CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 07131/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.878/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 530, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]. 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 97, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6364/2019 depositata il22.10.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.3.2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con atto di citazione notificato il 6.9.2006 [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del terreno sito in Castelnuovo di Porto (RM), località Monte delle Rose, via Campagnanese n. 3/C (in catasto a foglio 1, particella 197), e del sovrastante fabbricato, per averlo acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto del notaio Schioppa del 20.11.2001, nonché delle particelle 300 e 301 dello stesso foglio (derivate dalla particella 57), adibite a strada di collegamento tra la via Campagnanese e la particella 197, acquistate per 1/3 dai comproprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto del notaio Cannata in data 10.11.2005, e per i residui 2/3 dai comproprietari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto del medesimo notaio del 24.3.2006, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari del terreno (particella 198 e 199 del foglio 1), con sovrastante fabbricato, dagli stessi acquistato con l'atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anch'esso collegato alla via Campagnanese dalle particelle 300 e 301, per sentir dichiarare che i convenuti non avevano diritto di utilizzare tali particelle come passaggio per accedere alla loro proprietà dalla via Campagnanese, per ottenere l'inibizione del passaggio, e comunque, in caso d'imposizione del passaggio sul suo fondo, la condanna dei convenuti al pagamento di un'indennità mensile. 2) Si costituivano nel giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiamavano in causa, debitamente autorizzati, i venditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per essere manlevati in caso di accoglimento dell'actio negatoria servitutis della Caradossi, e nel merito chiedevano il rigetto delle domande avversarie, ed in via riconvenzionale l'accertamento che sulle particelle 300 e 301 del foglio 1 si era costituita una servitù di passaggio a favore delle loro particelle 198 e 199 dello stesso foglio per destinazione del padre di famiglia, o per usucapione, ed in subordine la costituzione coattiva di tale servitù di passaggio, in quanto senza la strada insistente sulle particelle 300 e 301, le particelle 198 e 199 erano intercluse. 3) Si costituivano in primo grado i chiamati in causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che oltre a chiedere di accertare la sussistenza della servitù di passaggio sulle particelle 300 e 301 del foglio 1 a favore delle particelle 198 e 199 da loro vendute a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedevano di annullare perché concluso dal loro rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], in conflitto di interessi, l'atto di compravendita del notaio Cannata del 24.3.2006 col quale [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato i 2/3 delle particelle 300 e 301 del foglio 1. 4) Il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, con la sentenza n. 308/2014 del 5.2.2014, respingeva l'actio negatoria servitutis di [OSCURATO:PERSONA], ed accertava la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia sulle particelle 300 e 301 fino al cancello sulla via Campagnanese a favore del fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], compensando tra tutte le parti le spese processuali. 5) Proponeva appello avverso la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA], e la Corte d'Appello di Roma, nella resistenza delle altre parti, con la sentenza n.6364/2019 del 24.9/22.10.2019, accoglieva parzialmente l'appello, accogliendo l'actio negatoria servitutis di [OSCURATO:PERSONA], in quanto unica proprietaria delle particelle 300 e 301 del foglio 1, ma rigettando la domanda della stessa di risarcimento dei danni subiti, ed accertava che non si era costituita per destinazione del padre di famiglia alcuna servitù di passaggio su quelle particelle a favore della proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando in solido [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Caradossi delle spese processuali di primo grado e dichiarando compensate le spese tra tali soggetti per il secondo grado di giudizio, e per entrambi i gradi quanto al rapporto processuale instauratosi tra [OSCURATO:PERSONA] da un lato e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro. 6) La sentenza di secondo grado, oltre a riconoscere la proprietà esclusiva delle particelle 300 e 301 del foglio 1 del NCT del Comune di Castelnuovo di Porto in capo a [OSCURATO:PERSONA], sulla base degli atti di acquisto dalla stessa invocati, ha escluso che possa essersi costituita la servitù di passaggio sulle stesse per destinazione del padre di famiglia a favore della proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultando implicitamente rinunciate le ulteriori domande di usucapione e di costituzione coattiva di servitù di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso la sentenza ha