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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27291/2026

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pello di Catania del 20/10/2025;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Alfredo PompeoViola, che ha chiesto che la pena venga rettificata nella misura di anni diciotto,mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con rigetto, nel resto, del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 20 ottobre 2025 la Corte di appello di Catania, in vestedi Giudice dell’esecuzione, accogliendo l’istanza avanzata nell’interesse delcondannato [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena allo stesso inflittacon sentenza irrevocabile il 4 aprile 2024, escluso l’aumento a titolo di recidiva,nella misura di anni diciotto, mesi cinque e giorni venti di reclusione, così ridottaper effetto della scelta del rito.La Corte ha, anzitutto, premesso la seguente ricostruzione fattuale:- con la sentenza sopra menzionata, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabiledei delitti di cui agli artt. 73 e 74, commi 1 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309,416-bis.1 cod. pen., e, per l’effetto condannato, alla pena finale di anni venti direclusione;- a detta pena il giudice di primo grado è pervenuto partendo dalla penabase di anni venti di reclusione in relazione alla fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R.309/90 («atteso il ruolo apicale dallo stesso rivestito»), che è stata aumentataper la recidiva («reiterata, specifica ed infraquinquennale») e per lacontinuazione sino ad anni trenta di reclusione, poi ridotta di un terzo ai sensidell’art. 442 cod. proc. pen;- sebbene in fatto riconosciuta, nessun aumento è stato disposto ai sensidell’art. 63, quarto comma, cod. pen. in relazione alla circostanza aggravante dicui all’art. 416-bis.1 cod. pen;La Corte ha poi ritenuto che la recidiva sia stata nel giudizio di meritoerroneamente riconosciuta, posto che le pene di cui alle pregresse condanneall’uopo valorizzate («di cui al casellario giudiziale indicate ai punti n. 1-5») sonostate tutte dichiarate estinte ad ogni effetto penale a seguito di positivo esitodell’affidamento in prova al servizio sociale.Ha così sostenuto che, a cagione di ciò, il [OSCURATO:PERSONA] è stato destinatario di una«sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero una sanzione, perspecie e quantità, eccedente il limite legale» che la legittima ad operare unintervento correttore («questa Corte…ritiene di poter procedere allarideterminazione della stessa…con conseguente eliminazione dell’aumento dipena disposto a tale titolo»).Ha reputato, nel procedere alla rideterminazione della pena, chel’intervenuta esclusione della recidiva determini la «piena operativitàdell’ulteriore aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.»,riconosciuta dal Giudice del rito abbreviato e «non applicata in quanto recessivarispetto a quella di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen».Ha così determinato la sanzione nella misura, già anticipata, di anni diciotto,mesi cinque e giorni venti di reclusione muovendo dalla pena base di anni ventidi reclusione per la fattispecie associativa, che ha aumentato di un terzo per lacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pena e di un ulteriore anno,a titolo di continuazione, in relazione ai delitti di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90,anche essi aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa, ed apportando sullapena complessiva (anni ventisette e mesi otto di reclusione), la riduzione di unterzo per la scelta del rito.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Manduca, ricorso per cassazione lamentando erronea applicazione della leggenonché contraddittorietà, i l logicità e carenza della motivazione delprovvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc. pen.Il difensore censura l’operato della Corte di appello per aver travalicato isuoi poteri nel procedere alla rideterminazione di una pena ritenuta illegaleapportando un aumento per la circostanza di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.

«chenon era stata applicata nel conteggio sia della sentenza di primo e di secondogrado».Contesta, cioè, che l’intervenuta esclusione della recidiva non legittimava laCorte a far rivivere l’aggravante sopra menzionata atteso che ciò comporta unarivalutazione nel merito preclusa al Giudice dell’esecuzione.Invoca, per l’effetto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnatacon rideterminazione della pena inflitta nella misura di anni tredici e mesi quattrodi reclusione.Lamenta in ogni caso l’errore di calcolo in cui la stessa Corte è incorsa postoche apportando la riduzione di un terzo sulla pena di anni ventisette e mesi ottodi reclusione si perviene alla pena di anni diciotto, mesi cinque e giorni dieci direclusione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.2.

