CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 gennaio 2015
Cassazione n. 26337/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20384/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA n. 167/2015 depositata il29/01/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] di Finanza di Barletta, a seguito di indagini su movimenti bancari, riscontrò a carico dell'imprenditore edile [OSCURATO:PERSONA], con apposito pvc, una serie di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle Imposte dirette e dell'Iva. Conseguentemente l'Agenzia delle entrate notificò al predetto Ziri quattro avvisi di accertamento, relativamente agli anni d'imposta 1998, 1999, 2000 e 2001, ritenendo le suddette movimentazioni bancarie riferite a operazioni imponibili non fatturate. La CTP di Bari, previa riunione, rigettò i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA]. La CTR della Puglia confermò la sentenza di primo grado. Il successivo ricorso per cassazione del contribuente venne, invece, accolto dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 4142, depositata il 20 febbraio 2013. A seguito della riassunzione del giudizio, la CTR ha riformato la sentenza di primo grado solo parzialmente, ridimensionando la pretesa fiscale per gli anni 1999, 2000 e 2001, confermandola in relazione al 1998. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato il proprio ricorso per cassazione a un solo motivo. Resiste l’Agenzia con controricorso. Il ricorrente ha depositato successiva memoria. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 10, co. 1, d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi degli artt. 360 n. 1 c.p.c. e 62 D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la “ratio decidendi” della sentenza impugnata “contrastato il principio di diritto enunciato dalla Corte, che ha imposto al giudice di rinvio di escludere dalla tassazione tutte le operazioni finanziarie non influenzanti il reddito”. Il motivo non coglie nel segno e va respinto. Nella sentenza n. 4142 del 2013 questa Corte ha evidenziato che “la commissione regionale, seppure correttamente affermando che i versamenti e i prelevamenti risultanti dal conto del contribuente costituivano presunzioni di reddito”, ha trascurato di soffermarsi sull’aspetto dedotto ab initio dal contribuente, alla stregua del quale “la mancanza di liquidità lo aveva indotto a ricorrere al credito bancario, e che tanto era avvenuto attraverso l'intervento di terzi, i quali avevano rilasciato cambiali di favore al fine di consentire operazioni di sconto”, il che aveva implicato “gli scompensi dei conti medesimi, registrati dai verbalizzanti”, sicché “in quanto riferibili a operazioni di sconto, le movimentazioni dette non potevano essere imputate a ricavi”. La CTR ha accertato in fatto che, con riferimento al 1998 non constavano operazioni di sconto non imponibili, mentre con riferimento agli anni successivi rilevavano talune operazioni di sconto – dettagliatamente segnalate – idonee ad impattare nel senso specificato in motivazione sul piano quantitativo. A fronte di questo accertamento – condotto dal giudice di merito nell’esercizio di un sindacato ad esso rigorosamente riservato – il contribuente ambisce all’evidenza ad ottenerne un altro più favorevole, ancorché in questa sede precluso. Non viene d’altronde neppure adombrato il principio di diritto che si assume disatteso o negletto. Giova d’altronde evidenziare che se il giudice di rinvio è vincolato alprincipio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento (Cass. n. 3150 del 2024; Cass. n. 17240 del 2023). Al rigetto del ricorso consegue la regolazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza, nella misura esplicitata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p