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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 37562/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza pronunciata in data 6 marzo 2024, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Crotone il 25 marzo 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, volto a contestare la conferma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato: infatti, nessuna più analitica e dettagliata motivazione era dovuta sul punto dalla Corte territoriale, attesa la genericità ab origine del corrispondente motivo di gravame (cfr. atto di appello in data 17 dicembre 2020), in quanto affidato a deduzioni prive di specifico confronto con la ratio decidendi della statuizione di condanna di cui alla sentenza di primo grado (che aveva desunto la riconducibilità del fatto all'imputato dalla evidenza che il guanto sinistro in gomma trovato all'interno del plesso scolastico, preso di mira dall'azione predatoria, era del tutto identico al guanto destro ancora indossato dall'imputato, cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza di primo grado, in cui è stata parimenti valorizzato il dato del rinvenimento della refurtiva in dosso all'imputato medesimo); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza pronunciata in data 6 marzo 2024, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Crotone il 25 marzo 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, volto a contestare la conferma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato: infatti, nessuna più analitica e dettagliata motivazione era dovuta sul punto dalla Corte territoriale, attesa la genericità ab origine del corrispondente motivo di gravame (cfr. atto di appello in data 17 dicembre 2020), in quanto affidato a deduzioni prive di specifico confronto con la ratio decidendi della statuizione di condanna di cui alla sentenza di primo grado (che aveva desunto la riconducibilità del fatto all'imputato dalla evidenza che il guanto sinistro in gomma trovato all'interno del plesso scolastico, preso di mira dall'azione predatoria, era del tutto identico al guanto destro ancora indossato dall'imputato, cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza di primo grado, in cui è stata parimenti valorizzato il dato del rinvenimento della refurtiva in dosso all'imputato medesimo); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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