenti", espressamente riporta la nuova attenuante alla opportunità, per motivi di equità,di riformulare l'art. 62, n. 4 cod. pen. in modo simmetrico all'art. 61, n. 7 cod. pen., che giàprevedeva l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non solo per i reati contro ilpatrimonio, ma anche per quelli determinati da motivi di lucro. Nel proporre tale allineamento,il Governo segnalava che «peraltro, attribuendosi rilievo ai motivi del reato, non è parsocongruo eccepire, come delimitazione oggettiva dell'operatività dell'attenuante, il parametrodel danno patrimoniale di speciale tenuità arrecato alla persona offesa, che ne avrebbecontenuto la portata in margini eccessivamente ristretti e generalmente riferibili ai soli delittiche tutelano, esclusivamente o in via cumulativa, il patrimonio», e fosse invece opportuno«prevedere che il danno (o il pericolo) di speciale tenuità che viene in rilievo non è quellopatrimoniale bensì quello criminale», sicché, «così delineata, la diminuente viene a costituireun valido elemento a disposizione del giudice per una più equa correlazione della pena allaeffettiva lesività della condotta criminosa».Come noto, le Sezioni Unite hanno precisato che la circostanza attenuante del lucro edell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del beneoggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti inmateria di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dal D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 5 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499).Tuttavia, si è opportunamente sottolineato che l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. cod. pen. "attiene ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito)e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato"; sicché per riconoscerla è necessaria "unapuntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguatagiustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamenteconseguito dall'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dallacondotta considerata” (Sez. 5, n. 11928 del 26/02/2025, Rv. 287749 – 01).Pertanto, ai fini della configurabilità dell'attenuante dell'avere agito per conseguire o,comunque, dell'aver conseguito un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.,deve aversi riguardo non al solo valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudiziocomplessivo e al disvalore sociale correlati alla condotta del soggetto agente, in terminieffettivi o potenziali (Sez. 2, n. 684 del 14/11/2025, dep. 2026, Rv. 289193 – 01).3. Se questi sono i presupposti, allora è evidente che chi la invoca non può limitarsi achiedere la sua applicazione in termini generici ed indeterminati: la messa in vendita diprodotti con marchi contraffatti “per pochi euro” ove, nella specie, si è invece trattato di oltre50 prodotti di vario genere. L'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.,infatti, non è parametrata soltanto al lucro conseguito, ma anche al lucro perseguito, sicchéper chiederne l'applicazione in termini non generici (e perciò inammissibili) la difesa avrebbedovuto indicare, sin dall’origine, sulla base di quali elementi di fatto sarebbe stato possibilesostenere che il vantaggio patrimoniale perseguito dal ricorrente era di speciale tenuità. Ilricorso, invece, non contiene un’indicazione in tal senso, risultando percò la deduzionedifensiva generica a fronte di una motivazione della Corte di appello che, significativamente, hadato conto della “non modica quantità di articoli” (pag. 4).4. Con riferimento, poi, alla doglianza difensiva concernente l’omessa motivazione deldiniego delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen. che la difesa aveva invocato “perl’occasionalità della condotta e le condizioni disagiate del prevenuto” va precisato, anzitutto,che la richiesta risulta presa in carico dalla Corte di appello (cfr. pag. 3 della sentenzaimpugnata) che l’ha disattesa con motivazione implicita avendo il giudice di appelloadeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatoriobasandosi sugli stessi motivi che lo hanno portato a confermare la determinazione della penaeffettuata dal primo giudice, essendo la stessa “assai lieve e congrua al fatto” tenuto contodella non modica quantità di articoli“ dando così implicitamente conto dell'impossibilità diaddivenire ad una ulteriore mitigazione (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057 – 01).Deve ribadirsi, infatti, che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che nonmotivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame,quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4,n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096 – 01; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Rv.227142 – 01; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201 – 01 in particolare ha affermato“la concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata implicitamente ocon formule sintetiche (quale: "si ritiene congrua")”.4. Per quanto complessivamente detto deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 30/03/2026Il consigliere estensore Il presidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]