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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 47131/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 4/6/2020, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'istanza di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen. 2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Calcavecchia, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 47-ter Ord. pen. e 123 dl. n. 18 del 2020.

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che Calcavecchia è stato scarcerato, per fine pena, in data 3/1/2021.

3.1. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in data 8/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente C oldi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 4/6/2020, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'istanza di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Calcavecchia, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 47-ter Ord. pen. e 123 dl. n. 18 del 2020. 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che Calcavecchia è stato scarcerato, per fine pena, in data 3/1/2021. 3.1. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in data 8/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente C oldi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]