Immeritevole di condivisione è, invero, il primo e principale motivo didoglianza prospettato nell’interesse del ricorrente.

Al fine di esplicitare le ragionisottese a siffatto giudizio, va evidenziato che la sussistenza della circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., posta a corredo delle contestazioniper le quali il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna definitiva – determinazione sullaquale, come evidenziatosi, la Corte territoriale ha reputato possibile operarel’intervento demolitorio sopra compiutamente descritto – è stata anch’essariconosciuta in sede di cognizione.

Detta statuizione è, però, rimasta priva dieffetti concreti, all’atto della commisurazione della pena, perché di fattoparalizzata dalla ritenuta concorrente operatività della circostanza aggravante adeffetto speciale di cui all’art. 99 cod. pen.

A fronte di tutto ciò, non può alloradirsi che attraverso il provvedimento qui impugnato la Corte, quale Giudicedell’esecuzione, si sia resa protagonista di un’inammissibile invasione di campo,esercitando poteri valutativi che spettano unicamente al giudice della cognizione.Essa, cioè, ben lungi dall’aver operato un inammissibile intervento di tipomanipolativo sul decisum, si è limitata a constatare che l’ostacolo che avevaimpedito alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. diassumere un peso specifico concreto nella quantificazione della pena era venutomeno e ne ha tratto le dovute conseguenze apportando per essa un aumento chenon ha, peraltro, liberamente quantificato, operando sulla scorta di valutazioni,alla stessa precluse, concernenti il merito della causa, ma che ha correttamenteancorato al minimo edittale.la Corte è incorsa.

Operando la riduzione nella misura di un terzo sulla pena dianni ventisette e mesi otto di reclusione si perviene, infatti, alla pena di annidiciotto, mesi cinque e giorni dieci di reclusione e non già a quella, superiore didieci giorni, indicata nel corpo dell’ordinanza impugnata che deve essere, perl’effetto e limitatamente a detto punto, annullata.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della penafinale che ridetermina in anni 18 mesi cinque e giorni 10 di reclusione.