evidenziato che dopo l'acquisto in comune il [OSCURATO:DATA_NASCITA] delle originarie particelle 57 e 53 del foglio 1 da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e delle rispettive mogli, erano state ricavate dalla proprietà comune, a seguito di frazionamento, le particelle 196, 197, 198 e 57 (quest'ultima destinata a strada), ma con gli atti di compravendita del 21.1.1987 del notaio [OSCURATO:PERSONA] i suddetti comproprietari avevano trasferito a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la particella 197, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la particella 198, ed a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la particella 196, lasciando invece in comproprietà la particella 57 (dalla quale sono poi derivate le particelle 300 e 301) destinata a strada di accesso dei lotti, per cui le coppie di comproprietari delle particelle 196, 197 e 198 avevano usufruito delle particelle 300 e 301 solo in quanto comproprietari per 1/3 ciascuna delle stesse, e non perché fosse stata costituita una servitù di passaggio a carico delle particelle 300 e 301 ed a favore delle particelle 196, 197 e 198 per raggiungere da esse la via Campagnanese. L'impugnata sentenza ha evidenziato come ostativo alla costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 cod. civ. fosse stato il principio nemini res sua servit, in quanto al momento della divisione della particella 57 dalle particelle 196, 197 e 198, non esisteva identità nell'intestazione delle stesse, per essere i comproprietari per ½ delle particelle 196, 197 e 198 nel contempo comproprietari per 1/6 e con altri soggetti della particella 57, adibita a strada, e quindi impossibilitati a costituire su quest'ultima una servitù a favore delle rispettive particelle 196, 197 e 198, e nel contempo ha trovato conferma dell'inesistenza delle servitù di passaggio negli atti di acquisto delle particelle 196, 197 e 198 successivamente conclusi da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che a tale servitù non facevano specifico riferimento, e nella circostanza che [OSCURATO:PERSONA] ha poi acquistato i diritti per 1/3 sulla particella 57 (poi 300 e 301) dai comproprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto del notaio Cannata in data 10.11.2005, e poi i diritti per i residui 2/3 dai comproprietari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto del medesimo notaio del 24.3.2006, senza che in tali atti si facesse menzione dell'esistenza di servitù gravanti sulla proprietà alienata alla Caradossi a favore dei lotti ricavati dal precedente frazionamento. 7) Avverso tale sentenza, pubblicata il 22.10.2019, ed asseritamente notificata il 23.10.2019, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], spedendolo per la notifica alle altre parti il 20.12.2019, affidandosi a tre motivi, e resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro, che hanno invece aderito al ricorso della Rog. Hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima previo deposito di procura degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], subentrati all’originario legale, avv. [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more. [OSCURATO:PERSONA] 8) Preliminarmente va esclusa l'improcedibilità del ricorso ex art.369 c.p.c. per non avere la ricorrente depositato entro venti giorni dall'ultima notificazione la copia della sentenza che le sarebbe stata notificata a mezzo pec il 23.10.2019, in quanto, benché [OSCURATO:PERSONA] si sia limitata a depositare copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notifica (vedi allegato 1 al ricorso), il ricorso é stato consegnato all'ufficiale giudiziario con invio delle notifiche in data 20.12.2019, e quindi prima che decorresse il termine breve di 60 giorni dell'impugnazione dell'art. 325 comma 2° c.p.c. sia dalla data dell'asserita ricezione della notifica della sentenza impugnata (23.10.2019), sia dalla data di pubblicazione della stessa (22.10.2019). Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di precisare che allorquando, in una situazione di mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata, emerga che la notifica del ricorso è avvenuta comunque entro i sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, l'omesso deposito della copia con la relata non determina - sia pure sulla base del solo esame del ricorso al momento del suo deposito, in relazione al quale il deposito della copia autentica con la relata doveva a pena di improcedibilità essere compiuto - alcuna incertezza sull'esercizio del diritto di impugnazione nel rispetto del termine breve dalla data di possibile notificazione della sentenza (Cass. ord. 27.12.2023 n.36082; Cass. sez. un. 6.7.2022 n. 21349; Cass. ord. 7.6.2021 n.15832; Cass. ord. 22.7.2019 n. 19695; Cass. ord. 30.4.2019 n.11386). 