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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41950/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto dall'imputato in relazione alla sentenza di condanna n. 1632/2013 pronunciata a suo carico dal Tribunale di Modena il 22 aprile 2013; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che, contesta l'erroneità della decisione invocando l'applicazione del rito contumaciale e quindi la decorrenza del termine per impugnare dalla data di notificazione dell'estratto contumaciale - è manifestamente infondato in quanto: - al di là dell'erronea intestazione della sentenza (che indica l'imputato come "contumace"), l'imputato non è stato giudicato "in contumacia", poiché, detenuto per altra causa, ha presentato dichiarazione di rinuncia a comparire; - la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto.

A tutti gli effetti l'imputato che rinuncia a comparire è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore (Sez. 5, n. 36609 del 15/07/2010, Panzariello, Rv. 248433 - 01); - ne consegue che la notifica dell'estratto contumaciale non era dovuta, dato che l'erronea indicazione dello status dell'imputato nella intestazione della sentenza non può certo cancellare la reale situazione di fatto che si è verificata nel processo (arg. da Sez. 5, n. 2649 del 29/04/1998, Luchetti, Rv. 210932; Sez. 5, n. 1784 del 26/10/2011, dep. 2012, Nappo, Rv. 251712); - la circostanza che la cancelleria abbia proceduto erroneamente alla notificazione dell'estratto contumaciale è irrilevante ai fini del decorso dei termini per impugnare trattandosi di adempimento ultroneo e non dovuto, che non produce effetto sulla decorrenza del termine per impugnare (Sez. 3, n. 19618 del 22/03/2017, Ussia, Rv. 270217; Sez. 3, n. 4855 del 29/11/2012, dep. 2013, Rhazouani, Rv. 254427) «non potendo detto termine dipendere da attività processuali non richieste» (Sez. 3, n. 19618 del 22/03/2017, Ussia, in motivazione).

La conclusione è espressione di un principio immanente nell'ordinamento processuale, in virtù del quale l'assunzione di modalità non conformi al modello legale è da considerarsi priva di valore e non può mutare il regime che regola la l'impugnazione di un provvedimento, quanto al termine per proporla e alla sua decorrenza (cfr.

Sezioni Unite n. 21039 del 27/01/2011, Loy, in motivazione).

A diversamente opinare si lascerebbe alla discrezionalità del giudice, o addirittura della cancelleria, il potere di incidere sul computo di termini inderogabili e indisponibili ex lege, mentre la necessaria rigidità del sistema trova iI proprio contemperamento soltanto nell'istituto della rimessione in termini per caso fortuito o forza maggiore ex art. 175, comma 1 cod. proc. pen.; Considerato pertanto che è corretta la decisione della Corte di appello, tenuto conto che: - la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 22 aprile 2013, mediante lettura del dispositivo, con indicazione del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione; - detto termine è maturato il 21 luglio 2013; - la motivazione è stata tempestivamente depositata in data 11 luglio 2013; - il termine per impugnare, pari a quarantacinque giorni ex art. 585, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., decorrenti dal 21 luglio 2013 (art. 585, comma 2 lett, c), cod. proc. pen.) è venuto a scadenza il successivo 15 ottobre 2013, computata la sospensione feriale; - il difensore ha proposto appello con atto depositato il 18 marzo 2016, a termine ampiamente scaduto; Chiarito che la tardività dell'impugnazione non incardina il rapporto processuale e quindi osta vuoi all'esame dei motivi di appello (profilo oggetto del secondo motivo di ricorso) vuoi al rilievo della prescrizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto dall'imputato in relazione alla sentenza di condanna n. 1632/2013 pronunciata a suo carico dal Tribunale di Modena il 22 aprile 2013; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che, contesta l'erroneità della decisione invocando l'applicazione del rito contumaciale e quindi la decorrenza del termine per impugnare dalla data di notificazione dell'estratto contumaciale - è manifestamente infondato in quanto: - al di là dell'erronea intestazione della sentenza (che indica l'imputato come "contumace"), l'imputato non è stato giudicato "in contumacia", poiché, detenuto per altra causa, ha presentato dichiarazione di rinuncia a comparire; - la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto. A tutti gli effetti l'imputato che rinuncia a comparire è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore (Sez. 5, n. 36609 del 15/07/2010, Panzariello, Rv. 248433 - 01); - ne consegue che la notifica dell'estratto contumaciale non era dovuta, dato che l'erronea indicazione dello status dell'imputato nella intestazione della sentenza non può certo cancellare la reale situazione di fatto che si è verificata nel processo (arg. da Sez. 5, n. 2649 del 29/04/1998, Luchetti, Rv. 210932; Sez. 5, n. 1784 del 26/10/2011, dep. 2012, Nappo, Rv. 251712); - la circostanza che la cancelleria abbia proceduto erroneamente alla notificazione dell'estratto contumaciale è irrilevante ai fini del decorso dei termini per impugnare trattandosi di adempimento ultroneo e non dovuto, che non produce effetto sulla decorrenza del termine per impugnare (Sez. 3, n. 19618 del 22/03/2017, Ussia, Rv. 270217; Sez. 3, n. 4855 del 29/11/2012, dep. 2013, Rhazouani, Rv. 254427) «non potendo detto termine dipendere da attività processuali non richieste» (Sez. 3, n. 19618 del 22/03/2017, Ussia, in motivazione). La conclusione è espressione di un principio immanente nell'ordinamento processuale, in virtù del quale l'assunzione di modalità non conformi al modello legale è da considerarsi priva di valore e non può mutare il regime che regola la l'impugnazione di un provvedimento, quanto al termine per proporla e alla sua decorrenza (cfr. Sezioni Unite n. 21039 del 27/01/2011, Loy, in motivazione). A diversamente opinare si lascerebbe alla discrezionalità del giudice, o addirittura della cancelleria, il potere di incidere sul computo di termini inderogabili e indisponibili ex lege, mentre la necessaria rigidità del sistema trova iI proprio contemperamento soltanto nell'istituto della rimessione in termini per caso fortuito o forza maggiore ex art. 175, comma 1 cod. proc. pen.; Considerato pertanto che è corretta la decisione della Corte di appello, tenuto conto che: - la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 22 aprile 2013, mediante lettura del dispositivo, con indicazione del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione; - detto termine è maturato il 21 luglio 2013; - la motivazione è stata tempestivamente depositata in data 11 luglio 2013; - il termine per impugnare, pari a quarantacinque giorni ex art. 585, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., decorrenti dal 21 luglio 2013 (art. 585, comma 2 lett, c), cod. proc. pen.) è venuto a scadenza il successivo 15 ottobre 2013, computata la sospensione feriale; - il difensore ha proposto appello con atto depositato il 18 marzo 2016, a termine ampiamente scaduto; Chiarito che la tardività dell'impugnazione non incardina il rapporto processuale e quindi osta vuoi all'esame dei motivi di appello (profilo oggetto del secondo motivo di ricorso) vuoi al rilievo della prescrizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore
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