Rigettanel resto il ricorsoCosì è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Catania del 20/10/2025;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Alfredo PompeoViola, che ha chiesto che la pena venga rettificata nella misura di anni diciotto,mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con rigetto, nel resto, del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 20 ottobre 2025 la Corte di appello di Catania, in vestedi Giudice dell’esecuzione, accogliendo l’istanza avanzata nell’interesse delcondannato [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena allo stesso inflittacon sentenza irrevocabile il 4 aprile 2024, escluso l’aumento a titolo di recidiva,nella misura di anni diciotto, mesi cinque e giorni venti di reclusione, così ridottaper effetto della scelta del rito.La Corte ha, anzitutto, premesso la seguente ricostruzione fattuale:- con la sentenza sopra menzionata, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabiledei delitti di cui agli artt. 73 e 74, commi 1 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309,416-bis.1 cod. pen., e, per l’effetto condannato, alla pena finale di anni venti direclusione;- a detta pena il giudice di primo grado è pervenuto partendo dalla penabase di anni venti di reclusione in relazione alla fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R.309/90 («atteso il ruolo apicale dallo stesso rivestito»), che è stata aumentataper la recidiva («reiterata, specifica ed infraquinquennale») e per lacontinuazione sino ad anni trenta di reclusione, poi ridotta di un terzo ai sensidell’art. 442 cod. proc. pen;- sebbene in fatto riconosciuta, nessun aumento è stato disposto ai sensidell’art. 63, quarto comma, cod. pen. in relazione alla circostanza aggravante dicui all’art. 416-bis.1 cod. pen;La Corte ha poi ritenuto che la recidiva sia stata nel giudizio di meritoerroneamente riconosciuta, posto che le pene di cui alle pregresse condanneall’uopo valorizzate («di cui al casellario giudiziale indicate ai punti n. 1-5») sonostate tutte dichiarate estinte ad ogni effetto penale a seguito di positivo esitodell’affidamento in prova al servizio sociale.Ha così sostenuto che, a cagione di ciò, il [OSCURATO:PERSONA] è stato destinatario di una«sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero una sanzione, perspecie e quantità, eccedente il limite legale» che la legittima ad operare unintervento correttore («questa Corte…ritiene di poter procedere allarideterminazione della stessa…con conseguente eliminazione dell’aumento dipena disposto a tale titolo»).Ha reputato, nel procedere alla rideterminazione della pena, chel’intervenuta esclusione della recidiva determini la «piena operativitàdell’ulteriore aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.»,riconosciuta dal Giudice del rito abbreviato e «non applicata in quanto recessivarispetto a quella di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen».Ha così determinato la sanzione nella misura, già anticipata, di anni diciotto,mesi cinque e giorni venti di reclusione muovendo dalla pena base di anni ventidi reclusione per la fattispecie associativa, che ha aumentato di un terzo per lacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pena e di un ulteriore anno,a titolo di continuazione, in relazione ai delitti di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90,anche essi aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa, ed apportando sullapena complessiva (anni ventisette e mesi otto di reclusione), la riduzione di unterzo per la scelta del rito.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Manduca, ricorso per cassazione lamentando erronea applicazione della leggenonché contraddittorietà, i l logicità e carenza della motivazione delprovvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc. pen.Il difensore censura l’operato della Corte di appello per aver travalicato isuoi poteri nel procedere alla rideterminazione di una pena ritenuta illegaleapportando un aumento per la circostanza di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. «chenon era stata applicata nel conteggio sia della sentenza di primo e di secondogrado».Contesta, cioè, che l’intervenuta esclusione della recidiva non legittimava laCorte a far rivivere l’aggravante sopra menzionata atteso che ciò comporta unarivalutazione nel merito preclusa al Giudice dell’esecuzione.Invoca, per l’effetto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnatacon rideterminazione della pena inflitta nella misura di anni tredici e mesi quattrodi reclusione.Lamenta in ogni caso l’errore di calcolo in cui la stessa Corte è incorsa postoche apportando la riduzione di un terzo sulla pena di anni ventisette e mesi ottodi reclusione si perviene alla pena di anni diciotto, mesi cinque e giorni dieci direclusione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.2. Immeritevole di condivisione è, invero, il primo e principale motivo didoglianza prospettato nell’interesse del ricorrente. Al fine di esplicitare le ragionisottese a siffatto giudizio, va evidenziato che la sussistenza della circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., posta a corredo delle contestazioniper le quali il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna definitiva – determinazione sullaquale, come evidenziatosi, la Corte territoriale ha reputato possibile operarel’intervento demolitorio sopra compiutamente descritto – è stata anch’essariconosciuta in sede di cognizione. Detta statuizione è, però, rimasta priva dieffetti concreti, all’atto della commisurazione della pena, perché di fattoparalizzata dalla ritenuta concorrente operatività della circostanza aggravante adeffetto speciale di cui all’art. 99 cod. pen. A fronte di tutto ciò, non può alloradirsi che attraverso il provvedimento qui impugnato la Corte, quale Giudicedell’esecuzione, si sia resa protagonista di un’inammissibile invasione di campo,esercitando poteri valutativi che spettano unicamente al giudice della cognizione.Essa, cioè, ben lungi dall’aver operato un inammissibile intervento di tipomanipolativo sul decisum, si è limitata a constatare che l’ostacolo che avevaimpedito alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. diassumere un peso specifico concreto nella quantificazione della pena era venutomeno e ne ha tratto le dovute conseguenze apportando per essa un aumento chenon ha, peraltro, liberamente quantificato, operando sulla scorta di valutazioni,alla stessa precluse, concernenti il merito della causa, ma che ha correttamenteancorato al minimo edittale.la Corte è incorsa. Operando la riduzione nella misura di un terzo sulla pena dianni ventisette e mesi otto di reclusione si perviene, infatti, alla pena di annidiciotto, mesi cinque e giorni dieci di reclusione e non già a quella, superiore didieci giorni, indicata nel corpo dell’ordinanza impugnata che deve essere, perl’effetto e limitatamente a detto punto, annullata. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della penafinale che ridetermina in anni 18 mesi cinque e giorni 10 di reclusione. Rigettanel resto il ricorsoCosì è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]