9) Col primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (segnalato alla pagina 13 della comparsa di risposta in primo grado ed alla pagina 3 della comparsa di costituzione in appello), individuato nella clausola dell'art. 2 dell'atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], col quale [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato la proprietà delle particelle 198 e 199 del foglio 1 del NCT del Comune di Castelnuovo di Porto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale si indicava “la vendita é fatta e accettata con tutti di detto immobile gli annessi e connessi, usi e diritti, azioni e ragioni...nello stato di fatto e di diritto in cui si trova così come parte venditrice si possiede, nulla escluso od eccettuato”, posto che l'immobile oggetto di vendita nell'articolo 1 del precedente atto di acquisto dei suoi danti causa, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 39913, racc. n.8554, era stato indicato come “avente accesso dal vialetto distinto in catasto al foglio 1, particella 57”, per cui sarebbe stato evidente che l'immobile trasferitole era anche comprensivo del vialetto ubicato sulla particella 57 del foglio 1 (poi particelle 300 e 301), adibito a strada per l'accesso alle particelle 198 e 199 dalla via Campagnanese. Il primo motivo é inammissibile, anzitutto perché non é vero che la suddetta clausola non sia stata considerata dall'impugnata sentenza, che alla pagina 7 ha espressamente richiamato le clausole contrattuali degli atti del notaio Festa del 21.1.1987, che si riferivano all'accesso alle particelle poi acquistate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconducendo però tale accesso per le particelle 198 e 199 al permanere della comproprietà dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla particella 57 (poi particelle 300 e 301) per 1/3, e non alla costituzione di una servitù di passaggio sulla particella 57 a favore dei suddetti fondi poi venduti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con l'atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n.39913, racc. n. 8554, il cui articolo 2 si é sopra testualmente riportato. Tale articolo non é stato ritenuto decisivo, in quanto contenente una mera formula di stile, come del resto dimostrato dal fatto che la stessa [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado non aveva invocato tale disposizione per fondare il proprio asserito diritto di passaggio sulla particella 57 (poi 300 e 301) a favore delle particelle 198 e 199 acquistate, bensì sulla pretesa costituzione di quel diritto per destinazione del padre di famiglia, o per usucapione, o in subordine per costituzione coattiva di servitù a favore di fondi interclusi, e sul fatto che a sua volta [OSCURATO:PERSONA], per garantirsi il passaggio sulla particella 57 (poi 300 e 301), ha provveduto ad acquistarla per 1/3 dai comproprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto del notaio Cannata in data 10.11.2005, e per i residui 2/3 dai comproprietari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto del medesimo notaio del 24.3.2006, il che evidentemente non sarebbe avvenuto se già con gli atti del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fossero state costituite le servitù di passaggio a favore delle particelle frazionate sulla particella 57 (poi 300 e 301). 10) Col secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1062 cod. civ. assumendo che l'impugnata sentenza avrebbe erroneamente escluso la costituzione della servitù di passaggio sulla particella 57 (poi 300 e 301) a favore delle particelle 197 e 198, da lei acquistate insieme a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto in tale atto di acquisto non sarebbe stata espressamente menzionata l'esistenza della strada sulla particella 57, in realtà desumibile dal sopra richiamato articolo 2, dimenticando che l'art. 1062 cod. civ. presuppone solo che due fondi già appartenenti ad un unico proprietario, o agli stessi comproprietari, prima della divisione, vengano a trovarsi in una condizione di fatto apparente di asservimento al momento della divisione, senza bisogno che nell'atto che realizza la divisione venga manifestata una volontà negoziale di asservimento, esclusa solo l'ipotesi in cui sia manifestata espressamente una volontà contraria alla costituzione della servitù. Il secondo motivo é inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che non ha fatto discendere il mancato riconoscimento della servitù di passaggio sulla particella 57 (poi 300 e 301) a favore delle particelle 198 e 199 acquistate in comproprietà con [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] dalla mancanza nel loro titolo di acquisto, come nel titolo di acquisto di [OSCURATO:PERSONA], di un'espressa menzione dell'esistenza di un accesso dalla strada comune esistente sulla particella 57 (poi 300 e 301), e quindi di una volontà negoziale espressa di trasferimento della servitù in questione, ma dalla circostanza che al momento della vendita fatta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle particelle 197 e 198 con l'atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 39913, racc. n.8554, tali particelle non erano di proprietà degli stessi comproprietari della particella 57 (poi 300 e 301), che già in precedenza quando la costituzione della servitù stradale era stata solo prevista, era stata divisa dalle particelle 198 e 199. Le particelle 198 e 199, infatti, erano solo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre la particella 57 era oggetto di comproprietà in pari quote, oltre che da parte di essi, anche da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non hanno partecipato all'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], per cui mancava il presupposto dell'identità del proprietario dei fondi divisi richiesto