CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 17328/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9881/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso il medesimoin Roma, via Nizza n. 59; -ricorrente- contro Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso di luiin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roma n.7232/2015, pubblicata il 21 ottobre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Roma, con ricorso del 3 aprile 2012, chiedendo che: -fossero dichiarati illegittimi gli atti, posti in essere dal MIBAC, di rigetto delle sue domande di incarico a direzioni generali e regionali di primo livello funzionale e retributivo e di sua nomina a direttore generale della Basilicata ed aconsulente del segretario generale; -fosse accertato il suo diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato riconoscimento dello stipendio di € 55.397,39 annuo, della retribuzione di primo livello fissa di € 36.299,70, della retribuzione di parte variabile di € 61.815,00, della 13° pari ad € 13.391,62, con condanna del MIBAC a corrispondere € 14.363,73; - fosse condannato il MIBAC a risarcire i danni a lui causati (da illegittima assegnazione dell’incarico dirigenziale in Basilicata, biologico, esistenziale ed all’immagine); -fosse condannato l’INPDAP a riliquidare la sua pensione e il suo trattamento di fine servizio. Il ricorrente ha esposto che: aveva svolto per il MIBAC, quale dirigente di II fascia, le funzioni di Direttore generale per lo spettacolo dal vivo dall’8 ottobre 2002 al 1° agosto 2004 e di Direttore generale per gli affari generali il bilancio, le risorse umane e la formazione dal 2 agosto 2004; con decreto dell’8 ottobre 2005 era transitato dalla II alla I fascia dirigenziale e aveva continuato a svolgere l’incarico in precedenza attribuitogli fino al 31 luglio 2007, data di scadenza del contratto; il 25 luglio 2007 aveva chiesto il conferimento dell’incarico di DG per gli affari generali, in subordine di quello di DG per i beni archeologici; l’8 agosto 2007 aveva chiesto l’attribuzione dell’incarico di Direttore regionale dell’Umbria; con nota del 31 luglio 2007 gli era stato comunicato l’avvio del conferimento dell’incarico di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata; il 10 agosto 2007 aveva contestato il conferimento dell’incarico di Direttore regionale della Basilicata; il 26 novembre 2007 aveva chiesto l’assegnazione, nell’ordine, della Direzione generale per il bilancio, della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, della Direzione generale per l’organizzazione e della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio; aveva domandato pure il conferimento della Direzione generale per l’organizzazione; l’unico incarico conferitogli, fra quelli richiesti, era stata la Direzione generale della Basilicata; il 19 febbraio 2009 gli era stato comunicato l’avvio del procedimento di risoluzione anticipata del rapporto, poi dichiarato illegittimo con sentenza della S.C. n. 22790/13; il 23 giugno 2009 gli era stata trasmessa copia del decreto di suo collocamento a riposo dal 4 settembre 2009, data modificata nel 31 ottobre 2010 dalla menzionata sentenza della S.C. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3992/13, ha rigettato le domande del ricorrente di accertamento dell’illegittimità del conferimento dell’incarico di direttore generale della Basilicata e di consulente del segretario generale, nonché quelle di risarcimento del danno e di determinazionedella retribuzione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti (il MIBAC ha presentato appello incidentale condizionato), con sentenza n. 7232/15, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il MIBAC si è difeso con controricorso. L’INPS si è difeso con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta il mancato esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 45, d.lgs. n. 165/2001, in combinato disposto con l’art. 3, comma 3, CCNL 12 febbraio 2010, Personale dirigente Area I, biennio 2008/2009 perché la corte territoriale non avrebbe considerato che la Corte di cassazione, con sentenza n. 22790/13, aveva accertato che egli era cessato dal servizio il 31 ottobre 2010, con la conseguenza che, nel suo caso, avrebbe dovuto essere applicato il CCNL Dirig. Biennio 2008-2009, sottoscritto il 12 febbraio 2010. Inoltre, egli osserva che l’art. 3, comma 3, CCNL 12 febbraio 2010, Personale dirigente Area I, biennio 2008/2009, aveva stabilito che i benefici economici derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 avevano effetto sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenza e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo.Tale disposizione aveva efficacia retroattiva con riferimento al personale pensionato e, quindi, era applicabile nella presente controversia. La doglianza merita accoglimento. A prescindere dal riferimento alla sentenza della S.C. n. 22790 del 2013 (la quale, in effetti, ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] è cessato dal servizio il 31 ottobre 2010), si rileva che l’art. 3, comma 3, CCNL 12 febbraio 2010, Personale dirigente Area I, biennio 2008/2009, è applicabile ad [OSCURATO:PERSONA], anche a volere ritenere che il suo rapporto di lavoro sia cessato il 3 settembre 2009. Si premette che il CCNL de quo è stato sottoscritto il 12 febbraio 2010. Indubbiamente, come affermato dalla corte territoriale, il fenomeno dellasuccessione dei contratti collettivi nel tempo non è assimilabile a quello dellasuccessione tra norme giuridiche, per cui il contratto collettivo posteriore non modifica l’assetto precedente, ma sostituisce una nuova regolamentazione a quella divenuta inefficace per scadenza del termine o per volontà degli stessi stipulanti. Ne consegue che, per i rapporti di lavoro cessati nel vigore di una determinata fontecollettiva, i diritti attribuiti dal contratto non possono essere influenzati dalla stipulazione dei successivicontratti (il cui oggetto è limitato ai rapporti di lavoro in atto), salvo che i lavoratori cessati dal servizio non abbiano conferito specifico mandato alle organizzazioni sindacali stipulanti, o ratificato la relativa attività negoziale, oppure abbiano prestato acquiescenza alle nuove normative (Cass., Sez. L, n. 5141del 12 marzo 2004). Peraltro, deve tenersi conto dell’ulteriore principio affermato dalla S.C., per il quale il lavoratore iscritto ad un’associazione sindacale che abbia dato mandato alla stessa per la stipula di un nuovo contratto collettivo ha diritto all’applicazione delle disposizioni contenute in tale contratto, anche se lo stesso sia stato concluso successivamente alla data in cui il suo rapporto di lavoro è terminato, se le parti contraenti, nell’attribuire efficacia retroattiva al nuovo contratto, non abbiano operato alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in servizio alla data della stipulazione (Cass., Sez. L, n. 29906 del 25 ottobre 2021).Nella specie, il CCNL relativo al personale dirigente dell’Area I, biennio economico 2008-2009, prescrive, all’art. 3, intitolato “Effetti dei nuovi trattamenti economici”, che: “1. Le retribuzioni risultanti dall’applicazione dell’art. 3 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita o di fine servizio, sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento. 3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmentesulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati. 4. All’atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento”. Il precedente art. 1, intitolato “Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto”, dispone, ai commi 1e 2, che: “1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente all’Area I, di cui all'art. 2, comma 1, primo alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 1° febbraio 2008, per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006-2009.2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli”. Pertanto, il contratto in esame, del quale è chiesta l’applicazione dal ricorrente, stabilisce espressamente, con riferimento agli istituti giuridici ed al trattamento economico regolati dagli articoli successivi al primo, che il suo campo di applicazione riguarda proprio il “periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009”. Si tratta, allora, di una contrattazione collettiva munita di efficacia retroattiva (rispetto al momento della firma, avvenuta il 12 febbraio 2010) che non opera alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in servizio alla data della stipulazione. Pertanto, la Corte d’appello di Roma avrebbe dovuto applicare il CCNL in esame al ricorrente anche se il suo rapporto di lavoro fosse cessato il 3 settembre 2009 (e ciò a prescindere dalla circostanza che la conclusione di detto rapporto sia stata individuata nel 31 ottobre 2010dalla sentenza della Corte di cassazione n. 22790 del 2013), trattandosi di data ricompresa fra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2009. 2)Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., in combinato disposto con l’art. 62 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 1, Quadriennio 2002-2005 e 6 D.M. MIBAC 31 luglio 2007, nonché l’omesso esame di fatti decisivi in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che: - l’incarico di funzione dirigenziale era rinnovabile, a meno che non fosse imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l’inosservanza delle direttive impartite; -sei dirigenti su otto avevano ottenuto la conferma dell’incarico originario; -alla data del 3 luglio 2007 egli era il solo dirigente di prima fascia non ancora riconfermato, mentre i posti disponibili per detta fascia erano venti, con la conseguenza che la sua nomina erasicura, poiché il D.M. 16 maggio 2007 dava la priorità ai dirigenti di prima fascia;- vari incarichi per i quali aveva fatto domanda erano stati dati a dirigenti di seconda fascia, con la conseguenza che, in questi casi, la sua chance di ottenimento degli stessi era superiore al 75%; -l’art. 6, comma 4, D.M. MIBAC 16 maggio 2007 aveva pr evisto l’invarianza tendenziale di trattamento economico in presenza di nuovo incarico; -erano stati violati gli artt. 1223 e 1226 c.c. La doglianza è inammissibile. Infatti, il ricorrente non si confronta adeguatamente con la ratiodella decisione di appello, la quale si fonda sulla considerazione che [OSCURATO:PERSONA] non aveva “assolutamente considerato la posizione di tutti gli altri candidati, limitandosi a censurare la posizione del dirigente che ha ottenuto l’incarico”. Pertanto, per la Corte d’appello di Roma, la parte non aveva allegato gli elementi necessari ad accertare, seppure in via probabilistica, “la possibilità di ottenere il conferimento di incarico di dirigente di prima fascia”. D’altronde, la S.C. ha chiarito che, in tema di pubblico impiego privatizzato, l’atto di conferimento di incarichi dirigenziali richiede un'adeguata motivazione delle ragioni per cui il candidato selezionato sia stato prescelto all’esito della valutazione comparativa con gli altri candidati, dovendosi peraltro distinguere, ai fini dell’accertamento e della liquidazione del danno da perdita di chance invocato dal candidato escluso, le ipotesi in cui la suddetta motivazione sia mancante o illegittima, ovvero soltanto insufficiente: nel primo caso, il giudice investito della domanda risarcitoria dovrà procedere ex novoa una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se l’attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell’incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico; nel caso in cui, invece, dalla motivazione assunta dalla P.A. sia possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento della nomina, il giudice dovrà apprezzare alla stregua di questi ultimi l’esistenza di una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito, sul quale fondare il ristoro (Cass., Sez.L, n. 6485 del 9 marzo 2021) .Nella specie, lo stesso ricorrente afferma la mancanza di motivazione dei provvedimenti contestati e, quindi, avrebbe dovuto prendere posizione anche quanto alla situazione degli altri candidati non vincitori, non potendo, altrimenti, il giudice del merito compiere la necessaria valutazione comparativa. 3)Il ricorso è accolto in ordine al primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite di legittimità. P.Q.M. La Corte, -accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; - cassa la sentenza impugna