CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2023
Cassazione n. 25891/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15 settembre 2022 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., che con un unico motivo censura la violazione e il vizio di motivazione in relazione ai costituti oggettivi della fattispecie incriminatrice, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici (cfr. p. 2 della sentenza impugnata in merito alla corretta qualificazione giuridica del reato in relazione alle modalità di identificazione ed alle minacce correlate). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]