dall'art. 1062 cod. civ. e nessuna servitù di passaggio poteva essere costituita convenzionalmente sulla particella 57 con quell'atto. Al tempo stesso é stato richiamato il principio romanistico nemini res sua servit per indicare che nessun soggetto può costituire una servitù su un fondo di sua proprietà, o comproprietà, a favore di altro fondo di sua proprietà, o comproprietà, essendo caratteristica propria delle servitù di passaggio quella della diversa titolarità del fondo dominante e del fondo servente, per cui anche quando con gli atti del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le particelle 197, 198 e 199 del foglio 1 sono state separate dai comproprietari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla particella 57 (poi 300 e 301), rimasta invece di proprietà comune, non si é costituita alcuna servitù di passaggio sulla particella 57 a favore delle particelle 197, 198 e 199, in quanto le coppie di comproprietari di esse erano già comproprietarie della particella 57 destinata alla futura creazione della strada di collegamento alla via Campagnanese, e non vi era quindi alcuna necessità di costituire su quest'ultima la servitù di passaggio. La mancanza nell'atto di acquisto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di menzione dell'esistenza di una strada di collegamento (particella 57 poi 300 e 301) tra le particelle 198 e 199 e la via Campagnanese, é stata rammentata dalla sentenza impugnata, non per giustificare la mancata applicazione dell'art.1062 cod. civ., ma per dare conferma della ricostruzione su base documentale compiuta del fatto che gli originari unici comproprietari di tutte le particelle, allorché le avevano divise, previo frazionamento, nelle particelle 197, 198 e 199, attribuendole ciascuna in comproprietà a tre diversi cognati con le rispettive mogli, non avevano inteso costituire sulla particella 57 (poi 300 e 301), che era solo destinata a diventare strada comune , alcuna servitù di passaggio per il raggiungimento della via Campagnanese, avendo essi mantenuto la comproprietà della particella 57, ed ulteriore conferma di tale ricostruzione é stata correttamente individuata nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] per assicurarsi il passaggio dalla sua particella 197 attraverso la particella 57 (poi 300 e 301) alla via Campagnanese, ha successivamente acquistato i diritti di comproprietà su tale ultima particella dai suoi comproprietari con gli atti del notaio Cannata del 10.11.2005 e del 24.3.2006. 11) Col terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.1062 cod. civ., sostenendo che l'impugnata sentenza avrebbe errato nell'interpretazione di quella norma attribuendo rilievo all'elemento soggettivo-psicologico del padre di famiglia, affermando che i comproprietari dell'originaria proprietà comune dopo la separazione delle particelle 197, 198 e 199 (pretesi fondi dominanti) dalla particella 57, adibita a strada di accesso dalla via Campananese, avrebbero continuato ad utilizzare quest'ultima particella come comproprietari e non come fondo servente, anziché considerare l'oggettiva condizione di asservimento della particella 57 alle particelle 197, 198 e 199 al momento della divisione, che era poi rimasta anche quando in seguito le singole particelle 197, 198 e 199 erano state vendute, la prima a [OSCURATO:PERSONA], e le altre due a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Anche il terzo motivo é inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, già esposta nel trattare del precedente motivo. Ed invero l'impugnata sentenza non ha valorizzato l'elemento soggettivo del padre di famiglia, che può avere rilievo sul piano negoziale solo ai fini dell'esclusione e non della costituzione della servitù di passaggio, che piuttosto sorge ex lege quando all'atto della divisione di due fondi aventi in precedenza un unico proprietario, o gli stessi comproprietari, risulti apparente in base ad opere visibili e permanenti, l'esistenza di una condizione di fatto di asservimento di un fondo all'altro. La Corte d'Appello ha piuttosto valorizzato il fatto che al momento della divisione della particella 57 (poi 300 e 301) dalle particelle 197, 198 e 199 con gli atti del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo la particella 57, destinata a diventare in futuro strada di collegamento dei fondi frazionati con la via Campagnanese, rimasta in proprietà comune alle coppie di comproprietari delle particelle 197, 198 e 199, non può essersi costituita alcuna servitù in favore di esse sulla particella 57, della quale tali coppie già godevano quali comproprietarie, tanto più che neppure risulta che già all’epoca della divisione della proprietà comune esistessero opere visibili e permanenti che rendessero palese l’asservimento. In base al principio della soccombenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno aderito al ricorso della prima, vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità di [OSCURATO:PERSONA] liquidate in dispositivo, da distrarre in favore del legale antistatario, avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre nulla va disposto per le spese relativamente all'intimato [OSCURATO:PERSONA]. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese e €2.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso s