CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 38507/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SICA Massimo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alla prova della reci- diva atteso che non era dimostrato che l'accertamento relativo alla precedente violazione fosse divenuto definitivo/e difetto di motivazione in relazione al tratta- mento sanzionatorio. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati sono improponibili e manifestamente infondati. Il primo motivo di ricorso è infatti nuovo, in quanto proposto per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità laddove nei motivi di appello il SICA aveva lamentato soltanto il profilo sanzionatorio di talchè la censura risulta improponibile ai sensi dell'art.606 cpv. cod.proc.pen. 3.1 Il secondo motivo di ricorso, inerentell trattamento sanzionatorio, è mani- festamente infondato in quanto la pena è stata modulata in termini medi edittali ed è stata altresì giustificata dal fatto che il SICA, circa sei mesi prima dei fatti, era incorso in analoga violazione e che, nelle circostanze della presente violazione contravvenzionale era stato sorpreso altresì a marciare contromano, quale ulte- riore sintomo di un agire antidoveroso, così da non consentire l'applicazione di trattamento sanzionatorio di maggiore favore. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrentral pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am- mende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere estensore J,LE