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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22566/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 14 settembre 2022 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di retrodatare la decorrenza della pena in espiazione al 24 marzo 2015.

In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che risultava documentalmente che nell'ordine di esecuzione il pubblico ministero aveva indicato come decorrenza dell'esecuzione della pena il 14 febbraio 2017, e che, però, il 24 marzo 2015 lo stesso era stato arrestato e detenuto ininterrottamente fino al 13 febbraio 2017.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro con unico motivo, in cui deduce violazione di legge perché il periodo di detenzione era stato correttamente computato come presofferto nel cumulo della Procura generale di Catanzaro del 18 marzo 2019, poi confluito in quello della Procura presso il Tribunale del 12 luglio 2021 oggetto del provvedimento modificativo del giudice dell'esecuzione

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez.

U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale di Catanzaro la custodia cautelare per il periodo dal 24 marzo 2015 al 13 febbraio 2017 è stata pacificamente calcolata, e considerata come presofferto della sentenza sub 2) della numerazione riportata nel cumulo.

Sempre dalla lettura degli atti emerge che è vero ciò che sostiene il pubblico ministero ricorrente, ovvero che il successivo ordine di esecuzione della Procura presso il Tribunale del 12 luglio 2021 ha computato tale presofferto, perché il provvedimento parte dalla pena del precedente cumulo della Procura generale, già considerata al netto del presofferto (ovvero, 19 anni 1 mese e 9 giorni di reclusione), aggiunge la decurtazione conseguente ad una ordinanza di riconoscimento della continuazione intervenuta nelle more (che abbassa la pena da espiare a 14 anni e 9 giorni), e considera la detrazione di 405 giorni conseguenza dei provvedimenti di liberazione anticipata intervenuti nelle more, ad essi poi aggiunge i 4 anni di reclusione oggetto della nuova sentenza divenuta irrevocabile, che aveva determinato la necessità di emettere un nuovo cumulo, mantenendo anche la stessa decorrenza del precedente ordine di esecuzione, che, peraltro, era mutuata, a sua volta, da un precedente cumulo su cui si innestava.

In definitiva, la successione dei provvedimenti consente di comprendere che il presofferto era stato calcolato nel cumulo in essere, e che la retrodatazione disposta dal giudice dell'esecuzione su richiesta del condannato è illegittima.

L'ordinanza impugnata deve, di conseguenza, essere annullata.

L'annullamento deve essere disposto senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett.

L), cod. proc. pen., trattandosi di caso in cui è superfluo il nuovo giudizio.2.

La sentenza deve essere trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per le successive determinazioni nella procedura di esecuzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Dispone darsi comunicazione della presente sentenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 settembre 2022 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di retrodatare la decorrenza della pena in espiazione al 24 marzo 2015. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che risultava documentalmente che nell'ordine di esecuzione il pubblico ministero aveva indicato come decorrenza dell'esecuzione della pena il 14 febbraio 2017, e che, però, il 24 marzo 2015 lo stesso era stato arrestato e detenuto ininterrottamente fino al 13 febbraio 2017. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro con unico motivo, in cui deduce violazione di legge perché il periodo di detenzione era stato correttamente computato come presofferto nel cumulo della Procura generale di Catanzaro del 18 marzo 2019, poi confluito in quello della Procura presso il Tribunale del 12 luglio 2021 oggetto del provvedimento modificativo del giudice dell'esecuzione 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale di Catanzaro la custodia cautelare per il periodo dal 24 marzo 2015 al 13 febbraio 2017 è stata pacificamente calcolata, e considerata come presofferto della sentenza sub 2) della numerazione riportata nel cumulo. Sempre dalla lettura degli atti emerge che è vero ciò che sostiene il pubblico ministero ricorrente, ovvero che il successivo ordine di esecuzione della Procura presso il Tribunale del 12 luglio 2021 ha computato tale presofferto, perché il provvedimento parte dalla pena del precedente cumulo della Procura generale, già considerata al netto del presofferto (ovvero, 19 anni 1 mese e 9 giorni di reclusione), aggiunge la decurtazione conseguente ad una ordinanza di riconoscimento della continuazione intervenuta nelle more (che abbassa la pena da espiare a 14 anni e 9 giorni), e considera la detrazione di 405 giorni conseguenza dei provvedimenti di liberazione anticipata intervenuti nelle more, ad essi poi aggiunge i 4 anni di reclusione oggetto della nuova sentenza divenuta irrevocabile, che aveva determinato la necessità di emettere un nuovo cumulo, mantenendo anche la stessa decorrenza del precedente ordine di esecuzione, che, peraltro, era mutuata, a sua volta, da un precedente cumulo su cui si innestava. In definitiva, la successione dei provvedimenti consente di comprendere che il presofferto era stato calcolato nel cumulo in essere, e che la retrodatazione disposta dal giudice dell'esecuzione su richiesta del condannato è illegittima. L'ordinanza impugnata deve, di conseguenza, essere annullata. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. L), cod. proc. pen., trattandosi di caso in cui è superfluo il nuovo giudizio.2. La sentenza deve essere trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per le successive determinazioni nella procedura di esecuzione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone darsi comunicazione della presente sentenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Così deciso i
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